CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0490CH2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 14 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di una questione già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha logicamente motivato l'esclusione, valorizzando la significatività della violenza esercitata dal prevenuto, a fronte, peraltro, di un motivo di appello non congruamente supportato da elementi evocativi di un'offesa di speciale tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente