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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 11683/2026

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nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ), tenuto conto della logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e seg. con richiamo esplicito alle caratteristiche della azione, alla gravità della condotta posta in essere ed alla conseguente ed evidente offensività della stessa); rilevato che il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 3), che ha chiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravità della condotta posta in essere, con conseguente impossibilità di ritenere ricorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all' art. 131-bis cod. pen. , con argomentazioni che essendo incentratu sulla assenza di tenuità della condotta, anche attesa l'attività commerciale svolta dal ricorrente, la quantità notevole di beni in dotazione in violazione delle disposizioni di legge evocate ha anche evidentemente escluso, per una evidente relazione di incmpatibilità logica e giuridica, la possibilità di considerare applicabile anche il comma quarto dell'art. 648 cod. pen. sicchè la motivazione non si può ritenere sul punto omessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11683/2026 Roma , lì, 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4593/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39653/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ), tenuto conto della logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e seg. con richiamo esplicito alle caratteristiche della azione, alla gravità della condotta posta in essere ed alla conseguente ed evidente offensività della stessa); rilevato che il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 3), che ha chiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravità della condotta posta in essere, con conseguente impossibilità di ritenere ricorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all' art. 131-bis cod. pen. , con argomentazioni che essendo incentratu sulla assenza di tenuità della condotta, anche attesa l'attività commerciale svolta dal ricorrente, la quantità notevole di beni in dotazione in violazione delle disposizioni di legge evocate ha anche evidentemente escluso, per una evidente relazione di incmpatibilità logica e giuridica, la possibilità di considerare applicabile anche il comma quarto dell'art. 648 cod. pen. sicchè la motivazione non si può ritenere sul punto omessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ), tenuto conto della logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e seg. con richiamo esplicito alle caratteristiche della azione, alla gravità della condotta posta in essere ed alla conseguente ed evidente offensività della stessa); rilevato che il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 3), che ha chiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravità della condotta posta in essere, con conseguente impossibilità di ritenere ricorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all' art. 131-bis cod. pen. , con argomentazioni che essendo incentratu sulla assenza di tenuità della condotta, anche attesa l'attività commerciale svolta dal ricorrente, la quantità notevole di beni in dotazione in violazione delle disposizioni di legge evocate ha anche evidentemente escluso, per una evidente relazione di incmpatibilità logica e giuridica, la possibilità di considerare applicabile anche il comma quarto dell'art. 648 cod. pen. sicchè la motivazione non si può ritenere sul punto omessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11683/2026 Roma , lì, 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4593/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39653/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ), tenuto conto della logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e seg. con richiamo esplicito alle caratteristiche della azione, alla gravità della condotta posta in essere ed alla conseguente ed evidente offensività della stessa); rilevato che il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 3), che ha chiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravità della condotta posta in essere, con conseguente impossibilità di ritenere ricorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all' art. 131-bis cod. pen. , con argomentazioni che essendo incentratu sulla assenza di tenuità della condotta, anche attesa l'attività commerciale svolta dal ricorrente, la quantità notevole di beni in dotazione in violazione delle disposizioni di legge evocate ha anche evidentemente escluso, per una evidente relazione di incmpatibilità logica e giuridica, la possibilità di considerare applicabile anche il comma quarto dell'art. 648 cod. pen. sicchè la motivazione non si può ritenere sul punto omessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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