CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1971
Cassazione n. 06748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1971 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIpato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274636). ritenuto pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigli r-:e estensore [OSCURATO:PERSONA] nte