CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 44370/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 05-05-2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 17 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore geaerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 5 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli, in sede esecutiva, dichiarava inammissibile l'istanza di revoca o di sospensione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ingiunzione a demolire e l'orcine di rimessione in pristino, emessi in esecuzione della sentenza della medesima Corte di appello del 23 novembre 1999, irrevocabile il 2 giugno 2000, sostanzialmente confermativa, a parte una riduzione di pena, della sentenza di condanna del Pretore di Pozzuoli del 3 dicembre 1998, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, riferendosi l'incidente di esecuzione anche alla successiva ingiunzione a demolire avente ad oggetto il medesimo manufatto, emessa nel 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], genero della dek nta e proprietario dell'immobile, ubicato nel Comune di Procida. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 178 comma 1 lett. C) cod. proc. pen., rilevandosi che il decreto di inammissibilità è stato emesso fuori dai casi previsti dalla legge e in violazione delle disposizioni sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, atteso che la richiesta non appariva manifestamente infondata, i termini e i modi del deposito erano stati rispettati e non vi era carenza di legittimazione del richiedente. Né si trattava della mera riproposizione di una richiesta già rigettata, in quanto la luova istanza era incentrata sull'importantissimo novum costituito dal decreto cautelare emesso dal Consiglio di Stato il 13 aprile 2021, con il quale erano stati sospesi gli effetti dell'ordinanza del 10 novembre 2020, con cui il Comune di Procida aveva annullato il titolo edilizio in sanatoria del 24 maggio 2016 e il permesso di costruire in sanatoria del 16 marzo 2018 rilasciati in favore di [OSCURATO:PERSONA]. I titoli abilitativi di cui, di fatto, si è ordinata la reviviscenza erano gli stessi sulla cui base era stata argomentata la precedente richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, il che imponeva l'approfondimento delle censure difensive, tanto più che il Consiglio di Stato, lo scorso 6 maggio 2021, il npiorno dopo il deposito del decreto impugnato, ha sollecitato il TAR all'immediata fissazione della discussione del merito, calendarizzata il 21 settembre 2021 Nel riprodurre il contenuto della precedente ordinanza di rigetto, depositata nello scorso gennaio, la Corte territoriale ha aggiunto che tale ordinanza sarebbe divenuta esecutiva perché non impugnata, affermazione questa smentita dal fatto che, in data 4 febbraio 2021, è stato depositato ricorso per cassazione avverso la precedente decisione della Corte di appello, che quindi non è definitiva, incidendo questo profilo sulla tenuta logica del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte 1. In via preliminare, occorre evidenziare che nella vicenda in esame appare ravvisabile una carenza di interesse del ricorrente, posto che, a pagina 12 dell'ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha dato atto che, ne le mc del procedimento esecutivo, è stata acquisita la nota datata 29 aprile 2021, con la quale l'arch. Fortunato, quale direttore dei lavori della procedura esecutiva, ha comunicato che "alle ore 13 del 28 aprile 2021 sono state ultimate le operazioni di demolizione delle opere fuori terra del fabbricato abusivo di cui in oggettc". Tale affermazione non ha trovato smentita nel ricorso, il che vale a giustif.carne la declaratoria di inammissibilità, non essendo stata dimostrata l'attualità dell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere al fine di contestare l'illegittimità della mancata revoca e/o sospensione di un provvedimento di demolizione che in realtà risulta già eseguito, quantomeno nella sua portata di maggiore impatto. 2. Pur essendo tale considerazione di per sé già dirimente, deve rilevarsi che, in ogni caso, il ricorso anche nel merito non è meritevole di accoglimento. E invero la Corte di appello ha innanzitutto ripercorso le fasi salienti del;a vicenda processuale, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] aveva già promosso un analogo inc dente di esecuzione, che era stato disatteso in data 20 gennaio 2021 dalla medesima Corte territoriale; in quella circostanza è stato osservato che i due permessi in sanatoria rilasciati in favore di [OSCURATO:PERSONA], ovvero il permesso n. 33 clel 24 maggio 2016 e il permesso n. 61 del 16 marzo 2018, non potevano ritenersi legittimi, atteso che gli stessi rappresentavano nei grafici allegati uno stato di fatto difforme da quello reale; in particolare, quanto al permesso in sanatoria n. 33/2016, è stato rilevato che lo stesso non era riferibile alle opere oggetto della sentenza di condanna, ovvero ai locali in muratura e lamiere per uso deposito, mentre, quanto al fabbricato adibito a civile abitazione della superficie (li 114 mq. (per il quale peraltro vi era stato un precedente provvedimento di diniego da parte del Comune, annullato dal [OSCURATO:PERSONA] solo per un difeti:o di motivazione), era stato rimarcato che i grafici allegati al permesso riponavano, oltre alla rappresentazione del fabbricato, anche il suo ampliamento, ovvero l'ulteriore vano wc di 31 mq., non oggetto della domanda di condono e L h mato dopo il 31 ,dicembre 1993, essendosi dunque, per effetto dell'ampliamerlo, in presenza di un corpo unitario non condonabile ai sensi della legge n. 724 del 1994, che fissa il termine di ultimazione delle opere al 31 dicembre 1993. Quanto al permesso n. 61 del 2018, relativo alla realizzazione abusha del porticato di 47 mq. e della scala di accesso al lastrico solare, oltre che alla demolizione delle opere accertate in data 8 luglio 2013, veniva osservato, nel provvedimento di rigetto del 20 gennaio 2021, che anche in tal caso i ;jrafici allegati presentavano difformità rispetto allo stato di fatto, rappresentando un ampliamento, ovvero il vano wc della superficie di 31 mq., non sanabile ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, difettando la cd. "doppia confo -míta' Peraltro, il Comune di Procida, con provvedimento n. 19781 del 10 novembre 2020, ha in seguito annullato i permessi in sanatoria n. 33 del 2016 e n. 64 del 2018, ordinando il contestuale ripristino dello stato dei luoghi, e tanto anche alla luce del fatto che il 5 novembre 2020 la Soprintendenza di Napoli, in sede di autotutela, aveva annullato il parere favorevole del 2018, in quanto rilasciEto sul falso presupposto che le costruzioni precedenti fossero legittime. Di qui il rigetto della precedente istanza di revoca dell'ordine di demolizione. 2.1. Ora, se è vero che è errata l'affermazione della Corte di appello secondo cui l'ordinanza del 20 gennaio 2021 è irrevocabile, avendo la difesa documentato la presentazione del ricorso per cassazione, avvenuta il 4 febbraio 2021 a mezzo "pec", deve altresì osservarsi che tale imprecisione non è di per sé decis va al fine di sostenere l'illegittimità dell'impugnata declaratoria di inammissibilità. Ed invero, secondo la prospettazione difensiva, il novum sarebbe costituito dal decreto cautelare reso dal Consiglio di Stato il 13 aprile 2021, con il quale è stata disposta la sospensione dell'ordinanza del 10 novembre 2020, con cui il Comune di Procida ha annullato i permessi in sanatoria n. 33 del 2016 e n. 61 del 2018. Tuttavia, come si evince dal testo del provvedimento allegato dalla difesa, la decisione cautelare del Consiglio di Stato ha natura meramente interlocutoria, atteso che i giudici di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal riconoscere l'illegittimità dell'atto con cui il Comune di Procida ha annullato i due permessi in sanatoria, si sono limitati a rimarcare la necessità di accertare con precisione se e quando siano state eseguite le demolizioni oggetto della condizione indicata nella prima sanatoria, e se siano stati rispettati i tempi previsti per la demoli2done di tali opere, anche alla luce delle eventuali proroghe richieste e concesse. In ogni caso il Consiglio di Stato, sia nel decreto del 13 aprile 2021, sia nella successiva ordinanza del 10 maggio 2021 con cui è stata sollecitata la fissazione dell'udienza di primo grado, ha sempre ribadito l'autonomia dell'accertamento penale, sia in sede di cognizione che eli esecuzione, sollecitando anzi all'[OSCURATO:PERSONA], alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e al Ministero per i oeni e le attività culturali, Soprintendenza di Napoli, di depositare sia la CTU svolta nella procedura esecutiva, con la quale sono state accertate le difformità prima esposte, sia la sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, cò a r prova del fatto che, come riconosciuto dai giudici amministrativi, la cognizione loro offerta era quantomeno incompleta, per cui il provvedimento cautelare appare ispirato principalmente dall'esigenza di acquisire un quadro conoscitvo più esauriente della vicenda oggetto di giudizio, ferma restando la diversità dei rispettivi ambiti valutativi tra giurisdizione penale e amministrativa.C? Può essere dunque sostanzialmente condiviso il rilievo della Corte di appello secondo cui la decisione cautelare del Consiglio di Stato non presenta significativi elementi di novità rispetto al tema posto a fondamento del rigetto della precedente istanza di revoca, ovvero la carenza dei presupposti delle due sanatorie prima negate, poi concesse e infine annullate dal Comune ci Proc da, a ciò dovendosi unicamente aggiungere che il complessivo iter amministrativo e giudiziario prima sintetizzato non consente di affermare in tempi brevi un esito favorevole al richiedente, avendo questa Corte (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145) affermato in proposito il principio secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un D reve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizione e un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione. 3. In conclusione, sia alla luce della carenza di interesse del ricorrente a fronte dell'evidenziata (e non smentita) ultimazione delle opere di clerncli;:ione, sia in ragione comunque della manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dic:hiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 61(5 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsio sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu