CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n.37913/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Collina n. 36 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 01167850856 intimata avverso la sentenza n. 588/2019 della Corte d’appello di Caltanissetta pubblicata il 25-9-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. il Tribunale di Gela ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] di pagare a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],00quale saldo della fattura n. 2/2018, a OGGETTO: appalto privato R.G.37913/2019 C.C. 30-5-2023 titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori di “realizzazione di vasche condominiali e ripristino locale autoclave, con spicconatura, trattamento ferri, traversato e intonaco”, eseguiti presso fabbricato a Gela in via Venezia. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, Laura, Giuseppe, Rocco e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarando di nulla dovere in quanto il pagamento di quelle opere era già stato eseguito e proponendo domanda di risarcimento dei danni per i vizi e difetti dei lavori eseguiti in esecuzione delcontratto di appalto del 22-4-2006, avente a oggetto “lavori di rifacimento prospetto nord-sud-ovest dell’immobile sito a Gela in via Venezia n. 568”. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestando le domande e, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Gela con sentenza depositata il 15-2-2013 rigettò l’opposizione e le domande degli opponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite a favore della società opposta. 2.Con sentenza n. 588 pubblicata il 25-9-2019 la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato integramente l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], Rocco e [OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo deceduta, condannandoli alla rifusione delle spese di lite. La sentenza ha dichiarato che le opere oggetto della fattura per l’importo di [OSCURATO:SOCIETA],00 azionata in via monitoria non rientravano nel contratto di appalto del 22-4-2006 al quale si riferivano i pagamenti provati dagli opponenti; ha rilevato che gli opponenti, sui quali incombeva il relativo onere probatorio, non avevano dato prova di pagamenti ulteriori e diversi rispetto a quelli eseguiti in relazione al contratto di appalto del 22-4-2006; ha considerato che la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che i lavori di cui al contratto di appalto non erano stati completati e che il valore delle opere eseguite, al netto dei costi di ripristino di lievi difetti costruttivi, erapari a Euro 89.655,41, superiore alla somma di Euro 78.800,00 che risultava pagata; ha dichiarato che la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dagli opponenti appellanti era rimasta non provata. 3.Con ricorso per cassazione ritualmente notificato Giuseppe, Rocco e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto impugnazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “in relazione all’art. 360 comma 1 n.3, violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. con correlata mancanza, illogicità e irragionevolezza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori confermativi della pretesa creditoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia riconosciuto alla fattura prodotta nella fase monitoria piena efficacia probatoria, in violazione del principio secondo il quale la fattura non può costituire prova della prestazione. Evidenziano che la fattura era stata contestata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, con riguardo alla quantificazione dei lavori relativi alle vasche condominiali per l’importo di [OSCURATO:SOCIETA],00, per il fatto che i materiali utilizzati erano stati pagati dagli Sciagura e perché le vasche erano state realizzate solo in parte. Perciò rilevano che, sulla base dell’erronea affermazione che il creditore aveva provato i fatti costitutivi della pretesa, la sentenza ha dato per provato il credito e ha ignorato tutte le prove, specie quelle documentali costituite dalle fatture di pagamento quietanzate per somme maggiori rispetto al credito vantato e al valore delle opere realizzate. 1.1.Il motivo è inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale «la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del ‘nuovo’ art. 360 n. 5 c.p.c.)» (Cass. sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01; nello stesso senso Cass. sez.L 19-8-2020 n. 17313 Rv. 658541-01). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che gli opponenti non avevano contestato l’esecuzione e la consistenza dei lavori indicati nella fattura posta a base del ricorso monitorio e ha dichiarato che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, al creditore spettava provare i fatti costitutivi della sua pretesa, che se non erano contestati dovevano essere considerati non controversi e non richiedevano specifica dimostrazione. Quindi, la sentenza non ha ritenuto che la fattura costituisse prova a favore dell’appaltatore, ma ha ritenuto l’esecuzione dei lavori relativi alle vasche non contestata. I ricorrenti dichiarano nel ricorso che nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo avevano contestato l’esecuzione dei lavori di cui alla fattura, ma già la sentenza di primo aveva espressamente dichiarato che i lavori di realizzazione delle vasche condominiali non erano stati contestati nella loro realizzazione. I motivi di appello proposti dagli appellanti Sciagura, come trascritti nel ricorso per cassazione, non avevano specificamente censurato la statuizione relativa alla non contestazione dell’esecuzione deilavori relativi alle vasche, che perciò costituiva dato acquisito in causa e che esattamente la sentenza di appello ha considerato ai fini della decisione. 2.Il secondo motivo è rubricato “in relazione all’art. 360 comma 1 n.5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dagli atti e fatti allegati quali elementi modificativi e/o estintivi del credito di parte avversa con particolare riferimento alla fattura n. 06/06 del 31/10/2006 debitamente quietanzata dalla controparte e, quindi, costituente piena prova dell’incasso della somma (Euro 36.000) ivi portata. Illogicità della motivazione”. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia considerato che sussisteva la prova del pagamento da parte Sciagura almeno della somma di Euro 114.800,00, attraverso pagamenti diretti alla società, e la prova dell’ulteriore pagamento della somma di Euro 35.750,00 per l’acquisto di materiale edile, che sarebbe stato a totale carico della controparte. Lamentano che la sentenza impugnata abbia fatto riferimento solo al pagamento della somma di Euro 78.800,00 e non abbia fatto alcun riferimento all’importo di Euro 36.000,00, che invece risultava effettivamente pagato. 2.1.Il motivo è inammissibile perché la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non è ammessa nel caso, come quello in esame, nel quale la sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione sia conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”), ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-9- 2012 previsto dall’art. 54 co. 2 e 3-bis d.l. 22-6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124 e il ricorso per cassazione è stato proposto prima del termine del 28-2-2023 previsto dall’art. 35 co. 1 e 4 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 149. Deve darsi continuità ancheal principio secondo il quale il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della decisione di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. sez. 3 28-2-2023 n.5947 Rv. 667202-01, Cass. sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03); nella fattispecie i ricorrenti nel ricorso non offr ono alcun argomento finalizzato a sostenere che la sentenza di primo grado e quella di appello, nel ritenere provati pagamenti solo per la somma di Euro 78.800,00, si siano fondate su ragioni diverse. 3.Il terzo motivo è rubricato “in relazione all’art. 360 comma 1 n.3, violazione di legge ed errata applicazione degli art. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dagli odierni ricorrenti e, in relazione all’art. 360 comma 1 n.5, per omesso esame dei correlati atti e fatti posti a fondamento della suddetta domanda riconvenzionale. Illogicità della motivazione”. I ricorrenti lamentano che la loro domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni sia stata rigettata in quanto “sfornita di prova”; dichiarano che la prova era stata fornita dalle risultanze della consulenza d’ufficio, in quanto il consulente d’ufficio aveva dato atto che i vizi erano stati individuati con la collaborazione di entrambe le parti; aggiungono di avere provato l’esecuzione parziale e non a regola d’arte dei lavori, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva improvvisamente abbandonato i lavori, causando gravi danni, il fatto che vi era stato sopralluogo degli ispettori del lavoro che avevano riscontrato violazioni alle disposizioni antinfortunistiche tali da comportare fermo e sequestro. 3.1.Il motivo, nella parte in cui è formulato ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile per le ragioni già esposte al punto 2.1, in quanto si verte in ipotesi di “doppia conforme” e la sentenza di secondo grado ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti senza esporre ragioni diverse da quelle ritenute dalla sentenza di primo grado, che aveva evidenziato che i lavori eseguiti non presentavano vizi tali da giustificare il risarcimento dei danni. Per il resto il motivo è infondato. In ordine alla lamentataviolazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., non si configura omissione di pronuncia che comporti violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in quanto la domanda di risarcimento del danno è stata esaminata e d espressamente rigettata. Richiamato il principio posto da Cass. sez. un. 7 - 4 - 2014 n.8053 Rv. 629830-01, sulla denunciabilità in cassazione solo dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per la mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (nello stesso senso, per tutte, Cass. sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01), si osserva che nellafattispecie la motivazione a sostegno del rigettodella domanda soddisfa il minimo costituzionale : la sentenza impugnata ha fatto riferimento al la consulenza d’ufficio che aveva quantificato i costi di ripristino di lievi difetti esecutivi e li aveva detratti nella determinazione del valore complessivo delle opere eseguite in Euro 89.655,41 e ha dichiarato che non vi era prova di altro danno riconducile al fatto della società appaltatrice. Per altro verso, dal contenuto dei motivi di appello, come espo sti nel ricorso per cassazione, non risulta che gli appellanti avessero specificamente censurato la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di risarcimentodei danni riferiti all’abbandono del cantiere e al fermo del cantiere per sequestro, per cui neppure sotto questo profilo è ravvisabile nella sentenza impugnata mancanza di motivazione.4.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, nulla disponendo sulle spese di lite in mancanza di costituzione della controparte. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Sussistono ex art.13 co 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte d