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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18725/2023

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guente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 maggio 1967 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza il 9 giugno 2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza sezione del riesame ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] maggio 2022.

La misura custodiale è stata applicata all'odierno ricorrente in relazione al reato previsto dall'ad 512 bis codice penale aggravato e dal reato di usura continuata, commesso sino al novembre 2020. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 violazione degli articoli 267 e 271 cad. proc.pen. poiché il gip nel decreto autorizzativo delle intercettazioni del 29 Aprile 2020 ha considerato quali gravi indizi di reato rilevanti ai sensi dell'art. 267 cod. proc.pen. gli esiti dell'attività di captazione disposta nel procedimento penale n. 2574 del 2018 che risultano inutilizzabili e non potevano essere valutati.

Il materiale probatorio residuo sarebbe costituito da sommarie informazioni testimoniali prive di qualsivoglia riscontro. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ipotizzata integrazione del reato di intestazione fittizia, poiché il tribunale di Potenza non ha considerato che manca l'elemento soggettivo del reato previsto dall'articolo 512 bis cod.pen. e cioè la finalità di eludere la misura di prevenzione, poiché la concessione amministrativa non può essere oggetto di sequestro o di confisca in quanto non fa parte del patrimonio dell'Olivieri, sicché non vi è prova del dolo del reato. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari poiché il tribunale ha evidenziato che ricorre il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle già attribuite all'indagato e non ha affrontato il tema dell'attualità di queste esigenze cautelari, mentre i delitti di usura contestati all'Oliveri sono stati consumati sino al novembre 2020 e la condotta di presunta interposizione fittizia si riferisce a fatti commessi nel giugno 2016. 2.4 Violazione dell'art. 275 cod. proc.pen. poiché in punto di scelta della misura il tribunale del riesame con una motivazione illogica ha osservato che in ragione della dimostrata astuzia delinquenziale Oliveri ben potrebbe mantenere pure a distanza dal territorio lucano i contatti con la propria rete di soggetti usurati o persino crearne di altre.

A tal fine il tribunale ha valorizzato una presunta revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, che è stata solo sospesa e non revocato. 3.1 Il primo motivo di censura è generico e manifestamente infondato poiché il tribunale a pagina 12 fornisce adeguata e corretta risposta alla censura difensiva in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento di competenza della Dda, sostenendo correttamente che le dette intercettazioni non possono essere utilizzate sotto il profilo probatorio, ma possono certamente essere utilizzate per chiedere l'autorizzazione per nuove intercettazioni da cui desumere la prova dei reati per cui si procede.

Inoltre nelle pagine successive il tribunale espone in modo dettagliato, con riferimento al contenuto delle intercettazioni utilizzabili e alle dichiarazioni delle persone offese, la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a raggiungere la necessaria gravità richiesta dall'art. 273 cod. proc.pen..

A fronte di una motivazione così specifica e articolata il ricorrente si limita a reiterare in maniera generica, con il motivo di ricorso, la censura di violazione di legge già dedotta in sede di riesame, osservando che a suo giudizio le intercettazioni disposte nel procedimento della DDA di Potenza sarebbero del tutto inutilizzabili anche come elemento per disporre le nuove indagini e autorizzare la effettuazione di nuove intercettazioni.

Tale assunto trova smentita nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di utilizzazione si limita alla valutazione probatoria dei risultati delle intercettazioni, ma non certamente alla possibilità di dedurre da queste intercettazioni notizie utili per disporre nuove indagini e quindi nuove intercettazioni.3.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata dà atto che la titolarità di una rivendita di tabacchi presuppone una concessione amministrativa rilasciata a seguito di asta pubblica di cui è vietata la cessione e dalla quale si decade in caso di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 6

I. 1293 del 1957.

Nel caso in esame dalle indagini compendiate nel provvedimento impugnato è emerso che Oliveri doveva cedere e rinunziare alla concessione amministrativa poiché dopo la condanna per il reato di usura era diventato incompatibile e tuttavia tramite la [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto la titolarità della licenza di rivendita, ha continuato a occuparsi della tabaccheria che viene gestita dai fratelli Castelluccio i quali non hanno mai operato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] titolare della licenza, ma nell'interesse dell'Olivieri rimasto vero proprietario della tabaccheria, come emerge dal tenore di diverse intercettazioni.

In sostanza la concessione era uscita solo formalmente dal patrimonio dell'indagato, che invece ne manteneva la titolarità tramite la [OSCURATO:PERSONA].

La censura difensiva si appunta sull'elemento soggettivo del reato in quanto sostiene che la condotta non mira ad eludere una eventuale misura di prevenzione ma altro dettato normativo, che impediva all'Oliveri di continuare ad essere titolare della licenza.

Tuttavia non va trascurato che, secondo consolidata giurisprudenza, il dolo elusivo della misura di prevenzione non deve necessariamente essere l'unico obiettivo della condotta, ma può concorrere con altri scopi e, nel caso in esame, deve convenirsi con il tribunale che l'indagato attraverso l'attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] della concessione per la rivendita di tabacchi perseguiva lo scopo di continuare ad essere titolare della rivendita tramite la prestanome, e nel contempo di evitare che i proventi della rivendita fossero oggetto di ablazione nell'ambito di una possibile misura di prevenzione. 3.3 Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato poiché il tribunale ha reso sul punto esaustiva e congrua motivazione, evidenziando tutta una serie di elementi sintomatici della attuale pericolosità sociale dell'imputato e del concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, con cui il ricorso non si confronta. 3.4 Anche la quarta censura è manifestamente infondata e generica poiché si appunta su un passaggio della motivazione ed omette di confrontarsi con tutti gli altri elementi precedentemente valorizzati nella pronunzia.

La circostanza che la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova non sia stata al momento revocata ma solo sospesa non ha alcuna incidenza sulla sussistenza del pericolo di recidiva, che viene palesato da innumerevoli elementi di fatto correttamente riportati nell'ordinanza impugnata. 4.In conclusione, per le ragioni suesposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente/ Maria Daf7Bor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 maggio 1967 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza il 9 giugno 2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza sezione del riesame ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] maggio 2022. La misura custodiale è stata applicata all'odierno ricorrente in relazione al reato previsto dall'ad 512 bis codice penale aggravato e dal reato di usura continuata, commesso sino al novembre 2020. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 violazione degli articoli 267 e 271 cad. proc.pen. poiché il gip nel decreto autorizzativo delle intercettazioni del 29 Aprile 2020 ha considerato quali gravi indizi di reato rilevanti ai sensi dell'art. 267 cod. proc.pen. gli esiti dell'attività di captazione disposta nel procedimento penale n. 2574 del 2018 che risultano inutilizzabili e non potevano essere valutati. Il materiale probatorio residuo sarebbe costituito da sommarie informazioni testimoniali prive di qualsivoglia riscontro. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ipotizzata integrazione del reato di intestazione fittizia, poiché il tribunale di Potenza non ha considerato che manca l'elemento soggettivo del reato previsto dall'articolo 512 bis cod.pen. e cioè la finalità di eludere la misura di prevenzione, poiché la concessione amministrativa non può essere oggetto di sequestro o di confisca in quanto non fa parte del patrimonio dell'Olivieri, sicché non vi è prova del dolo del reato. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari poiché il tribunale ha evidenziato che ricorre il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle già attribuite all'indagato e non ha affrontato il tema dell'attualità di queste esigenze cautelari, mentre i delitti di usura contestati all'Oliveri sono stati consumati sino al novembre 2020 e la condotta di presunta interposizione fittizia si riferisce a fatti commessi nel giugno 2016. 2.4 Violazione dell'art. 275 cod. proc.pen. poiché in punto di scelta della misura il tribunale del riesame con una motivazione illogica ha osservato che in ragione della dimostrata astuzia delinquenziale Oliveri ben potrebbe mantenere pure a distanza dal territorio lucano i contatti con la propria rete di soggetti usurati o persino crearne di altre. A tal fine il tribunale ha valorizzato una presunta revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, che è stata solo sospesa e non revocato. 3.1 Il primo motivo di censura è generico e manifestamente infondato poiché il tribunale a pagina 12 fornisce adeguata e corretta risposta alla censura difensiva in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento di competenza della Dda, sostenendo correttamente che le dette intercettazioni non possono essere utilizzate sotto il profilo probatorio, ma possono certamente essere utilizzate per chiedere l'autorizzazione per nuove intercettazioni da cui desumere la prova dei reati per cui si procede. Inoltre nelle pagine successive il tribunale espone in modo dettagliato, con riferimento al contenuto delle intercettazioni utilizzabili e alle dichiarazioni delle persone offese, la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a raggiungere la necessaria gravità richiesta dall'art. 273 cod. proc.pen.. A fronte di una motivazione così specifica e articolata il ricorrente si limita a reiterare in maniera generica, con il motivo di ricorso, la censura di violazione di legge già dedotta in sede di riesame, osservando che a suo giudizio le intercettazioni disposte nel procedimento della DDA di Potenza sarebbero del tutto inutilizzabili anche come elemento per disporre le nuove indagini e autorizzare la effettuazione di nuove intercettazioni. Tale assunto trova smentita nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di utilizzazione si limita alla valutazione probatoria dei risultati delle intercettazioni, ma non certamente alla possibilità di dedurre da queste intercettazioni notizie utili per disporre nuove indagini e quindi nuove intercettazioni.3.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata dà atto che la titolarità di una rivendita di tabacchi presuppone una concessione amministrativa rilasciata a seguito di asta pubblica di cui è vietata la cessione e dalla quale si decade in caso di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 6 I. 1293 del 1957. Nel caso in esame dalle indagini compendiate nel provvedimento impugnato è emerso che Oliveri doveva cedere e rinunziare alla concessione amministrativa poiché dopo la condanna per il reato di usura era diventato incompatibile e tuttavia tramite la [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto la titolarità della licenza di rivendita, ha continuato a occuparsi della tabaccheria che viene gestita dai fratelli Castelluccio i quali non hanno mai operato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] titolare della licenza, ma nell'interesse dell'Olivieri rimasto vero proprietario della tabaccheria, come emerge dal tenore di diverse intercettazioni. In sostanza la concessione era uscita solo formalmente dal patrimonio dell'indagato, che invece ne manteneva la titolarità tramite la [OSCURATO:PERSONA]. La censura difensiva si appunta sull'elemento soggettivo del reato in quanto sostiene che la condotta non mira ad eludere una eventuale misura di prevenzione ma altro dettato normativo, che impediva all'Oliveri di continuare ad essere titolare della licenza. Tuttavia non va trascurato che, secondo consolidata giurisprudenza, il dolo elusivo della misura di prevenzione non deve necessariamente essere l'unico obiettivo della condotta, ma può concorrere con altri scopi e, nel caso in esame, deve convenirsi con il tribunale che l'indagato attraverso l'attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] della concessione per la rivendita di tabacchi perseguiva lo scopo di continuare ad essere titolare della rivendita tramite la prestanome, e nel contempo di evitare che i proventi della rivendita fossero oggetto di ablazione nell'ambito di una possibile misura di prevenzione. 3.3 Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato poiché il tribunale ha reso sul punto esaustiva e congrua motivazione, evidenziando tutta una serie di elementi sintomatici della attuale pericolosità sociale dell'imputato e del concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, con cui il ricorso non si confronta. 3.4 Anche la quarta censura è manifestamente infondata e generica poiché si appunta su un passaggio della motivazione ed omette di confrontarsi con tutti gli altri elementi precedentemente valorizzati nella pronunzia. La circostanza che la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova non sia stata al momento revocata ma solo sospesa non ha alcuna incidenza sulla sussistenza del pericolo di recidiva, che viene palesato da innumerevoli elementi di fatto correttamente riportati nell'ordinanza impugnata. 4.In conclusione, per le ragioni suesposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente/ Maria Daf7Bor
Decreto Cassazione n. 18725/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris