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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 15454/2024

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iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 28 novembre 2023 la Corte di appello di L'Aquila confermava il decreto in data 11 gennaio 2023 con il quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca di un immobile sito in Pescara, (f intestato al 50% ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disposta con decreto emesso il 12 maggio 2011 dal Tribunale di Pescara.

2. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore e con il medesimo atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla declaratoria di incostituzionalita emessa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019.

Con nota del 3 aprile 2024 la difesa ha prodotto una sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.

2. Va premesso che correttamente sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale ha provveduto I Tribunale di Pescara che emise il decreto originario prima della entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di applicabilità del nuovo istituto della revocazione ex art. 28 d.

Igs. n. 159 del 2011 ovvero della revoca ex art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'applic:azione della nuova disciplina non può avvenire in tutti i casi in cui la proposi:a da cui è sorto il procedimento sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011: in questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474, non mass. sul punto).

Quanto alla scelta dei mezzi d'impugnazione, correttamente gli interessati hanno prima proposto appello avverso il provvedimento del Tribunale e poi ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618).

Con il ricorso, però, la difesa la denunciato anche la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando così un vizio per il quale non è ammesso il ricorso per cassazione, proponibile soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del d.

Igs. n. 159 del 2011 (e dal precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15 aprile 2015).3.

Nel provvedimento impugnato non è ravvisabile alcuna violazione di legge.

A sostegno della richiesta di revoca della confisca, gli istanti hanno dedotto, quale elemento di novità, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che - per quanto qui rileva - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.

Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1), nonché dell'art. 4, comma 1, lettera c), dell d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).

La declaratoria di incostituzionalità, dunque, ha riguardato le misure, personali e patrimoniali, disposte nei confronti di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ai sensi dell'art. 1 n. 1 della legge 1423 del 1956, trasfuso nella lettera a) del decreto legislativo n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha ritenuto «che, alla Lice dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali "casi" - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca».

Ha osservato la Corte costituzionale che l'interpretazione consolidatasi dopo l'intervento della Corte di Strasburgo «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaylour") assunti a presupposto della misura», posto che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, comma secondo, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito».

Le disposizioni censurate, pertanto, si sottraggono al giudizio di illegittimità costituzionale «nella parte in cui consentono di appl care le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011».

Dunque, la sentenza n. 24 del 2019, pur in assenza nel dispositivo di una espressa declaratoria di rigetto, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs;. n. 159 del 2011, nel quale è stato trasfuso il disposto dell'art. 1 n. 2 della legge n. 1423 del 1956, riguardante coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

La già citata sentenza Fiorentino delle Sezioni Unite ha dedicato un esame specifico «all'ipotesi, frequente nella prassi, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia sulla base dell'inscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d.

Igs. n. 159 del 2011, sia in quella di cui alla lett. b).

In tali ipotesi, l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto.

Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, né, come sostengono alcune pronunce espressive, in particolare, del primo orientamento, il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011; invero, sostenere che il giudice della revocazione debba rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si è visto, essa è priva.

Può dunque convenirsi con il principio di diritto secondo cui la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.

Igs. n. 159 del 2011, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett, a) e b) del citatc art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) 1 cit.».

4. Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente applicato detti principi evidenziando che nel decreto emesso i112 maggio 2011 dal Tribunale di Pescara risultava chiaramente, sulla base di molteplici elementi di fatto specificamente indicati, che i ricorrenti vivessero abitualmente con i proventi di attività delittuose.

Preso atto della motivazione del decreto genetico, correttamente è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di confisca, fondato sul profilo di pericolosità generica non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale.

In una fattispecie analoga a quella di cui si tratta, questa Corte (Sez. 1, n. 24709 del 11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284772) ha da ultimo affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, avendo ritenuta infondata la questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, non consente la revoca del provvedimento di confisca che trova giustificazione in detta norma, in un caso in cui è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca disposta a seguito dell'inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159 del 2011 sia in quella di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

I ricorrenti hanno obliterato le argomentazioni del decreto impugnato, deducendo erroneamente che la revoca sarebbe stata di per sé conseguente alla sentenza di incostituzionalità ed evocando altresì una serie di provvedimenti riguardanti altri soggetti e altri beni, evidentemente non pertinenti rispetto al caso di cui qui si tratta.Non ha alcun rilievo la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 emessa il 5 ottobre 2016 dal Tribunale di Pescara, prodotta dalla difesa con nota del 3 aprile 2024.

Detto atto non è utilizzabile, in quanto nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541).

In ogni caso il decreto impugnato ha ricordato che la misura di prevenzione fu applicata alla Bevilacqua sul presupposto che la stessa si sostenesse con i proventi di reati contro il patrimonio, in particolare di numerosissimi furti commessi ed è evidente che detta sentenza non avrebbe avuto alcun rilievo ai fini della richiesta di revoca, proposta peraltro su basi del tutto diverse (la sopravvenuta declaratoria di incostituzionallità con la sentenza n. 24 del 2019), circostanza che rappresenta un ulteriore profilo di inammissibilità della nuova deduzione e produzione.

5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 28 novembre 2023 la Corte di appello di L'Aquila confermava il decreto in data 11 gennaio 2023 con il quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca di un immobile sito in Pescara, (f intestato al 50% ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disposta con decreto emesso il 12 maggio 2011 dal Tribunale di Pescara. 2. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore e con il medesimo atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla declaratoria di incostituzionalita emessa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. Con nota del 3 aprile 2024 la difesa ha prodotto una sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 2. Va premesso che correttamente sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale ha provveduto I Tribunale di Pescara che emise il decreto originario prima della entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di applicabilità del nuovo istituto della revocazione ex art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011 ovvero della revoca ex art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'applic:azione della nuova disciplina non può avvenire in tutti i casi in cui la proposi:a da cui è sorto il procedimento sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011: in questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474, non mass. sul punto). Quanto alla scelta dei mezzi d'impugnazione, correttamente gli interessati hanno prima proposto appello avverso il provvedimento del Tribunale e poi ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618). Con il ricorso, però, la difesa la denunciato anche la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando così un vizio per il quale non è ammesso il ricorso per cassazione, proponibile soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del d. Igs. n. 159 del 2011 (e dal precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15 aprile 2015).3. Nel provvedimento impugnato non è ravvisabile alcuna violazione di legge. A sostegno della richiesta di revoca della confisca, gli istanti hanno dedotto, quale elemento di novità, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che - per quanto qui rileva - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1), nonché dell'art. 4, comma 1, lettera c), dell d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a). La declaratoria di incostituzionalità, dunque, ha riguardato le misure, personali e patrimoniali, disposte nei confronti di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ai sensi dell'art. 1 n. 1 della legge 1423 del 1956, trasfuso nella lettera a) del decreto legislativo n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha ritenuto «che, alla Lice dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali "casi" - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca». Ha osservato la Corte costituzionale che l'interpretazione consolidatasi dopo l'intervento della Corte di Strasburgo «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaylour") assunti a presupposto della misura», posto che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, comma secondo, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito». Le disposizioni censurate, pertanto, si sottraggono al giudizio di illegittimità costituzionale «nella parte in cui consentono di appl care le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011». Dunque, la sentenza n. 24 del 2019, pur in assenza nel dispositivo di una espressa declaratoria di rigetto, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs;. n. 159 del 2011, nel quale è stato trasfuso il disposto dell'art. 1 n. 2 della legge n. 1423 del 1956, riguardante coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. La già citata sentenza Fiorentino delle Sezioni Unite ha dedicato un esame specifico «all'ipotesi, frequente nella prassi, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia sulla base dell'inscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d. Igs. n. 159 del 2011, sia in quella di cui alla lett. b). In tali ipotesi, l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto. Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, né, come sostengono alcune pronunce espressive, in particolare, del primo orientamento, il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011; invero, sostenere che il giudice della revocazione debba rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si è visto, essa è priva. Può dunque convenirsi con il principio di diritto secondo cui la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d. Igs. n. 159 del 2011, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett, a) e b) del citatc art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) 1 cit.». 4. Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente applicato detti principi evidenziando che nel decreto emesso i112 maggio 2011 dal Tribunale di Pescara risultava chiaramente, sulla base di molteplici elementi di fatto specificamente indicati, che i ricorrenti vivessero abitualmente con i proventi di attività delittuose. Preso atto della motivazione del decreto genetico, correttamente è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di confisca, fondato sul profilo di pericolosità generica non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale. In una fattispecie analoga a quella di cui si tratta, questa Corte (Sez. 1, n. 24709 del 11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284772) ha da ultimo affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, avendo ritenuta infondata la questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, non consente la revoca del provvedimento di confisca che trova giustificazione in detta norma, in un caso in cui è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca disposta a seguito dell'inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159 del 2011 sia in quella di cui alla lett. b) dello stesso articolo. I ricorrenti hanno obliterato le argomentazioni del decreto impugnato, deducendo erroneamente che la revoca sarebbe stata di per sé conseguente alla sentenza di incostituzionalità ed evocando altresì una serie di provvedimenti riguardanti altri soggetti e altri beni, evidentemente non pertinenti rispetto al caso di cui qui si tratta.Non ha alcun rilievo la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 emessa il 5 ottobre 2016 dal Tribunale di Pescara, prodotta dalla difesa con nota del 3 aprile 2024. Detto atto non è utilizzabile, in quanto nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541). In ogni caso il decreto impugnato ha ricordato che la misura di prevenzione fu applicata alla Bevilacqua sul presupposto che la stessa si sostenesse con i proventi di reati contro il patrimonio, in particolare di numerosissimi furti commessi ed è evidente che detta sentenza non avrebbe avuto alcun rilievo ai fini della richiesta di revoca, proposta peraltro su basi del tutto diverse (la sopravvenuta declaratoria di incostituzionallità con la sentenza n. 24 del 2019), circostanza che rappresenta un ulteriore profilo di inammissibilità della nuova deduzione e produzione. 5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan
Decreto Cassazione n. 15454/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris