Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00115/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/C18/1971 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita risulta meramente reiterativo di censure già disattese congruamente della Corte di appello (cfr. pp. 2-3, ove si condivide la conclusione del primo giudice in ordine alla penale rilevanza dell'asportazione del mobilio dopo lo sfratto e l'implausibilità della versione difensiva) e comunque generico e manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, reitera, introducendo riflessioni schiettamente fattuali, precedenti doglianze senza confrontarsi appieno con le congrue considerazioni dei giudici di merito in termini di effetto ostativo del valore di quanto trafugato e dell'intensità del dolo; Considerato che il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen., oggetto del terzo motivo, è adeguatamente argomentato con la genericità del gravame sul punto (ripetuta anche in questa sede, ove non si rappresenta alcunché per contrastare in concreto tale giudizio); Considerato che anche il quarto motivo di ricorso, in tema di dosimetria della pena, appare insuperabilmente generico, a fronte della gravità del fatto più volte sottolineata dai giudici di merito; Considerato che, quanto al quinto motivo, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] uliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/C18/1971 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita risulta meramente reiterativo di censure già disattese congruamente della Corte di appello (cfr. pp. 2-3, ove si condivide la conclusione del primo giudice in ordine alla penale rilevanza dell'asportazione del mobilio dopo lo sfratto e l'implausibilità della versione difensiva) e comunque generico e manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, reitera, introducendo riflessioni schiettamente fattuali, precedenti doglianze senza confrontarsi appieno con le congrue considerazioni dei giudici di merito in termini di effetto ostativo del valore di quanto trafugato e dell'intensità del dolo; Considerato che il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen., oggetto del terzo motivo, è adeguatamente argomentato con la genericità del gravame sul punto (ripetuta anche in questa sede, ove non si rappresenta alcunché per contrastare in concreto tale giudizio); Considerato che anche il quarto motivo di ricorso, in tema di dosimetria della pena, appare insuperabilmente generico, a fronte della gravità del fatto più volte sottolineata dai giudici di merito; Considerato che, quanto al quinto motivo, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] uliere estensor
Sentenza Cassazione n. 00115/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris