CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05449/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità (riducendo il trattamento sanzionatorio, mediante l'applicazione della pena più mite indicata nella parte motiva della decisione di primo grado in luogo di quella contenuta nel dispositivo) pronunciato dal Tribunale di Lecce con sentenza del 6 giugno 2018, nei confronti dell'odierno ricorrente per i delitti di cui agli artt. 648 cod. pen., 2 e 7 I. 895/67 (commessi l' 11 settembre 2010) ritenendo provata la sua responsabilità sulla base di quanto attestato dai Carabinieri e del verbale di sequestro del fucile e delle munizioni di cui al capo di imputazione (con la recidiva reiterata ed infraquinquennale); Rilevato che le censure del ricorrente, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecitano una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Considerato, inoltre, che i motivi riguardanti la inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti all'esito della perquisizione disposta a seguito di segnalazione anonima sono manifestamente infondati poiché la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi e sostanze stupefacenti, in forza del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex multis: Sez. 4, n. 38550 del 06/10/2010, Rv. 248837 - 01); Rilevato che, in ogni caso, l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685 - 01); Considerato, infine, che la Corte territoriale - in modo non contraddittorio - ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi da valutare al riguardo, per la gravità del reato commesso e per i precedenti che annovera l'odierno ricorrente, così come ha respinto il motivo di gravame relativo alla recidiva ritenendo il reato espressione della particolare pericolosità dell'imputato anche alla luce dei precedenti per violenza privata e minaccia; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,