CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 30637/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24414/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentate, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL] ); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.toALESSANDRA SUPINO ([OSCURATO:EMAIL]);Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 24414/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 1155/2023 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 20/7/2023, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (Alaggi) per la condanna del Comune di Pescara al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società attrice in conseguenza della responsabilità precontrattuale contratta dall’amministrazionecomunale convenuta in relazione alla prospettata conclusionedi un contratto per l’esecuzione di lavori di trasformazione e ripristino di un’imbarcazione di proprietà del Comune di Pescara, lasciata per anni ad occupare inutilmente l’area di sosta nel cantiere dellasocietà ricorrente; conla stessa decisione, la corte territoriale ha altresì disatteso la pretesadella Alaggi di ottenere il risarcimento del danno sulla base di una riqualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio, non sussistendo i presupposti, né per il riconoscimento di una qualche forma atipica di responsabilità extracontrattuale del Comune pescarese,né per la pronuncia di una condanna dello stesso Comune alrisarcimento dei danni per responsabilità di cose in custodia, ai sensi dell’art.2051 c.c.; daultimo, preso comunque atto dell’avvenuta pronuncia, da parte del giudice di primo grado, dell’ordine, nei confronti del Comune di Pescara, vòlto alla rimozione del peschereccio dall’area di titolarità della società Alaggi, il giudice d’appello ha infine confermato la Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 24414/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri correttezzadella regolazione delle spese di lite da parte del giudice di primogrado; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la pretesa avanzata dalla società attrice a titolo di responsabilità precontrattuale dovesse ritenersi del tutto priva di fondamento,non avendo il Comune di Pescara mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la Alaggi, essendo piuttosto emerso, sulla base deglielementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, come tutte le attività e gli impegni connessi allo spostamento, alla trasformazione o al ripristino del motopeschereccio di proprietà del Comune di Pescara fossero riferibili in via esclusiva alla persona di [OSCURATO:PERSONA], già nominato custode e guardiano del motopeschereccio dalla precedente proprietaria dell’imbarcazione (AnnaAntonietta Cipollone, coniuge dello stesso Verzulli e dante causa, atitolo di donazione, del Comune di Pescara), senza che il Comune di Pescara fosse mai stato concretamente informato o coinvolto da tali attivitào impegni; sullabase di tali premesse, peraltro, il giudice d’appello ha escluso che a carico del Comune pescarese fosse individuabile alcuna alternativaforma di responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2051 c.c., inassenza di alcun coefficiente soggettivo di dolo o di colpa ravvisabile a suo carico, e non avendo l’amministrazione pescarese mai assunto concretamentela qualità di custode dell’imbarcazione oggetto di lite, puravendone acquisito la proprietà per donazione; deltutto corretta, infine, doveva ritenersi la regolazione delle spese di lite operata dal primo giudice, avuto riguardo all ’ accoglimento parzialedelle domande proposte e dovendo ritenersi che la chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse integralmente imputabilealla responsabilità della società attrice, avendo quest’ultima Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 24414/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri riassunto il giudizio nei relativi confronti pur potendo agevolmente rilevare,con l’ordinaria diligenza, il difetto della relativa qualità di eredi diGiovanni Verzulli, per effetto dell’intervenuta rinuncia all’eredità; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; ilComune di Pescara, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,resistono ciascuno con un proprio controricorso; conatto del 18/5/2024, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione Civile ha proposto di pronunciare la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.; conistanza in data 5/6/2024, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha chiesto di procedere alla trattazione e alla decisione delricorso, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.; la società ricorrente e il Comune di Pescara hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo (contrassegnato come ‘1a’ in ricorso), la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 1173, 2043 e 2051 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il secondo motivo di appello proposto dalla società istante, con particolare riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale atipica del Comune di Pescara sensi dell’art. 2043 c.c., trascurando il valore significativodel comportamento inerte tenuto dal Comune di Pescara a seguito dei ripetuti solleciti rivolt i dalla società attrice nei relativi confronti,e per aver escluso la responsabilità del Comune di Pescara ai sensi dell’art. 2051 c.c. pur a seguito delle diffide espressamente Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 24414/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri rivolte nei relativi confronti dalla società istante per la rimozione dell’imbarcazione di proprietà comunale dall’area di pertinenza di quest’ultima; con il secondo motivo (contrassegnato come ‘1b’ in ricorso), la societàricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 1173, 2043 e 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il terzomotivo di appello proposto dalla società istante, con particolare riguardoalla richiesta condanna del Comune avversario al pagamento deglioneri di sosta dell’imbarcazione oggetto di lite: richiesta fondata su una domanda rispetto alla quale il giudice di primo grado aveva totalmente omesso di pronunciarsi e in relazione alla quale la corte territorialeaveva, al contrario, erroneamente ritenuto sussistente una pronuncia di rigetto del giudice di primo grado, nella specie fondata sulla rilevata assenza di alcuna “responsabilità precontrattuale, contrattualeo aquiliana” del Comune convenuto; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione delle censure inesame, la società ricorrente si sia limitata alla prospettazione di una diversalettura dei fatti di causa e delle prove, rispetto a quella fatta propriadal giudice d’appello e dal giudice di primo grado; e tanto, sulla basedi un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; alriguardo, è appena il caso di sottolineare come entrambi i giudici di merito abbiano ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di ‘qualunque’ forma di responsabilità del Comune di Pescara,in considerazione del difetto di alcun concreto rapporto tra il ridettoComune e la società attrice , avendo il Verzulli (già investito dei compiti di custodia e di gestione dell’imbarcazione da parte della Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 24414/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri precedenteproprietaria) intrattenuto in via esclusiva i rapporti con la Alaggie non avendo quindi il Comune potuto instaurare alcuna forma direlazione ( precontrattuale o contrattuale che fosse) con la società attrice,e non essendo detto Comune incorso in alcuna ipotesi di dolo ocolpa nella produzione del fatto dannoso denunciato dall’attrice ( nella specieconsistito nello stazionamento dell ’ imbarcazion e presso l’area di pertinenzadella Alaggi) ; anchela valutazione in ordine a ll’insussistenza di alcuna forma di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. è stata condotta dalla corte territorialesulla base di una valutazione dei fatti di causa, in forza dei quali ha tratto la conclusione della mancata costituzione, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di alcun rapporto di custodia con l’imbarcazione , essendoquest’ultima rimasta di fatto costantemente sotto il controllo delVerzulli; ciòposto, d ev ’essere qui ribadito il principio secondo cui il ricorso percassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01;Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; intal senso , l a volontà dell’odierna società ricorrente di prospettare il ricorso di concreti presupposti di fatto idonei a sostanziare la Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 24414/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sussistenza di un’ipotetica responsabilità contrattuale dell’amministrazione comunale, o di valorizzare il comportamento inertetenuto dal Comune di Pescara a seguito delle diffide inoltrategli dallaAlaggi (allo scopo di dedurne una qualche forma di responsabilità risarcitoria)si sostanzia, ancora una volta, in una proposta di rilettura nelmerito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, la società ricorrente dev’essere altresì condannata al risarcimento dei danni in favore delle controparti, ai sensidell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore di ciascuna parte contro ricorrent e , delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in complessivieuro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 24414/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la ricorrente al risarcimento dei danni in favore dei controcorrenti, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamente determinato di euro 1.500,00 per ciascuna parte controricorrente. Condannala ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 infavore della Cassa delle ammende