CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 14 gennaio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in anni tre e mesi due ed euro novemila di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- ran Baig in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A, C e D) e 385 cod. pen. (capo B). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualifica- zione del reato di cui al capo A) in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato mancato riconosci- mento dell'assorbimento del reato di cui al capo C) in quello previsto dal capo A). 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di que- sta Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attri- buito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata in- capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la ca- rica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il considerevole dato ponderale costituito da 39 grammi di hashish pari a 304 dosi medie singole; b) la professionalità nell'attività di spaccio dimostrata dalla frequenza delle cessioni ad un elevato numero di soggetti; c) la condotta di evasione posta in essere proprio al fine di svolgere attività di spaccio. Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato di cui al capo A) è stato logica- mente considerato quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo rudimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità in relazione al reato di cui al capo A). Dalla lettura della sentenza impugnata emergono con evidenza le ragioni dell'im- possibilità di considerare tale vicenda criminosa di minima offensività. Il ricorrente non si confronta con l'intero apparato argomentativo illustrato nella sentenza impugnata né riesce ad apportare elementi concreti, idonei a disarticolare l'impianto probatorio a suo carico, limitandosi a formulare una propria ricostruzione alternativa dell'episodio delittuoso di evasione. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va premesso che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 73 cit., quando unico è il fatto con- creto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti ed altro; Rv. 270266). Questa Corte ha altresì affer- mato che l'art. 73 del d.P.R. n.' 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come og- getto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie la Corte territoriale ha correttamente ravvisato la pluralità di reati, trattandosi di diverse condotte criminose punibili ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di detenzione e di cessione di stupefacenti, non riconducibili alla fornitura della sostanza ceduta ai fra- telli Bigotti nei mesi precedenti. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a contestare i dati emergenti dalla sentenza impugnata e a sostenere il proprio assunto, in violazione del principio di autosufficienza. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem