CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35939/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31134-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via Agrigento, n. 14, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1636/12/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con avviso di accertamento catastale l'amministrazione finanziaria ripristinava la categoria e la rendita catastali di due immobili siti in Palma di Montechiaro, censiti al foglio 27, particella n. 2674, sub. 15 e 16, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dal medesimo variate con dichiarazione Docfa; - con successivi provvedimenti in autotutela l'Agenzia delle entrate annullava l'avviso di accertamento relativamente al subalterno 15, accogliendo la variazione proposta dal contribuente e, quanto al subalterno 16, ritenendo parzialmente fondate le ragioni addotte dal contribuente nell'istanza, attribuiva all'immobile la categoria catastale C/1 e la classe 1^, diversa da quella C/1, classe 6^, originariamente attribuite con l'avviso di accertamento impugnato e da quella C/2, classe 4^, richiesta dal contribuente con la procedura Docfa; - con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed annullava l'avviso di accertamento ponendo, a sostegno della decisione assunta, il difetto di motivazione dell'atto impositivo e ritenendo che il contribuente aveva fornito la prova della correttezza dell'originario classamento in C/2; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del DM 19/04/1994 n. 701, 11 del d.l. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 1988, censurando la sentenza impugnata là dove aveva ritenuto privo di adeguata motivazione un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di procedura DOCFA proposta dal contribuente, era stato ripristinato il preesistente classamento degli immobili, in tal modo omettendo di attenersi al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di motivazione dell'avviso di accertamento catastale emesso nelle ipotesi, come quella di specie, di classamento di immobili a seguito di procedura DOCFA proposta dal contribuente. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., lamentando un'erronea ricostruzione e valutazione dei fatti da parte della CTR che aveva ritenuto che nella specie si vertesse in ipotesi di revisione di un classamento già attribuito, avendo invece l'Ufficio provveduto a ripristinare un classamento già attribuito. 3. Entrambi i motivi sono inammissibili. 4. Invero, la CTR ha accolto l'appello del contribuente sia per difetto di motivazione del provvedimento impositivo, censurato con i due motivi di ricorso proposti dall'Agenzia delle entrate, sia per avere riscontrato, sulla base della relazione tecnica asseverata, prodotta dal contribuente, «che l'immobile non è dotato in concreto di utilizzabilità commerciale», facendone conseguire il rilievo che il contribuente aveva fornito la prova della correttezza del classamento dello stesso nella categoria C/2. 5. Trattasi, all'evidenza, di statuizione fondata su una duplice rado decidendi, una delle quali non censurata con ricorso per cassazione, cui consegue l'inammissibilità dei motivi proposti, in ossequio al noto principio giurisprudenziale secondo cui «Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza» (Cass. n. 9752 del 2017). 6. La ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Così