CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Siracusa il 26 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 1.350 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Pachino il 2 febbraio 2024. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una corretta ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta all'imputato (detenzione illecita di 6 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili 23 dosi), hanno valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo non trascurabile dello stupefacente e la suddivisione dello stesso in dosi pronte per la distribuzione, essendo rimasta priva di adeguato conforto probatorio la tesi difensiva dell'uso esclusivamente personale della sostanza (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M