CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 maggio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Noia ha disposto, in qualità di giudice dell'esecuzione, la confisca dell'autocisterna ad insegna "Carburena" adibita a trasporto di prodotti energetici tg. [OSCURATO:TARGA] e della motrice DAF tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della C&R Trasporti s.r.I., di cui è amministratrice pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La vicenda processuale aveva tratto origine da un sequestro dei suddetti beni effettato da parte della Guardia di Finanza di Noia il 10 febbraio 2022 che, dopo avere controllato il mezzo, aveva constatato come l'autocisterna, condotta da [OSCURATO:PERSONA], stesse trasportando carburante per 10.104 litri in assenza della necessaria documentazione attestante la sua legittima provenienza. Il conseguente giudizio cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto - per l'ipotesi prevista dall'art. 49, comma 1, in relazione all'art. 40, comma 1 lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - era stato definito dal G.U.P. del Tribunale di Noia il 10 novembre 2023 con dichiarazione dell'estinzione del reato per positivo superamento della messa alla prova, altresì venendo disposta la contestuale confisca di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva richiesto, nella qualità di terza interessata, il dissequestro e la restituzione dell'autocisterna e della motrice alla Società da lei amministrata, con istanza che il G.I.P. del Tribunale di Noia aveva rigettato in data 12 aprile 2024. Avverso tale ultima pronuncia era stata proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], del pari rigettata dal giudice dell'esecuzione il 6 giugno 2024, sul presupposto che il giudice della cognizione avesse disposto un formale provvedimento di confisca dei mezzi in sequestro e che esso fosse stato legittimamente emesso in applicazione del combinato disposto degli artt. 44 d.lgs. n. 504 del 1995 e 301 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per i quali è sempre prevista la confisca degli automezzi utilizzati per la commissione di reati in materia di contrabbando pur in assenza di una pronuncia di condanna, e ciò anche nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di terzi, salvo che questi ultimi non provino la loro buona fede o l'assenza di culpa in vigilando - come, invero, non ritenuto provato nel caso di specie -. Tale ordinanza era stata, quindi, impugnata con ricorso per cassazione dal difensore della [OSCURATO:PERSONA], che la Terza Sezione di questa Corte aveva accolto con sentenza del 2 ottobre 2024, pronunciando l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Suprema Corte, in particolare, pur ritenendo in astratto possibile procedere alla confisca di beni a seguito di una sentenza di estinzione del reato per positivo superamento della messa alla prova, aveva evidenziato come, nel caso di specie, non fosse stato mai verificato, né nella sentenza di cognizione né nei provvedimenti emessi in fase esecutiva, se vi fosse l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato, necessaria a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulle responsabilità del fatto contestato, quale imprescindibile presupposto per l'adozione del disposto provvedimento di confisca. 1.2. Con la citata ordinanza del 2 maggio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Noia, agendo in qualità di giudice dell'esecuzione, ha proceduto all'accertamento demandatogli dalla pronuncia rescindente, verificando come dagli atti del fascicolo dell'esecuzione e, in particolare, dal verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla Guardia di Finanza, fosse risultata comprovata l'avvenuta integrazione del reato in contestazione, essendo stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] un trasporto di prodotti energetici di contrabbando, essendovi nell'autocisterna, al momento del controllo, carburante di gran lunga superiore a quello indicato nei documenti di trasporto. Era risultato, altresì, comprovato come lo scarico di benzina e gasolio fosse stato effettuato in modo fraudolento, e cioè senza il pagamento delle relative accise. Sulla scorta degli indicati aspetti, quindi, era risultata pienamente legittima la disposta confisca dei beni in sequestro, a ciò non ostando neppure il fatto che tali ultimi fossero di proprietà di un terzo, considerato che, essendo il [OSCURATO:PERSONA] dipendente della C&R Trasporti s.r.I., fosse oltremodo difficile ipotizzare che avesse agito in piena autonomia, nella buona fede della Società proprietaria. 2. Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, quale amministratore pro tempore della C&R Trasporti s.r.I., e quindi terzo interessato, due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria, lamentando che il giudice dell'esecuzione avrebbe impegnato l'intero impianto motivazionale solo per analizzare le risultanze delle indagini svolte a carico di [OSCURATO:PERSONA] finendo, poi, per illogicamente ritenere che non vi fossero elementi di estraneità della Società alle condotte illecite perpetrate dal suo dipendente. Tali valutazioni sarebbero state effettuate in modo illegittimo, non potendo il giudice dell'esecuzione sostituirsi a quello della cognizione nell'analisi dei fatti, e quindi degli aspetti di merito, che potrebbero consentire l'adozione di un provvedimento di confisca. Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito violazione di legge sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza della sanzione applicata, anche in ragione dei limiti imposti dagli artt. 49, comma 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Sebbene, infatti, la Terza Sezione della Corte di Cassazione avesse annullato l'ordinanza impugnata anche sotto il profilo dell'omessa verifica della proporzionalità e adeguatezza del provvedimento adottato, nessuno specifico vaglio sarebbe stato assunto sul punto da parte del giudice del rinvio, così non adempiendo al mandato conferitogli dalla sentenza rescindente. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'accoglimento della doglianza eccepita con il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è ammissibile. 2. E', in primo luogo, manifestamente infondata l'introduttiva censura - avente ad oggetto la lamentata illegittima modalità con cui il giudice dell'esecuzione avrebbe analizzato le risultanze dell'attività investigativa svolta a carico del [OSCURATO:PERSONA], per essere stata effettuata invadendo la competenze del giudice della cognizione nella valutazione dei fatti e nella verifica della sussistenza dei presupposti necessari a consentire l'adozione di un provvedimento di confisca - ilrMmtg di contenuto generico e priva di adeguato confronto con i contenuti presenti nella sentenza rescindente. La Terza Sezione, infatti, aveva inequivocamente rimesso al giudice dell'esecuzione proprio lo specifico compito di «verificare la sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla confisca dei beni in sequestro», atteso che «con riferimento al positivo esito della messa alla prova la conseguente estinzione del reato viene pronunziata senza che la stessa sia stata preceduta da una approfondita indagine sulla esistenza del reato fondata su effettivi elementi di prova, di tal che la stessa non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulle responsabilità per il fatto contestato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 luglio 2017, n. 33277, rv 270533), sicché una pronunzia di tale guisa non consente di procedere alla confisca conseguente alla commissione del reato, tanto più ove la stessa sia riferita ad un soggetto che rispetto alla commissione di quello deve intendersi essere estraneo». Tale vaglio, per come precisato sempre dal giudice di legittimità, «non è stato affatto operato né in occasione del proscioglimento del [OSCURATO:PERSONA] né tantomeno da parte del giudice della esecuzione allorché ha pronunziato la ordinanza ora impugnata», così confermando come vi fosse un pieno potere da parte del giudice dell'esecuzione di effettuare una siffatta valutazione, pertenendogli a pieno titolo il compito di verificare, previa valutazione dei fatti, la sussistenza dei presupposti necessari a consentire l'adozione di un provvedimento di confisca. Ciò, d'altro canto, trova autorevole conforto nel principio espresso dal [OSCURATO:PERSONA] per cui, sia pur trattando il diverso tema della responsabilità da reato della persona giuridica successivamente fallita, ha ritenuto la possibilità da parte del giudice penale, anche in sede esecutiva, di verificare il diritto e la buona fede del soggetto terzo, opponibili alla confisca dei beni dell'ente (cfr. Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland, Rv. 263683-01). 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, trattandosi di doglianza non deducibile in questa sede di legittimità, non pertenendo al terzo il potere di lamentare l'insussistenza dei presupposti - nella specie quelli di proporzionalità e adeguatezza - necessari ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca. Ed infatti, in ragione di un orientamento particolarmente diffuso nella giurisprudenza di legittimità, cui questo [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito, è stato ritenuto che il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (così, tra le altre: Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683-01; Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396-01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01). Tale orientamento ha ricevuto autorevole conforto in una recente sentenza delle Sezioni unite (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300- 01) che, pur essendo stata pronunziata nell'ambito delle misure di prevenzione, ha affermato un principio di carattere generale che può trovare logica applicazione nei confronti di un qualsiasi terzo interessato da una misura di sequestro penale o di confisca, nello specifico affermando che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. 3. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro