CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pordenone, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Abbiategrasso (MI) il 16/08/1968, rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia indagata per il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen., avverso l'ordinanza n. 3902/2021 in data 24/11/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone, ufficio del giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24/11/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, pronunciandosi sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Bonizzoni A/7 Giuseppina per il reato di cui all'art. 640, comma 2 n. 2-bis, cod. pen., così disponeva: "accoglie la richiesta di archiviazione formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; respinge la richiesta di archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordinando al P. M. l'iscrizione a carico dell'indagata anche dell'art. 493-ter cod. pen.". 2. Avverso il sunnominato provvedimento, il Procuratore della Repubblica di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione denunciando l'abnormità del provvedimento. Evidenzia il ricorrente come il giudice per le indagini preliminari si sia pronunciato solo parzialmente sulla richiesta di archiviazione in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 640, comma 2 n. 2-bis, cod. pen. a carico della Bonizzoni, avendo omesso di indicare il passaggio successivo - formulazione dell'imputazione o nuove indagini - che è inscindibilmente connesso alla pronuncia di rigetto dell'archiviazione. A questo punto, il pubblico ministero non sa come agire in relazione alla predetta ipotesi di reato, se non denunciando l'abnormità della decisione. Infatti, per l'ipotesi ex art. 640, comma 2 n. 2-bis, cod. pen., la richiesta di archiviazione non è stata accolta, ma nulla si è disposto in relazione a tale iscrizione, non potendo svolgere né nuove indagini, né esercitare l'azione penale, né richiedere una nuova archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto alternativamente ordinare al pubblico ministero di disporre nuove indagini ovvero esercitare l'azione penale e, contestualmente, disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinchè provvedesse all'iscrizione per il fatto ex art. 493-ter cod. pen.: non avendolo fatto, è incorso nella denunciata abnormità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato sia del tutto legittimo, non avendo il giudice esercitato alcun potere eccedente la propria competenza, non avendo reso una decisione estranea al sistema organico della legge processuale, né, ancora, avendo determinato, in forza del proprio decisum, una paralisi del procedimento. 2.1. Invero, l'aver ordinato una nuova iscrizione a carico di persona già nota ed iscritta per altro reato, costituisce legittimo potere cognitivo conferito al giudice dal sistema processuale, e ciò in quanto la valutazione del giudice per le indagini preliminari non può mai ritenersi limitata ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma è necessariamente estesa al complesso delle risultanze rimesse al giudice dall'organo requirente, nel rispetto delle prerogative di quest'ultimo nell'esercizio dell'azione penale. 2.2. Se nessun dubbio vi può essere sul fatto che "in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione" (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786), è altrettanto pacifico che, dall'ordine di imputazione coatta, deve però tenersi distinto l'ordine di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., in relazione al quale le stesse Sezioni Unite hanno affermato come lo stesso, solo apparentemente, non è contemplato dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., in quanto esso è da ritenersi ricompreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare le regole di legalità formale imposte dall'art.335 cod. proc. pen., al cui rispetto l'organo inquirente è obbligato. Detti principi sono stati successivamente ribaditi da Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581, secondo cui "costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione ... il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta". Tali affermazioni di principio sono state ulteriormente riprese e riaffermate nella recente Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, e si pongono in armonia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha riconosciuto che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla sia sottratto al controllo di legalità del giudice (Corte cost., sent. n. 88 del 1991), che deve necessariamente riguardare l'integralità dell'indagine, non potendo rimanere circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla notitia criminis delibata dal pubblico ministero (Corte cost., sent. n. 478 del 1993). 2.3. In tale contesto ricostruttivo, l'azione del giudice, non condizionata dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolata né dal petitum né dalla causa petendi, è limitata ad un'attività di impulso, che non esorbita dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione penale, che si esplica nella formulazione dell'imputazione, resta di esclusiva competenza del pubblico ministero. E, sempre la Corte costituzionale (ord. n. 176 del 1999) ha ricordato come spetti in ogni caso al giudice di disporre, nell'ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, Ar 3 ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire. 2.4. Infine, non va dimenticato come, a tutto questo vada aggiunto che, per consolidata giurisprudenza, il giudice per le indagini preliminari, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione ha, altresì, il potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281441; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Guarnieri, Rv. 268138; Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv. 264509). 3. Nella fattispecie, il Giudice per le indagini preliminari, adombrando la possibilità che il medesimo fatto possa venir sussunto sotto altra qualificazione giuridica, ha ordinato l'iscrizione anche per tale diverso titolo, lasciando libero il pubblico ministero di valutare, all'esito delle proprie successive investigazioni (liberamente esercitabili nel termine di legge decorrente dalla nuova iscrizione), ogni eventuale ulteriore iniziativa, ivi compresa l'ipotesi di una reiterazione della richiesta di archiviazione, per uno od entrambi i reati iscritti. 4. La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali pur in presenza di una situazione di soccombenza P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 05/04/2