CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 1978
Cassazione n. 10521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1978, 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1968, avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] ed anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo emessa il 27 marzo 2019, confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di estorsione in concorso (esclusa l'aggravante contestata delle più persone riunite) e furto di una autovettura che restituivano al proprietario dietro compenso (cosiddetto cavallo di ritorno), nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di ricettazione di un flex di cui al capo A. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen. tenuto conto del modesto valore economico del bene ricettato, restituito al proprietario che era stato anche risarcito per il danno subito, nonché dell'esiguo profitto che il ricorrente avrebbe voluto ricavare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato di estorsione di cui al capo D come consumato anziché tentato, non essendo emersa la prova che la persona offesa avesse corrisposto denaro per la restituzione dell'automobile rubatale, secondo quanto emergente dalle dichiarazioni della vittima e dalle indagini. La Corte avrebbe affermato il contrario sulla base di mere congetture; 3) violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo, argomenti sovrapponibili a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di cui al secondo motivo di ricorso di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, il pacifico principio secondo il quale, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente) (Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248210).Nel caso in esame, la Corte ha escluso la concessione della attenuante in ragione della personalità del ricorrente, gravato da precedenti penali specifici e per la gravità del fatto in quanto collegato ad un contesto delinquenziale. Si tratta di valutazione di merito priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte, con precisazioni che il ricorrente non richiama, ha spiegato la ragione per la quale la persona offesa non era da ritenersi attendibile allorché aveva negato di aver sborsato denaro al ricorrente, rilevando che costei aveva finanche escluso di avere avuto contatti con gli imputati al contrario inequivocabilmente provati dalle intercettazioni. Ciò posto, la sentenza impugnata, conformemente al primo giudice e sulla base di una ricostruzione fattuale della vicenda non rivedibile in questa sede perché coerente e consequenziale nella analisi del contenuto delle intercettazioni, ha ritenuto che la persona offesa avesse consegnato il danaro richiestole dagli imputati per riottenere l'automobile rubata, tenuto conto che le conversazioni - in specie l'ultima nella quale si era evidenziato che la vittima aveva riferito che «tutto era a posto» una volta ottenuta l'autovettura - dimostravano che l'accordo illecito si era concluso con la consegna del danaro dopo la ricezione del mezzo, circostanza successiva alla denuncia di furto alla quale erano susseguite altre conversazioni tra gli interessati, nelle quali gli imputati manifestavano la loro risolutezza nel non voler consegnare l'automobile alla vittima se non dietro compenso. Ne consegue la corretta qualificazione giuridica del reato di cui al capo D in termini di estorsione consumata. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente e delle modalità gravi del fatto. Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Per altro verso, il ricorrente, in assenza di migliori specificazioni, non ha interesse a dolersi del trattamento sanzionatorio, essendogli stato inflitto il minimo edittale della pena detentiva per il reato più grave.3. [OSCURATO:PERSONA]. Si richiamano, a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso, le considerazioni espresse a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla corretta qualificazione giuridica del reato di estorsione come consumato. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.12.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]