Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36362/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CANADA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOlette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25 novembre 2021 la Corte di appello di Campobasso, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA], il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza del 5 aprile 2016 (irrevocabile il 22 maggio 2016), con riferimento alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, e con sentenza del 4 marzo 2021 (irrevocabile 20 aprile 2021), con riferimento alla pena di anni 2 di reclusione.

Osserva che la sentenza in data 4 marzo 2021 aveva sospeso la pena nonostante Reale in precedenza avesse riportato altra condanna a pena che cumulata a quella inflitta di anni 2 di reclusione eccedeva i limiti dì cui all'art. 163 cod. pen. e che pertanto doveva disporsi la revoca del beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. cod. pen.

Conseguentemente, doveva essere revocata la sospensione d cui alla sentenza in data 4 aprile 2016 sussistendo le condizioni di cui all'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. 2.

Avverso detta ordinanza ricorre l'interessato, per il tramite del difensore, chiedendomene l'annullamento per violazione degli artt. 648 e 650 cod. proc. pen.

La Corte territoriale - secondo il ricorrente - modificando le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena ha violato il principio di intangibilità del giudicato e dell'esecutività delle sentenze non tempestivamente impugnate, principi che pacificamene riguardano non solo l'accertamento di colpevolezza ma anche il trattamento sanzionatorio.

Ha trascurato che la causa ostativa alla concessione rappresentata dalla precedente condanna era nota -o comunque, avrebbe dovuto esserlo - al giudice della cognizione che ha concesso nuovamente il beneficio con la sentenza in data 4 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1 La censura concernente l'intangibilità del giudicato è manifestamente infondata.

1.1. La giurisprudenza ha da tempo chiarito (Cass.

S.U. n. 7551 del 8 aprile 1998, Cerroni, Rv. 210798) che l'art. 168 cod. pen. al primo comma prevede la revoca "di diritto", quindi al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice, quando il condannato realizzi la condizione risolutiva della commissione di altro fatto costituente delitto, punito con pena detentiva di qualsiasi entità, evento che appunto risolve il beneficio della sospensione della pena, condizionalmente concesso.

In ordine al giudice competente ad adottare il provvedimento di revoca, l'art. 674, comma 1, cod. proc. pen., conferisce al giudice dell'esecuzione la potestà di revoca della sospensione condizionale della pena "qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato": Al fine di coordinare le due previsioni normative la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 674 citato si riferisce ai casi di revoca obbligatoria e di diritto del beneficio previsti dall'art. 168, primo comma, cod. pen., che, al di fuori di una valutazione discrezionale, richiedono un'attività meramente ricognitiva della causa risolutiva già verificatasi, valutazione che si rende necessaria, invece, quando la revoca sia facoltativamente adottabile ai sensi dell'art. 168, secondo comma, cod. pen., potere che non può essere esercitato dal giudice dell'esecuzione.Se ricorrano i presupposti per la revoca di diritto al giudice che procede in sede di cognizione compete la facoltà, non l'obbligo, di revocare la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in altro giudizio, facoltà che, se non esercitata, spetta al giudice dell'esecuzione.

Ne discende che, se il giudice della cognizione non abbia provveduto ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concessa in altro giudizio, deve provvedere il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 674 comma 1, cod. proc. pen., anche se i presupposti di fatto per intervenire in tal senso fossero già rilevabili dagli atti in possesso del giudice della cognizione.

A seguito dell'introduzione nel testo dell'art. 674 cod. proc. pen. del comma 1-bis il giudice dell'esecuzione "provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale", tra queste ultime vi è il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

E' stato al riguardo precisato che è legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 8/4/2021, Fosco, Rv. 281432 - 01; Sez. 1, n. 39190 del 9/7/2021, Stambazzi; Rv. 282076 - 01; Sez. 1, n. 30710 del 10/5/2019, Rv. 276408 - 01 Dinar).

2. E', invece, fondata la censura relativa al mancato accertamento della conoscenza da parte del giudice della cognizione procedente delle cause ostative legittimanti la revoca del beneficio.

Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381- 01) hanno sancito che "il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio".

Nel caso concreto, il citato principio non è stato applicato con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza in data 4 marzo 2021 perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito il relativo fascicolo del giudizio di cognizione al fine di verificare se il precedente ostativo risultasse documentalmente noto al giudice che aveva concesso il beneficio.

La delineata violazione incide anche sulla revoca del beneficio concesso dalla sentenza in data in data 5 aprile 2016.

Infatti, solo nel caso in cui fosse disposta la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza in data 4 marzo 2021 troverebbe applicazione la revoca di diritto di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen. che in entrambe le ipotesi, previste da numeri 1) e 2), postula comunque una successiva condanna a pena detentiva non sospesa.

3. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CANADA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOlette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 novembre 2021 la Corte di appello di Campobasso, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA], il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza del 5 aprile 2016 (irrevocabile il 22 maggio 2016), con riferimento alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, e con sentenza del 4 marzo 2021 (irrevocabile 20 aprile 2021), con riferimento alla pena di anni 2 di reclusione. Osserva che la sentenza in data 4 marzo 2021 aveva sospeso la pena nonostante Reale in precedenza avesse riportato altra condanna a pena che cumulata a quella inflitta di anni 2 di reclusione eccedeva i limiti dì cui all'art. 163 cod. pen. e che pertanto doveva disporsi la revoca del beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. cod. pen. Conseguentemente, doveva essere revocata la sospensione d cui alla sentenza in data 4 aprile 2016 sussistendo le condizioni di cui all'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza ricorre l'interessato, per il tramite del difensore, chiedendomene l'annullamento per violazione degli artt. 648 e 650 cod. proc. pen. La Corte territoriale - secondo il ricorrente - modificando le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena ha violato il principio di intangibilità del giudicato e dell'esecutività delle sentenze non tempestivamente impugnate, principi che pacificamene riguardano non solo l'accertamento di colpevolezza ma anche il trattamento sanzionatorio. Ha trascurato che la causa ostativa alla concessione rappresentata dalla precedente condanna era nota -o comunque, avrebbe dovuto esserlo - al giudice della cognizione che ha concesso nuovamente il beneficio con la sentenza in data 4 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1 La censura concernente l'intangibilità del giudicato è manifestamente infondata. 1.1. La giurisprudenza ha da tempo chiarito (Cass. S.U. n. 7551 del 8 aprile 1998, Cerroni, Rv. 210798) che l'art. 168 cod. pen. al primo comma prevede la revoca "di diritto", quindi al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice, quando il condannato realizzi la condizione risolutiva della commissione di altro fatto costituente delitto, punito con pena detentiva di qualsiasi entità, evento che appunto risolve il beneficio della sospensione della pena, condizionalmente concesso. In ordine al giudice competente ad adottare il provvedimento di revoca, l'art. 674, comma 1, cod. proc. pen., conferisce al giudice dell'esecuzione la potestà di revoca della sospensione condizionale della pena "qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato": Al fine di coordinare le due previsioni normative la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 674 citato si riferisce ai casi di revoca obbligatoria e di diritto del beneficio previsti dall'art. 168, primo comma, cod. pen., che, al di fuori di una valutazione discrezionale, richiedono un'attività meramente ricognitiva della causa risolutiva già verificatasi, valutazione che si rende necessaria, invece, quando la revoca sia facoltativamente adottabile ai sensi dell'art. 168, secondo comma, cod. pen., potere che non può essere esercitato dal giudice dell'esecuzione.Se ricorrano i presupposti per la revoca di diritto al giudice che procede in sede di cognizione compete la facoltà, non l'obbligo, di revocare la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in altro giudizio, facoltà che, se non esercitata, spetta al giudice dell'esecuzione. Ne discende che, se il giudice della cognizione non abbia provveduto ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concessa in altro giudizio, deve provvedere il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 674 comma 1, cod. proc. pen., anche se i presupposti di fatto per intervenire in tal senso fossero già rilevabili dagli atti in possesso del giudice della cognizione. A seguito dell'introduzione nel testo dell'art. 674 cod. proc. pen. del comma 1-bis il giudice dell'esecuzione "provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale", tra queste ultime vi è il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. E' stato al riguardo precisato che è legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 8/4/2021, Fosco, Rv. 281432 - 01; Sez. 1, n. 39190 del 9/7/2021, Stambazzi; Rv. 282076 - 01; Sez. 1, n. 30710 del 10/5/2019, Rv. 276408 - 01 Dinar). 2. E', invece, fondata la censura relativa al mancato accertamento della conoscenza da parte del giudice della cognizione procedente delle cause ostative legittimanti la revoca del beneficio. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381- 01) hanno sancito che "il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio". Nel caso concreto, il citato principio non è stato applicato con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza in data 4 marzo 2021 perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito il relativo fascicolo del giudizio di cognizione al fine di verificare se il precedente ostativo risultasse documentalmente noto al giudice che aveva concesso il beneficio. La delineata violazione incide anche sulla revoca del beneficio concesso dalla sentenza in data in data 5 aprile 2016. Infatti, solo nel caso in cui fosse disposta la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza in data 4 marzo 2021 troverebbe applicazione la revoca di diritto di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen. che in entrambe le ipotesi, previste da numeri 1) e 2), postula comunque una successiva condanna a pena detentiva non sospesa. 3. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
Sentenza Cassazione n. 36362/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris