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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19835/2026

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ess [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 del Gip del Tribunale di Monza; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo il difetto di correlazione tra la stessa e l'accordo proposto dalle parti.

Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e 2la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ratificata dal decidente, come riportata dalla sentenza e come risulta dalla richiesta allegata al verbale di udienza, come riformulata dopo che sulla prima istanza di patteggiamento il p.m. non aveva prestato il consenso.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ess [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 del Gip del Tribunale di Monza; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo il difetto di correlazione tra la stessa e l'accordo proposto dalle parti. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e 2la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ratificata dal decidente, come riportata dalla sentenza e come risulta dalla richiesta allegata al verbale di udienza, come riformulata dopo che sulla prima istanza di patteggiamento il p.m. non aveva prestato il consenso. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris