Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 33356/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 19027/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 73, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ADDABBO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentata e difesa AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 2388/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO - che, con sentenza del 22 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Ente ai fini giuridici ed economici con ogni conseguenza sulla ricostruzione della carriera; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la pretesa azionata infondata per essersi l'assunzione in ruolo del Moretti perfezionata successivamente al 10.7.2001, risalendo così i periodi fuori ruolo prestati ad epoca antecedente l'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE, potendosi configurare l'abuso del contratto a termine soltanto allorché il legislatore sia fuoriuscito, con permanente inerzia dal termine di adeguamento concesso dalla direttiva cui era tenuto a dare attuazione ; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Moretti, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Consiglio Nazionale delle Ricerche; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, volta ad escludere, con riguardo ad epoca anteriore al 10.7.2001, la sussistenza in capo al lavoratore di alcun diritto a far valere posizioni soggettive di vantaggio derivanti dalle invocate disposizioni comunitarie e nazionali, essendo la valenza del riconoscimento del periodo pre-ruolo destinata a proiettarsi sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto, senza esimersi, peraltro, dal formulare, in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte alla Corte di Giustizia; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 16.7.2020, nn. 15231 e 15232) secondo cui "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10.7.2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, principio applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina"; che, pertanto, il ricorso va accolto il primo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19027/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 73, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ADDABBO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentata e difesa AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 2388/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO - che, con sentenza del 22 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Ente ai fini giuridici ed economici con ogni conseguenza sulla ricostruzione della carriera; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la pretesa azionata infondata per essersi l'assunzione in ruolo del Moretti perfezionata successivamente al 10.7.2001, risalendo così i periodi fuori ruolo prestati ad epoca antecedente l'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE, potendosi configurare l'abuso del contratto a termine soltanto allorché il legislatore sia fuoriuscito, con permanente inerzia dal termine di adeguamento concesso dalla direttiva cui era tenuto a dare attuazione ; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Moretti, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Consiglio Nazionale delle Ricerche; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, volta ad escludere, con riguardo ad epoca anteriore al 10.7.2001, la sussistenza in capo al lavoratore di alcun diritto a far valere posizioni soggettive di vantaggio derivanti dalle invocate disposizioni comunitarie e nazionali, essendo la valenza del riconoscimento del periodo pre-ruolo destinata a proiettarsi sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato in atto, senza esimersi, peraltro, dal formulare, in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte alla Corte di Giustizia; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 16.7.2020, nn. 15231 e 15232) secondo cui "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10.7.2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, principio applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina"; che, pertanto, il ricorso va accolto il primo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa c
Sentenza Cassazione n. 33356/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris