CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1986
Cassazione n. 24091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1986 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla contestata sussistenza del dolo, immediatamente smentita dalla vicenda a giudizio così come puntualmente ricostruita in sentenza, sia in relazione all'invocata prevalenza delle generiche rispetto alla recidiva nel giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dal primo giudice e confermato dalla Corte del merito, rispetto al cui argomentare, perlatro, il rilievo è anche aspecifico rilevàto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/