CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 15636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo-Sez.dist. di Pescaran. 1040/2016 depositata il 04/11/2016.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamandosi alla requisitoria già depositata,chiede respingersi i primi cinque motivi di ricorso, accogliersi il sesto, ilsettimo e l’ottavo, assorbiti i restanti due.Uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che insiste perl’accoglimento del ricorso, e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente,che insiste per il rigetto.1. In data 3 gennaio 2013, MARINELLI Silvia – amministratrice dellasocietà di diritto portoghese [OSCURATO:PERSONA] e comercio deprodutos farmaceuticos Lda, partecipata al 51% da [OSCURATO:PERSONA].r.l. ed al 49% da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., queste ultime entrambedirettamente riconducibili alla famiglia Marinelli, in quanto a loro voltapartecipate da [OSCURATO:PERSONA] e dalle figlie: la predetta Silvia eCristiana – era attinta da avviso di accertamento con il quale l’Ufficio diPescara dell’Agenzia delle entrate accertava maggior imponibile ai finidell’IRPEF per l'anno 2003, “determinato in virtù del combinato dispostodegli artt. 14, comma 4, della L. n. 537/93 e 37, comma 3, del D.P.R. n.600/73”, con pretesa di maggiori IRPEF ed addizionali, oltre interessi esanzioni. L’Ufficio contestava la sussistenza di un'interposizione traritenuti soci ed amministratori "occulti", e, per l'effetto, imputavadirettamente “pro quota” a questi ultimi, assoggettati ciascuno adautonomo accertamento, i ricavi ritratti dalla società.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso presso la Commissione TributariaProvinciale di Pescara per i seguenti motivi: nullità dell’avviso perchéemesso oltre i termini di decadenza e per violazione dell’art. 12, comma 7,St. contr.; infondatezza della pretesa per assenza di proventi illeciti;infondata applicazione dell'art. 37 DPR n. 600 del 1973.Numero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026Nel contraddittorio dell’Ufficio, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendoche l’A.F. non potesse fruire del cd. raddoppio dei termini perl’accertamento, attesi la maturata prescrizione dei reati, l’omessaproduzione in giudizio della denuncia ed il mancato esercizio dell’azionepenale nei confronti della Marinelli.3. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, nel contraddittorio della Marinelli, con la sentenzaepigrafata, alla stregua, per sommi capi, della seguente motivazione:- Non sussiste la denunciata violazione della “disciplina sul raddoppiodei termini di decadenza per l’accertamento, in presenza di una ‘notitiacriminis’ di natura fiscale”. Infatti, “rileva l'astratta configurabilità diun'ipotesi di reato e l'intervenuta prescrizione del reato non è di per séstessa d’impedimento all'applicazione del termine raddoppiato perl'accertamento”;- Nel merito, “quanto alle operazioni effettuate in ‘estero-vestizione’”,“secondo l’orientamento manifestato dall’Agenzia delle entrate, la provacontraria, utile a vincere la presunzione di esterovestizione in presenzadelle condizioni indicate dalla norma, può essere prodotta dal contribuentesoltanto in sede di controllo (presumibilmente nell'ambito delcontraddittorio con l'ufficio fiscale) mentre rimane preclusa la possibilità diadire i vari strumenti di ‘ruling’ previsti dall'ordinamento”. Inoltre, “nellacircolare 4.8.2006, n. 28/E”, è stato “precisato che la norma”, ossia l’art.73 tuir, “si rende applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggettiresidenti controllanti e controllati si interpongono più ‘sub-holding’ estere;la presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamentecontrolla una società italiana renderà infatti operativa la presunzioneanche per la società estera inserita nell'anello immediatamente superioredella catena societaria”. “La circolare ha inoltre precisato che, al di là delledisposizioni contenute nell’articolo 73 del Tuir, l’Amministrazione potrebbe‘dedurre’ ulteriori ipotesi di estero-vestizione societaria (evidentementeNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026non assistite dall'inversione dell'onere probatorio) e che, sotto il profilodegli effetti, al soggetto ‘italianizzato’ competono tutti gli obblighistrumentali e sostanziali che l'ordinamento prevede per le società e glienti residenti”.4. Proponeva ricorso per cassazione la Marinelli con dieci motivi,insistito con memoria telematica; resisteva l’Agenzia con controricorso.5. Giusta requisitoria addì 31 marzo 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta Suprema Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], il settimo e l’ottavo, assorbiti i restanti due.All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il medesimorappresentante del Pubblico Ministero si richiama alla requisitoria giàdepositata, concludendo in conformità; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per laMarinelli insiste per l’accoglimento del ricorso; il rappresentantedell’Avvocatura Generale dello Stato Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenziainsiste invece per il rigetto dello stesso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi – in quanto relativi alla pretesa violazione deltermine per l'accertamento - possono – come del resto proposto in ricorso“sub” lett. a) – essere enunciati congiuntamente.2. Con il primo motivo si denuncia: “Omesso esame di un fattodecisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Denunzia inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.2.1. La CTR avrebbe omesso di esaminare “l'estensione soggettiva delraddoppio dei termini per l'accertamento sulla persona fisica della sig.raSilvia Marinelli per un reato contestato invece sin dalle indagini ad undiverso soggetto (ossia la società portoghese [OSCURATO:PERSONA])”. A fronte diciò, la Marinelli “non è stata destinataria di alcuna accusa di caratterepenale, come è del resto confermato dal fatto che gli importi di cuiall'accertamento impugnato sono largamente inferiori a quelli necessari aNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026far emergere il reato di dichiarazione infedele”; inoltre manca un rapportopartecipativo della Marinelli in Farmaticos, siccome partecipata daParadiso Residence e [OSCURATO:PERSONA].3. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 43 terzo comma del D.P.R. 600/1973, nel testo ‘ratione temporis’vigente, nella parte in cui prevede il termine raddoppiato di decadenza perl'esercizio dell'azione accertativa, in relazione all'art. 360 primo comma n.3) c.p.c.”.3.1. Il G.T. deve vagliare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo didenuncia; nella specie, al contrario, l’appello è stato accolto solo sullabase della ritenuta equivalenza tra denuncia ed informativa di reato, conautomatica operatività del raddoppio.4. Entrambi i motivi sono inammissibili e comunque infondati.4.1. Sono inammissibili perché, in difetto di precisione edautosufficienza, non riproducono gli atti del procedimento amministrativoed in particolare l’avviso di accertamento, così non consentendo ilmateriale apprezzamento delle censure.Il primo è altresì inammissibile perché non enuclea, neppuregraficamente, alcun fatto propriamente storico e viepiù decisivo di cui laCTR avrebbe omesso l’esame, dolendosi, invece, della mera omessacondivisione di una tesi difensiva.4.2. Come anticipato, i motivi sono, altresì, infondati.Vi si sostiene che – poiché (come affermato nelle controdeduzioni inappello, riportate a p. 13 del ricorso per cassazione) “all’automaticaequiparazione ed estensione dell’imputazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] quale ‘socia occulta’ della medesima osta l’art.27 Cost.” – non potrebbe operare la disciplina del raddoppio dei termini.4.3. Tale tesi, pur pregevole, non è condivisibile.Occorre principiare da C. cost. n. 247 del 2011, a termini della quale “itermini raddoppiati di accertamento non costituiscono una ‘proroga’ diNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026quelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziariaprocedente, in presenza di ‘eventi peculiari ed eccezionali’. Al contrario, itermini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge,operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva(allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributariprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza che all'amministrazionefinanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loroapplicazione. In altre parole, i termini raddoppiati non si innestano suquelli ‘brevi’ di cui ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del1972 in base ad una scelta degli uffici tributari, ma operanoautonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendereobbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000[…]. I termini raddoppiati di cui al terzo comma dello stesso art. 57operano […] in presenza di violazioni tributarie perle quali v’è obbligo didenuncia. È, perciò, del tutto irrilevante che detto obbligo, come osservatoal punto 3.1, possa insorgere anche dopo il decorso del termine ‘breve’ opossa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò che rileva è solo lasussistenza dell’obbligo”.L’insegnamento della Corte costituzionale – a tenor del quale quel checonta è il puro e semplice obbligo di denuncia in riferimento all’astrattaemersione degli estremi di reati tributari (posto che competente aconoscere delle relative vicende è solamente l’autorità giudiziaria penale,secondo le regole proprie del diritto penale) – trova pedissequadeclinazione nella giurisprudenza di legittimità.Invero, in tema di raddoppio dei termini, di cui agli artt. 43, comma 3,d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 “rationetemporis” vigenti, questa Suprema Corte costantemente afferma che esso– valido per le riprese riguardanti l’IRPEF, l’IRPEG o l’IRES e l’IVA – riposasulla “sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, aprescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostanteNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevandosolo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimento tributario” (Cass. n.27250 del 2022). Ciò equivale a dire che il raddoppio presuppone“l’insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dald.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, comechiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011” (Cass. n. 24576del 2022, in una fattispecie in cui la S.C. ha accolto in parte il ricorso delcontribuente, escludendo la decadenza solo per IVA e IRES, atteso ilraddoppio dei termini derivante dalla contestazione di alcuni deimenzionati reati, contenuta nell'avviso di accertamento, e non anche perl'IRAP, le cui violazioni non erano presidiate da sanzioni penali). Ancora piùin dettaglio, rilevante è “unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensidell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, enon anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost.nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci ilsuperamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato ilcui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del2020).Di conseguenza, s’è affermato che “il raddoppio dei termini didecadenza per l'esercizio del potere di accertamento tributario neiconfronti di una società dotata di personalità giuridica non è impeditodall'intervenuta assoluzione in sede penale del suo legale rappresentantedall'accusa di aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del2000, in quanto, ai fini del prolungamento dei detti termini, occorreconsiderare esclusivamente l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato,non rilevando né l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblicoministero, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né la successiva emanazione di unaNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, attesoanche il regime di ‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimentotributario” (Cass. n. 28616 del 2018).Inoltre, “i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 perl'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art.37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del2006, nella versione applicabile ‘ratione temporis’, sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualitàd'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla naturaretroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni datadalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanzache, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla datadell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente(protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumonocommesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzatodall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.” (Cass. n. 27629 del 2018).In ultima analisi, questa S.C. è ferma nel ritenere che il raddoppio deitermini consegua al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo didenuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentementedall'effettiva presentazione della stessa, dall'accertamento penale del fattodi reato ed “a fortiori” dall’effettivo esercizio dell’azione penale (cfr., dault., Cass. n. 600 del 2025).Quanto, poi, alla ‘stratificazione temporale’ della disciplina delraddoppio dei termini, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (apartire da Cass. n. 16728 del 2016), è costantemente orientata nel sensoche “i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEFe 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile ‘rationetemporis’, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questasia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti aquello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano lemodifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effettidegli avvisi già notificati”. Ancora, nel medesimo senso, si ribadisce che itermini “sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questasia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti aquello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modificheintrodotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto,peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie nonricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - nonoggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisinotificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processiverbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva osanzionatoria entro il 31 dicembre 2015” (tra le numerose altre, Cass. n.26037 del 2016).4.4. Tornando al caso di specie, la CTR si è attenuta ai superioriprincipi.4.5. In presenza di un’ipotesi di emissione di fatture per operazioniinesistenti, pacificamente rilevante ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 74 del2000, che vedeva coinvolta Farmaticos, giusta informativa della Guardia diapertura di un procedimento penale, correttamente essa ha ritenuto ilNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026raddoppio dei termini, a prescindere dalla mancata formalizzazionedell’avviso di conclusioni delle indagini a carico della Marinelli. Invero, allastregua di quanto ripetutamente visto, è l’emersione in sé di un fattoastrattamente qualificabile come reato a determinare il raddoppio,essendo riservato solo all’A.G. penale, e, segnatamente, in prima battuta,al P.M. (salvo il controllo del G.I.P.), ogni apprezzamento del fatto stesso,in relazione, oltreché ai suoi elementi costitutivi, alla sua ascrivibilitàsoggettiva.4.6. Nella medesima ottica, peraltro, in ambito finitimo a quello per cuisi procede, relativo alla presunzione di distribuzione di utili extracontabiliai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa (qual è indefinitiva Farmaticos), questa S.C. recentemente ha già avuto modo diaffermare che l’accertamento nei confronti della società, costituendo unindispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confrontidei soci in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifichepromanano, implica che il raddoppio dei termini applicabile all’una siestende anche ai secondi, per i quali l’accertamento consegueautomaticamente in base alla suddetta presunzione (Cass. n. 32907 del2025).4.6.1. Ora, se ciò è a valere in ipotesi di distribuzione di utiliextracontabili, non può non valere anche nel caso, di cui si discute nelpresente giudizio, di attribuzione diretta (secondo la tesi risultantedall’avviso) del maggior reddito societario ai soci occulti italiani di societàesterovestita, parimenti a ristretta base partecipativa, in funzione dellafittizietà dello schermo societario: ricorre infatti l’identica “ratio”dell’unitarietà della vicenda fattuale involgente società e soci.4.7. D’altronde, pur a voler prescindere da quanto precede, non puòtrascurarsi che la Marinelli rivestiva il ruolo, dichiaratamente, diamministratore di Farmaticos e, secondo la prospettazione della partepubblica, altresì di socio occulto: sicché, sul piano, che ne occupa,Numero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell’astratta configurabilità del fatto, l’emissione di fatture per operazioniinesistenti (pur sotto l’egida, paventata difensivamente, di altri) non può,di là da ogni giudizio di stretta concorsualità ex art. 110 cod. pen.pertinente all’A.G. penale, non investire anche la medesima.4.8. Fermo quanto sopra, mette conto per completezza solo diaggiungere che l’eventuale – ma indimostrata – estinzione dei reati perprescrizione non viene in conto, spettando, nuovamente, solo all’A.G.penale, in ipotesi, rilevarla.Sotto altro profilo, del tutto priva di autosufficienza è l’affermazionedel mancato superamento della soglia di punibilità.5. I successivi tre motivi – in quanto relativi alla pretesa violazionedell’art. 12, comma 7, St. contr. - possono – come del resto proposto inricorso “sub” lett. b) – essere enunciati congiuntamente.6. Con il terzo motivo si denuncia: “Omessa pronuncia sulla violazionedell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, in relazione all'art. 360 primocomma n. 4) c.p.c.”.6.1. La CTR ha omesso di pronunciare in ordine alla dedotta violazionedel termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, St. contr., postoche l’avviso è emanato in data 19 dicembre 2012 (dopo soli 6 giorni dalPVC del 13 dicembre) e notificato il successivo 27.7. Con il quarto motivo si denuncia: “In via subordinata, omessoesame di un fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra leparti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5) c.p.c.”.7.1. Il motivo, sostanzialmente reiterativo del precedente, è formulatoper l’ipotesi in cui, sulla questione oggetto del precedente, dovesseravvisarsi un’implicita pronuncia di rigetto.8. Con il quinto motivo si denuncia: “In via subordinata rispetto alterzo e al quarto mezzo, violazione e falsa applicazione dell'art. 12,comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n.212, in relazione all'art. 360primo comma n. 3) c.p.c.”.Numero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/20268.1. In ogni caso, sussiste la rubricata violazione di legge.9. I motivi sono, nel complesso, infondati e devono essere disattesi.9.1. Per vero finanche inammissibile il quarto, giacché nonrappresenta neppure graficamente alcun fatto propriamente storico-naturalistico di cui sarebbe stato omesso l’esame, sarebbe teoricamentefondato il terzo, atteso che, all’evidenza, la CTR omette in radice dipronunciare sull’eccepita inosservanza del termine di sessanta giorni di cuiall’art. 12, comma 7, St. contr.; tuttavia, è noto che “nel giudizio dilegittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui 'all'art. 111 Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una voltaverificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnatae decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di dirittoche non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (così, ad es., Cass. n.21968 del 2015; conf. “ex multis” Cass. n. 16171 del 2017 e Cass. n.21257 del 2014).9.2. La questione di diritto – “funditus” affrontata nel quinto motivo –si presta ad essere risolta in termini dissonanti rispetto alle prospettazionidella contribuente.9.2.1. Valga il vero.9.2.2. Ricorre in giurisprudenza il principio secondo cui, “in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione overifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazioneex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorioendoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emessoante tempus, anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che, pertanto,ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova diresistenza, invece necessaria, per i soli tributi armonizzati, ove laNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con ilcontribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenticd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto a effettuareuna concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio” (Cass.nn. 13851 del 2025; 701 del 2019).Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, St. contr., pertanto,trova applicazione nei soli casi di accessi, ispezioni e verifiche, aprescindere dal tributo accertato e dal tipo di accertamento esperito, inquanto, in tali casi, è espressamente previsto e sistematicamentegiustificato.Viene in rilievo la sentenza delle Sezioni unite di questa SupremaCorte di cassazione del 9 dicembre 2015, n. 24823, che, in motivazione(par. IV.1, pp. 20 ss.), osserva:«le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 […] trovanoapplicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti adaccessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercital'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro,indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportatoconstatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass. 15010/14, 9424/14, 5374/14,2593/14, 20770/13, 10381/11). Nel senso indicato militano univocamenteil dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello del primo commadell'art. 12 l. 212/2000 (coniugato con la circostanza che l'intera disciplinacontenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze ditutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite ‘in loco’),che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali neilocali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,artistiche o professionali"; ad operazioni, cioè, che costituiscono categoried'intervento accertativo dell'Amministrazione tipizzate edinequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all'art. 52,Numero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall'art.32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di imposta di registro, dall'art.53-bis d.p.r. 131/1986 […].[La previsione del] dato testuale - univocamente tendente alla limitazionedella garanzia del contraddittorio procedimentale di cui all'art. 12, comma7, l. 212/00 alle sole verifiche ‘in loco’ - è riscontrabile nella peculiaritàstessa di tali verifiche, in quanto caratterizzate dall'autoritativaintromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza delcontribuente alla diretta ricerca, quivi, in quanto intromissione pertinenzadel di elementi peculiarità stessa di tali verifiche, valutativi a luisfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, qualecontrobilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare echiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, glielementi acquisiti presso i locali aziendali.Al riguardo, non può, d'altro canto, trascurarsi di riflettere, ulteriormente,sul fatto che Cass., ss.uu., 18184/13 - nel definire il principio di dirittoaffermato (in merito alla nullità, pur non espressamente comminatadell'atto impositivo emanato senza il rispetto del termine dilatorio di cuiall'articolo 12, comma 7, l. 212/2000) - ha, non a caso, espressamentecorrelato la decorrenza del termine dilatorio, destinato all'espletamentodel contraddittorio, al momento del rilascio della copia del processoverbale di chiusura delle operazioni "al contribuente, nei cui confronti siastato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinatiall'esercizio dell'attività"».Conseguentemente, per le Sezioni unite, lo “spatium deliberandi”dell’art. 12, comma 7, St. contr. deve essere riconosciuto in tutti i casi, masolo in questi, di accessi, ispezioni e verifiche.Secondo la precedente sentenza delle Sezioni unite citata da quella indisamina, ossia la sentenza del 29 luglio 2013, n. 18184, “l'art. 12,comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nelNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni perl'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascioal contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività,della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina diper sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimitàdell'atto impositivo emesso ‘ante tempus’, poiché detto termine è posto agaranzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il qualecostituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale,di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed èdiretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizioinvalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto deimotivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensìnell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza deltermine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di taleemissione, deve essere provata dall'Ufficio” (Rv. 627474-01).In ultima analisi, se, ma solo se, il contribuente è sottoposto adaccessi, ispezioni o verifiche, “l'inosservanza del termine dilatorio disessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusuradelle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 perl'emanazione dell'avviso di accertamento, a meno che l'Amministrazionefinanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina di per séla nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla naturadel tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato” (Cass. n.21517 del 2023). Tant’è che – come recentemente precisato da Cass. n.13851 del 2025 – “l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelleipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'eserciziodell'attività, opera una valutazione ‘ex ante’ in merito alla necessità delrispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullitàl'atto impositivo emesso ‘ante tempus’, anche nell'ipotesi di tributiNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria, debbaessere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soli tributiarmonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioè tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto delcontraddittorio”.Merita aggiungere (citandosi Cass. n. 25049 del 2025 per l’ampiaricostruzione sistematica proposta),- da un lato, che “la disposizione in esame [ossia l’art. 12, comma 7, St.contr.] assicura al contribuente una garanzia anticipatoria e generale perogni tipo di tributo e per ogni forma di accesso, ispezione e verifica,comprensivi, quindi, degli accessi brevi o istantanei, finalizzatiall'acquisizione di documenti (Cass. n. 15624 del 2014; Cass. n. 1007 del2017; Cass. n. 30026 del 2018)” (in motiv., par. 1.7, fg. 6);- dall’altro lato, che “il principio giurisprudenziale sopra enunciato siapplica non solo agli accessi, ispezioni e verifiche effettuate presso i localiadibiti all’esercizio dell’attività imprenditoriale e professionale, che, allastregua di quanto affermato dalla Corte Europea del Diritti dell’Uomo(CEDU) nella recente sentenza del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18più 12, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri […], vanno intesi in sensoampio e quindi comprensiv[i] anche delle eventuali succursali, ma ancheall’ipotesi […] di accesso presso l’abitazione privata del contribuente (v.Cass. n. 5325/2024), che già l’ordinamento sottopone a maggior tutelaprevedendo, all’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia diIVA) e all’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di imposte dirette,che rinvia espressamente al citato art. 52), una specifica autorizzazionedel procuratore della Repubblica” ipotesi tutte ricorrendo le quali “èsempre necessaria la redazione di un processo verbale delle attivitàespletate, prevista espressamente dal comma 6 del citato art. 52 cheNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026impone all’organo accertatore la redazione di detto verbale per «ogniaccesso» (in relazione a tale ultimo profilo cfr. Cass. n. 15624/2014; conf.,Cass. n. 17818/2022; Cass. n. 12094/2019)” (ivi, par. 1.8, ffgg. 6 e 7).9.2.3. Tornando al caso di specie, la contribuente, in nessun luogo deimotivi in disamina e comunque del ricorso, prospetta averel’Amministrazione proceduto ad accesso, ispezione o verifica: donde, perle esposte ragioni, non ricorre la prospettata violazione dello “spatiumdeliberandi” concesso dall’art. 12, comma 7, St. contr.10. Con il sesto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/92; motivazioneapparente, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4) c.p.c.”.10.1. Sui motivi ritenuti assorbiti dalla CTP e riproposti dallacontribuente in appello, riguardanti il merito delle contestazioni mosse allamedesima, la motivazione della sentenza impugnata è quantomenoapparente.10.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata (dinanziriprodotta nella parte rilevante) per verificare come la stessa esibisca unamotivazione solo graficamente esistente, ma in realtà vuota, priva diqualsiasi collegamento con la vicenda sostanziale riguardante le ripreserassegnate in avviso e quindi totalmente avulsa rispetto sia allaricostruzione operata nell’avviso stesso sia, di riflesso, alle deduzionidifensivamente spiegate in contrario dalla contribuente.In particolare, la sentenza impugnata – che di per sé non accennaminimamente all’avviso ed alle risultanze istruttorie, per l’effetto nonaffatto esaminati e men che meno valutati, e scivola nell’incomprensibilitàladdove accenna alla pretesa preclusione della “possibilità di adire i varistrumenti di ‘ruling’”; inconferentemente richiamando enunciati di unacircolare dell’A.E. – si limita ad asserire la ricorrenza nella specie diun’ipotesi di esterovestizione, senza tuttavia dare minimamente contoNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026delle ragioni anzitutto di fatto e poi di diritto a fondamento di siffattogiudizio.Una tale motivazione, non superando la soglia del cd. minimocostituzionale, è meramente apparente (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830-01), non veicolando alcun supporto giustificativo delladecisione.11. Un tanto impone l’accoglimento del sesto motivo in disamina, conconseguente assorbimento di tutti gli altri, siccome volti ad aggredire lasentenza impugnata, in subordine, sotto plurimi profili di illegittimitàrelativi al cd. merito cassatorio (denunciando: il settimo, in subordine alsesto, violazione dell’art. 87 tuir nel testo “ratione temporis” vigente,avendo la CTR ritenuto la natura esterovestita di Farmaticos ai sensidell’art. 73 tuir nel testo novellato dal D.Lgs. n. 344 del 2003 invecetemporalmente inapplicabile; l’ottavo, in ulteriore subordine, violazionedell’art. 37, comma 3, DPR n. 600 del 1973, degli artt. 87 e 127-bis tuirnel testo “ratione tempiris vigente” e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,avendo la CTR errato nell’imputare direttamente alla contribuente i redditidi Farmaticos; il nono, in ulteriore subordine, violazione dell’art. 127 tuirnel testo “ratione tempiris” vigente, avendo la CTR ritenuto legittimo ilribaltamento sulla contribuente, in quanto socio occulto, del reddito diviolazione degli artt. 95 e 52 tuir nel testo “ratione temporis” vigente,avendo la CTR omesso, in ogni caso, di considerare i costi di produzione).In definitiva, l’accoglimento del sesto motivo comporta che la sentenzaimpugnata vada cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese,comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del sesto motivo di ricorso, rigettati i primi cinque edassorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CorteNumero registro generale 11849/2017Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 15636/2026Data pubblicazione 21/05/2026di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 7 maggio 2026.Il Consigliere relatoreAndrea Antonio SalemmeIl PresidenteRoberta Crucitti