CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 15623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 28 gennaio 2022 il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva disposto il trattenimento di tre fotografie inviate al detenuto [OSCURATO:PERSONA], in quanto raffiguranti soggetti non identificati e trattandosi di foto ritoccate con foto shop. Proposto reclamo, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza depositata il 9 maggio 2022, lo ha respinto, rilevando che i soggetti raffigurati non erano conosciuti dall'ufficio censura dell'istituto né lo risultavano tramite la documentazione prodotta, e che la foto con inserimento digitale appariva sospetta perché incomprensibile e quindi idonea a veicolare messaggi. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 18-ter e 14- ter ord. pen., in quanto l'ordinanza si fonda sulla illeggibilità di documenti prodotti al Tribunale, e su un mero sospetto quanto alla foto con inserimento digitale. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al necessario elemento del pericolo per le indagini e per le ragioni di ordine e sicurezza. 1 /1/01 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. La decisione, che ha confermato il disposto trattenimento di tre fotografie inviate al detenuto Griner dalla di lui moglie signora [OSCURATO:PERSONA], è fondata sull'accertata non identificazione dei soggetti raffigurati - essendo illeggibili le copie dei documenti di identità depositate dalla difesa - e sulla presenza di un inserto scritto, non comprensibile e quindi possibile veicolo di messaggio riservato al detenuto. Peraltro, la motivazione addotta risulta manifestamente illogica, in quanto valorizza l'illeggibilità di documenti depositati in udienza dalla difesa, alla quale doveva essere rappresentata l'inutilizzabilità dei documenti per la carente riproduzione.Inoltre, nel ritenere l'inserto scritto idoneo a veicolare un messaggio riservato al detenuto il Tribunale non si è confrontato con la prospettazione della difesa, secondo la quale si trattava di un richiamo alla festa di compleanno della figlia del detenuto, prospettazione che può essere vagliata solo una volta verificata l'identità del soggetto fotografato. Va dunque annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve evitare la censurata carenza motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Cos