CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21971/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RICORSODott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 14555/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14555/2024 R.G., propostoEl [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Spitali, con studio in Sanremo (IM), ove elettivamentedomiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calceal ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria il 24 maggio 2024, n.419/2/2024;Numero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 24 giugno 2026 dal Cons. Giuseppe LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria il 24 maggio 2024, n. 419/2/2024,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento catastale n. IM0010942/2018 del 9febbraio 2018 da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’esito didenuncia di variazione “DOCFA” n. IM0334981 del 9 maggio2017 per “divisione/diversa ripartizione degli spazi interni”, conriguardo a due immobili siti in Sanremo (IM) alla Via RomoloMoreno nn. 12 e 14, censiti in catasto con le particelle 42 sub.56 e 42 sub. 57 del foglio 32, derivanti dal frazionamentodell’unica particella 42 sub. 55 del foglio 32, con l’aumento a €2,846,71 della rendita catastale riguardante l’immobile censitocol sub. 56 ed a € 2.041,04 della rendita catastale riguardantel’immobile censito col sub. 57 e con il ripristino della classe da3^ e 4^ a 11^, ha accolto l’appello proposto dal medesimo neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Imperiail 15 giugno 2021, n. 186/1/2021, con compensazione dellespese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – nelsenso che: «La situazione così esaminata degli immobiligiustifica pertanto l’attribuzione di categoria C1 classe 11 dalladata della richiesta».3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso,deducendo «un profilo di inammissibilità del ricorsoNumero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/2026introduttivo, in quanto proposto al fine di ottenere unriclassamento dell’immobile al di là delle ipotesi tassativamentepreviste dalla legge».4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.5. In tale sede, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessatamateria del contendere (sul primo motivo e sul secondo motivodi ricorso), rilevando che la sentenza impugnata era statamedio tempore oggetto di correzione di errore materiale daparte dell’ordinanza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria il 4 dicembre 2024, nelsenso che: «La situazione così esaminata degli immobiligiustifica pertanto l’attribuzione della categoria C1 classe 4 perimmobile fg SR/42 mapp. 616 sub 56 e classe 3 per immobilefg SR/42 mapp. 616 sub 57. Conseguentemente deveintendersi annullato l’avviso di accertamento catastale inrettifica del 9.2.2018 emesso dall’Agenzia delle Entrate».RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.In limine, si deve respingere l’eccezione di inammissibilità delricorso originario (si rammenta che, in tema di contenziosotributario, l'inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabiled'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere sollevataper la prima volta anche dinanzi al giudice di legittimità allorchéil suo esame escluda un accertamento in fatto, che sarebbeconsentito soltanto al giudice di merito - tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 30 dicembre 2010, n. 26391; Cass., Sez. 5^, 31marzo 2011, n. 7410; Cass., Sez. 6^-5, 25 agosto 2015, n.17133; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 13993; Cass., Sez.5^, 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., Sez. 5^, 27 maggio2021, n. 14727; Cass., Sez. 6^-5, 14 gennaio 2022, n. 587;Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2024, n. 12749; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/202623 aprile 2025, n. 10732; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025,n. 15565; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2026, n. 19251).L’eccezione pregiudiziale della controricorrente – che non haproposto ricorso incidentale - non ha trovato alcun riscontronell’accertamento del giudice di appello circa l’assenza dieffettive immutazioni nello stato dell’immobile oggetto diprocedura Docfa. Né è vincolante il giudicato formatosi sullasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diImperia il 13 ottobre 2016, n. 364/1/2016, la quale attieneall’originario (e unico) subalterno da cui sono derivati perfrazionamento i nuovi subalterni, stante il principio per cui, inmateria catastale, il giudicato tributario tra contribuente eamministrazione finanziaria è vincolante ex art. 2909 cod. civ.solo in relazione alla situazione fattuale (vale a dire alle unitàimmobiliari in cui l'edificio era suddiviso) cristallizzata almomento della decisione, mentre non è coperta dal giudicatoesterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fattotradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti eampliamenti, cosicché le unità immobiliari soggette avariazione possono ricevere l'attribuzione di una diversacategoria o rendita, in conseguenza della mutazione dellerelative caratteristiche intrinseche ed estrinseche (Cass., Sez.Trib., 1 settembre 2025, n. 24328). Va poi considerato che,pur volendosi assumere in astratto l’ottica dellacontroricorrente, ad essere inammissibile sarebbe stata, atutto concedere, appunto la procedura Docfa (per asseritaassenza di mutamenti), non già il ricorso introduttivo, siccomelegittimamente proposto contro avviso attributivo diclassamento e rendita.1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità parziale dellasentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (richiamatoNumero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/2026dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., peressere stato omesso dal giudice di secondo grado di annullarel’atto impositivo, nonostante l’accoglimento dell’appelloproposto dal contribuente.Secondo il ricorrente: «Da nessuna parte, nemmeno inmotivazione, è stato però pronunciato l'annullamento delprovvedimento di classamento catastale impugnato, comesarebbe stato consequenziale all'accoglimento dell'appello,benché ciò fosse stato espressamente richiesto nelleconclusioni dell'atto di appello (…). Tale omissione fa sì che ilprovvedimento erariale impugnato non sia stato formalmenteeliminato dal mondo giuridico, benché la Corte ne abbia coltola natura viziata».1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità parziale dellasentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appellodal giudice di secondo grado con motivazione perplessa econtraddittoria, in quanto, dopo aver premesso che, «in temadi classamento, il metodo della valutazione per gli immobili èquello della stima comparativa, basata sulle caratteristicheestrinseche ed intrinseche del bene e sulla sua ubicazione eche pertanto non appare fondato il classamento propostodall’Ufficio (e quindi immotivato l’atto di revisione delclassamento catastale)», esso ha concluso che: «La situazionecosi esaminata degli immobili giustifica pertanto l’attribuzionedi categoria C1 classe 11 dalla data della richiesta».Secondo il ricorrente: «Sennonché l'attribuzione della classe 11(anziché le classi 3 e 4 indicate nei nostri DOCFA) èprecisamente quella contro la quale avevamo fin dall'origineNumero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/2026opposto il provvedimento dell'Ufficio. Pertanto, come si evincedalla mera lettura, vi è una contraddizione piena tra lamotivazione (e il successivo dispositivo, di riforma dellasentenza di primo grado favorevole invece all'Ufficio) e l'ultimafrase citata: "giustifica pertanto l’attribuzione di categoria C1classe 11 dalla data della richiesta", visto che appunto il ricorsoè stato proposto contro la rettifica in classe 11 e per sentirannullare tale rettifica al fine di far confermare le proposteclassi 3a e 4a per le rispettive due unità immobiliari».1.3 Ora, assumendo a premessa che la sentenza impugnata«intendesse giustificare i classamenti proposti dall’appellante(ovvero classe 4 per immobile mapp. 616 sub 56 e classe 3 perimmobile sub 57 mapp. 616), ma per un mero errore di stesuradell’atto è stata indicata la classe 11», il giudice di appello haemendato l’errore materiale attraverso l’annullamentodell’impugnato avviso di accertamento catastale.1.4 Tale sopravvenienza comporta, dunque, la parzialecessazione della materia del contendere in relazione al primomotivo e al secondo motivo.In tal senso, questa Corte ha più volte ritenuto che,all'accoglimento dell'istanza di correzione dell’errore materialecontenuto nella sentenza impugnata con ricorso per cassazioneche determini la cessazione della materia del contendereconsegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difettodi interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anchel'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nelmomento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), maanche al momento della decisione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 maggio 2017, n. 11204; Cass., Sez. 3^, 31 maggio 2019,n. 14874; Cass., Sez. 6^-2, 8 novembre 2022, n. 32522;Cass., Sez. Lav., 22 maggio 2026, n. 15660).Numero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/20261.5 Nella specie, quindi, si deve dichiarare l’inammissibilità delprimo motivo e del secondo motivo per carenza sopravvenutadi interesse in capo al ricorrente.2. Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc, civ.,per essere stata disposta dal giudice di secondo grado, senzaalcuna motivazione, la compensazione delle spese giudiziali peril duplice grado di merito, ancorché l’appello del contribuentefosse stato accolto.Come è stato evidenziato dal ricorrente: «Manca ognimotivazione in merito a tale compensazione, nonostante lapiena soccombenza dell'Ufficio visto che, subito prima, la Corteha statuito che "accoglie l’appello e riforma l’impugnatasentenza"».2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f),n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente lacompensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudiziotributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, aisensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigenteratione temporis, le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsiesplicitamente nella motivazione, che ne legittimano lacompensazione totale o parziale, devono riguardare specifichecircostanze o aspetti della controversia decisa e non possonoessere espresse con una formula generica inidonea aconsentire il necessario controllo) (tra le tante: Cass., Sez. 6^-Numero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/20265, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo2021, n. 6660; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572;Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n.12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez.Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023,n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez.Trib., 24 dicembre 2025, n. 33999; Cass., Sez. Trib., 1 giugno2026, n. 17250), come la condotta processuale della partesoccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonchél'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere,nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalitàl'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass.,Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, taliragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenticonfigurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059;Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 30 dicembre 2025, n.34697; Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2026, n. 15280).2.3 Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, aisensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionaleil 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processotributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), deld.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso dellasoccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assolutaNumero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/2026novità della questione trattata o di mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesidi sopravvenienze relative a tali questioni e di assolutaincertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previstedall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n.25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez.6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n.31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720;Cass., Sez. Trib., 4 giugno 2026, n. 17937).2.4 Nella specie, si evince ictu oculi che il giudice di appello siera limitato sic et simpliciter a pronunciare in dispositivo lacompensazione delle spese giudiziali, senza fornire inmotivazione alcuna giustificazione di tale statuizione.3. Tenendo conto che il ricorrente è stato parte vittoriosa nelmerito sin dal giudizio di appello (come è confermato dallacorrezione dell’errore materiale nella sentenza impugnata edalla carenza di ricorso incidentale da parte dellacontroricorrente), le spese giudiziali (sia per i gradi di merito,che per il grado di legittimità) seguono la regola generale disoccombenza e sono liquidate nella misura fissata indispositivo.Se ne dispone, altresì, nei limiti del grado di legittimità, nonessendo stata formulata la specifica richiesta nei gradi dimerito (come si desume dal ricorso introduttivo e dall’atto diappello), la distrazione a favore del difensore antistatario dellaparte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gliesborsi e di non aver riscosso i compensi. Né tale richiesta puòNumero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/2026essere proposta ex novo in questa sede, valendo il principioche la distrazione può essere disposta se sia stata chiestaall'interno del singolo grado, dovendosi escludere che ladistrazione delle spese di un determinato grado sia domandataper la prima volta in un grado successivo (Cass., Sez. 6^-1, 18giugno 2019, n. 16244; Cass., Sez. 6^-3, 15 giugno 2022, n.Cass., Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23906; Cass., Sez. Lav.,23 maggio 2025, n. 13849).Da ultimo si precisa che la liquidazione dei compensi si èdiscostata (in minus) dalle misure proposte (per le singole fasi)in ricorso (per i gradi di merito) e in nota spese (per il grado dilegittimità), essendosi fatto riferimento ai parametri previstiratione temporis per le “controversie di valore indeterminabilecon complessità bassa”, senza il computo di ulteriorimaggiorazioni. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità dei primo motivo e delsecondo motivo per carenza sopravvenuta di interesse delricorrente; accoglie il terzo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto sul capo relativo allaregolamentazione delle spese giudiziali e, decidendo nelmerito, condanna la controricorrente alla rifusione delle spesedei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole, peril primo grado, nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltrea contributo unificato tributario, rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e, peril secondo grado, nella misura di € 5.500,00 per compensi,oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;condanna la controricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nellaNumero registro generale 14555/2024Numero sezionale 5114/2026Numero di raccolta generale 21971/2026Data pubblicazione 26/06/2026misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.000,00 per compensi,oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensie altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensoreantistatario del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sanremo (IM),per dichiarato anticipo.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]