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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28230/2026

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el RIESAME di NAPOLI;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli – infunzione di giudice del riesame - ha confermato l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale della medesima città del 03/02/2026, cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere,ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (peraver fatto parte dell’associazione camorristica denominata clan Contini) e 56-629-416-bis.1 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito brevemente enunciati.2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge inrelazione all’art. 297 comma 3 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione exart. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., equiparabile alla mancanza dimotivazione, violazione del principio di acquisizione processuale e del diritto alcontraddittorio ex art. 111 Cost., motivazione apparente in ordine alla richiestadi retrodatazione della misura cautelare.2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge inrelazione agli artt. 274, 275 comma 3, 292 comma 2 lett. c-bis) e 309 comma 9cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc. pen., omessa valutazione della disparità di trattamento cautelare rispettoai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], omessa esposizione eautonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa, motivazione generica enon individualizzata in ordine alle esigenze cautelari, valorizzazione di elementicomuni a coindagati in relazione ai quali è stata escluso la sussistenza delleesigenze cautelari.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Secondo quanto già precisato in parte narrativa, viene in rilievo unaordinanza adottata dal Tribunale del riesame, inerente a un provvedimentorestrittivo della libertà personale adottato – a carico del [OSCURATO:PERSONA] – in ragionedella ritenuta sussistenza di un grave compendio indiziario a suo carico, relativoalla partecipazione all’associazione camorristica denominata clan Contini e ai fattiestorsivi costituenti i relativi reati fine.3.

Con il primo motivo, la difesa deduce l’esistenza di una cd.contestazione a catena, chiedendo la retrodatazione della decorrenza del terminedi durata della misura cautelare.

Più nello specifico, si rappresenta come - in unprecedente provvedimento restrittivo della libertà personale risalente al 2024 -[OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto organico al gruppo criminale denominato “Cittadella”,che altro non è, se non una articolazione del clan Contini (ossia, propriodell’associazione alla quale viene ora ipotizzata la partecipazione, da partedell’indagato).

Entrambe le ordinanze cautelari trovano la loro scaturigine –conclude il difensore - in una sola informativa di p.g., depositata a giugno 2022.Occorre richiamare, allora, il principio di diritto in base al quale – nellamater ia de l la cd. contestaz ione a catena - la domanda vo l taalla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essereformulata anche una volta che sia stato instaurato il procedimento di riesame,ma purché siano congiuntamente presenti i seguenti elementi:- che i l t e rm ine r i su l t i i n te ramente s cadu to , a causa de l l aauspicata retrodatazione, al momento dell ’esecuzione del secondoprovvedimento cautelare;- che sussista il requisito della desumibilità, dall'ordinanza applicativa della primamisura coercitiva, di tutti gli elementi atti a legittimare l'adozione dellasuccessiva ordinanza (Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549 –01).Nella concreta fattispecie, la difesa non si è attenuta a tali regoleermeneutiche, avendo mancato di dedurre e dimostrare la possibile scadenza deltermine cautelare, con conseguente inefficacia della misura, in caso diretrodatazione dello stesso.

In tal modo, la doglianza si prospetta aspecifica edistonica, rispetto al contenuto del provvedimento attaccato.4.

Con il secondo motivo, sostiene la difesa che il Tribunale del riesamenon abbia indicato alcun elemento, atto a differenziare tra loro le posizioni deidiversi indagati; in relazione a questi ultimi, però, si è ugualmente ritenuto dipoter superare la presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., mentre perLucarelli - sostiene la difesa - si è incongruamente pervenuti a difformiconclusioni.

L’ordinanza genetica – in ipotesi difensiva - avrebbe dunquevalorizzato l’essere il ricorrente attualmente sottoposto a misura cautelarecarceraria, in relazione a plurime ordinanze; avrebbe così finito per ignorare,però, come anche i sopra citati coindagati si trovino nella medesima condizione.Conclude la difesa affermando come tutti i fatti risalgano al 2021 e nonemergano elementi per ritenere che l’originario gruppo criminale sia ancorareclusione per fatti più recenti.Impostando in tal modo il motivo, però, la difesa svolge una critica chenon merita accoglimento, in quanto non riesce a contrastare in modo fondatol'ampia e coerente struttura motivazionale della avversata decisione.

Inoltre, indisparte il sopra esposto profilo di scarsa incisività intrinseca della doglianza, ilmotivo ora in esame si connota per un aspetto ulteriore di infondatezza, laddovededuce una presunta disparità di trattamento, fra la posizione del ricorrente equelle – asseritamente sovrapponibili - di altri coindagati.Ma il difetto di legittimità di un determinato provvedimento si devecollocare sempre all’interno dello stesso, con la conseguenza dell’irrilevanza -sotto il profilo del vizio di motivazione, ovvero di qualsiasi altra forma diviolazione t ip izzata ex art. 606 cod. proc. pen. - del la pretesadisparità di trattamento, ovvero del contrasto di valutazione, rispetto ad altrocaso più o meno analogo (sul punto, si veda Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012,dep. 2013, Abate, Rv. 254193 – 01).5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertàdel ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el RIESAME di NAPOLI;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli – infunzione di giudice del riesame - ha confermato l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale della medesima città del 03/02/2026, cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere,ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (peraver fatto parte dell’associazione camorristica denominata clan Contini) e 56-629-416-bis.1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito brevemente enunciati.2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge inrelazione all’art. 297 comma 3 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione exart. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., equiparabile alla mancanza dimotivazione, violazione del principio di acquisizione processuale e del diritto alcontraddittorio ex art. 111 Cost., motivazione apparente in ordine alla richiestadi retrodatazione della misura cautelare.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge inrelazione agli artt. 274, 275 comma 3, 292 comma 2 lett. c-bis) e 309 comma 9cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc. pen., omessa valutazione della disparità di trattamento cautelare rispettoai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], omessa esposizione eautonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa, motivazione generica enon individualizzata in ordine alle esigenze cautelari, valorizzazione di elementicomuni a coindagati in relazione ai quali è stata escluso la sussistenza delleesigenze cautelari.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Secondo quanto già precisato in parte narrativa, viene in rilievo unaordinanza adottata dal Tribunale del riesame, inerente a un provvedimentorestrittivo della libertà personale adottato – a carico del [OSCURATO:PERSONA] – in ragionedella ritenuta sussistenza di un grave compendio indiziario a suo carico, relativoalla partecipazione all’associazione camorristica denominata clan Contini e ai fattiestorsivi costituenti i relativi reati fine.3. Con il primo motivo, la difesa deduce l’esistenza di una cd.contestazione a catena, chiedendo la retrodatazione della decorrenza del terminedi durata della misura cautelare. Più nello specifico, si rappresenta come - in unprecedente provvedimento restrittivo della libertà personale risalente al 2024 -[OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto organico al gruppo criminale denominato “Cittadella”,che altro non è, se non una articolazione del clan Contini (ossia, propriodell’associazione alla quale viene ora ipotizzata la partecipazione, da partedell’indagato). Entrambe le ordinanze cautelari trovano la loro scaturigine –conclude il difensore - in una sola informativa di p.g., depositata a giugno 2022.Occorre richiamare, allora, il principio di diritto in base al quale – nellamater ia de l la cd. contestaz ione a catena - la domanda vo l taalla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essereformulata anche una volta che sia stato instaurato il procedimento di riesame,ma purché siano congiuntamente presenti i seguenti elementi:- che i l t e rm ine r i su l t i i n te ramente s cadu to , a causa de l l aauspicata retrodatazione, al momento dell ’esecuzione del secondoprovvedimento cautelare;- che sussista il requisito della desumibilità, dall'ordinanza applicativa della primamisura coercitiva, di tutti gli elementi atti a legittimare l'adozione dellasuccessiva ordinanza (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549 –01).Nella concreta fattispecie, la difesa non si è attenuta a tali regoleermeneutiche, avendo mancato di dedurre e dimostrare la possibile scadenza deltermine cautelare, con conseguente inefficacia della misura, in caso diretrodatazione dello stesso. In tal modo, la doglianza si prospetta aspecifica edistonica, rispetto al contenuto del provvedimento attaccato.4. Con il secondo motivo, sostiene la difesa che il Tribunale del riesamenon abbia indicato alcun elemento, atto a differenziare tra loro le posizioni deidiversi indagati; in relazione a questi ultimi, però, si è ugualmente ritenuto dipoter superare la presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., mentre perLucarelli - sostiene la difesa - si è incongruamente pervenuti a difformiconclusioni. L’ordinanza genetica – in ipotesi difensiva - avrebbe dunquevalorizzato l’essere il ricorrente attualmente sottoposto a misura cautelarecarceraria, in relazione a plurime ordinanze; avrebbe così finito per ignorare,però, come anche i sopra citati coindagati si trovino nella medesima condizione.Conclude la difesa affermando come tutti i fatti risalgano al 2021 e nonemergano elementi per ritenere che l’originario gruppo criminale sia ancorareclusione per fatti più recenti.Impostando in tal modo il motivo, però, la difesa svolge una critica chenon merita accoglimento, in quanto non riesce a contrastare in modo fondatol'ampia e coerente struttura motivazionale della avversata decisione. Inoltre, indisparte il sopra esposto profilo di scarsa incisività intrinseca della doglianza, ilmotivo ora in esame si connota per un aspetto ulteriore di infondatezza, laddovededuce una presunta disparità di trattamento, fra la posizione del ricorrente equelle – asseritamente sovrapponibili - di altri coindagati.Ma il difetto di legittimità di un determinato provvedimento si devecollocare sempre all’interno dello stesso, con la conseguenza dell’irrilevanza -sotto il profilo del vizio di motivazione, ovvero di qualsiasi altra forma diviolazione t ip izzata ex art. 606 cod. proc. pen. - del la pretesadisparità di trattamento, ovvero del contrasto di valutazione, rispetto ad altrocaso più o meno analogo (sul punto, si veda Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012,dep. 2013, Abate, Rv. 254193 – 01).5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertàdel ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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