CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 05482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la pronuncia resa in data 11 aprile 2025 dal locale Tribunale per aver assolto l'imputato dal reato cui al capo B), ha confermato la pronuncia di condanna per il reato cui al capo A), rideterminando la pena. Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazione della legge penale ed inidoneità della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., e relativo vizio di motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.); il secondo, perché afferente al trattamento sanzionatorio, che è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, salvo che la motivazione sul punto si appalesi incongrua o manifestamente illogica, evenienza non ricorrente nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]