CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sioni superiori, di Area B o C; la Corte d’Appello di Venezia, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha riconosciuto tali differenze con riferimento all’Area B (pos. B2) dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; essa ha argomentato valorizzando lo svolgimento di attività di liquidazione, di valutazione dei requisiti sanitari ed abbinamento di domanda ai verbali e ritenendo che esse non potesse ridursi al mero “supporto strumentale” proprio dell’Area A, ma semmai all’Area B; quanto a quest’ultima la Cda ha valorizzato l’autonomia nell’ambito di procedure predefinite e la capacità di valutare e risolvere varianze elementari, con lavoro in team; 2. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso dello Stevanato; l’INPS ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo è rubricato come omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed è sviluppato ripercorrendo i dati istruttori, affermando l’esame solo parziale di essi e l’ «insufficiente esame di quello che di tutta evidenza appare essere un punto decisivo dell’intera controversia»; quale sia quest’ultimo punto non è chiaro e il motivo ha tutta la sostanza di unarivisitazione del merito e dell’istruttoria, finalizzato ad una diversa qualificazione delle attività svolte rispetto alle declaratorie contrattuali: in quanto tale è inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 2. il secondo motivo denuncia, invece, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, degli artt. 1362 ss, c.c. e degli artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001 con riferimento all’interpretazione delle declaratorie delle Aree di cui al predetto CCNL e del CCNL 2006/2009; 3. il motivo è fondato, per quanto nei limitati termini di cui si va a dire; 3.1 l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, che infine ha realizzato in massimo grado una flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area; questa S.C. ha già chiarito (Cass. 29624 del 14/11/2019) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni, «l'inquadramento … non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo»; di tale principio è stata data concreta applicazione da questa S.C., come nel caso di Cass. 11 novembre 2019, n. 29093, in cui rispetto all’applicazione del CCNL 198/2001 si è confermato il riconoscimento delle retribuzioni proprie del livello C4 a lavoratore formalmente inquadrato come C3; sempre Cass. 29624/2019 cit. e poi Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., hanno tuttavia chiarito che il successivo CCNL del 1°.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti, sicché costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore; 3.2 nel caso di specie, nulla quaestio rispetto alla riqualificazione delle mansioni svolte dal 1.8.2007 al 30.9.2007 e al riconoscimento per tale periodo delle retribuzioni proprie del livello B2, stante l’applicazione ratione temporisdel CCNL 1998/2001; 3.3 il periodo successivo andava invece valutato non sulla base del CCNL 1998-2001, cui la Corte territoriale ha fatto riferimento, ma del CCNL 2006/2009 e delle sue diverse regole di classificazione; è pur vero che la Corte di merito ha comunque accertato che le mansioni svolte in concreto dallo Stevanato non potevano essere riportate al mero supporto strumentale, che indubbiamente caratterizza l’Area A anche nella contrattazione sopravvenuta e che, anzi, operando egli con conoscenze proprie della linea di produzione ove era inserito anche in team, svolgeva mansioni aventi i requisiti propri dell’Area B secondo il CCNL 2006/2009; ciò consente di dire che già sulla base degli accertamenti svolti ricorre l’ipotesi dello “scavalcamento” di Area e, dunque, il diritto a percepire le differenze retributive, anche per il periodo successivo al 1°.10.2007, rispetto al livellodi Area A; tuttavia, non può ritenersi corretta l’attribuzione di una posizione economica (B2) superiore alla prima(B1), di base; infatti, il ricorrente, non essendo formalmente inquadrato nell’Area cui risale lo svolgimento di mansioni superiori, non può essere destinatario delle regole di reinquadramento e trasposizione di cui alla Tabella A del CCNL 2006/2009; al contempo, l’ipotetico riconoscimento di una posizione economica più elevata di quella base non può avvenire in forza del solo svolgimento di mansioni superiori, ma semmai secondo i criteri di cui all’art. 13 del predetto CCNL e della contrattazione integrativa, i quali comunque non sono minimamente menzionati dalla sentenza impugnata; 3.4 la sentenza impugnata va dunque cassata –limitatamente al punto della posizione economica su cui calibrare le differenze retributive, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà applicando i principi come sopra declinati; P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa compos