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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19509/2025

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ronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 19557 del ruolo generale dell’anno 201 4 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a , per procura speciale in atto pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio del primo difensore; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]: iva –detraibilità – operazioni esenti – pro rata –locazione di immobili Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - c ontroricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnatasi evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.a. (di seguito Eurolux) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2003, aveva disconosciuto il credito Iva richiesto a rimborso ed al recupero della differenza dovuta; avverso l’atto impositivo Eurolux aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio h a rigettato l’appello.

Eurolux ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura , illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Questa Corte, con ordinanza dell’8 febbraio 2021, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza; rilevato il venir meno di entrambi i difensori e l’avvenuta cessazione della stabile organizzazione in Italia della società avente sede all’estero , veniva fissata adunanza camerale per il 1° marzo 2024.

Non andata a buon fine la notifica dell’avviso d’udienza, ne veniva disposto il rinnovo e la causa era fissata per l’adunanza del 13 giugno 2025.

Ragioni della decisione Preliminarmente va dato atto che la rinnovata comunicazione dell’avviso d’udienza, operata presso la sede della società in Panama, non risulta andata a buon fine non essendo pervenuta la prova dell’avvenuta notificaeffettuata per via diplomatica.

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo per l’ulteriore rinnovazione della notificazione, da effettuare, visti i ripetuti esiti non positivi e in assenza di convenzioni internazionali con lo Stato di Panama, ai sensi dell’art. 142, comma 1, cod. proc. civ., per la nuova adunanza da fissareper la trattazione.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione dell’avviso d’udienza , da effettuare ai sensi dell’art. 142, comma 1, cod. proc. civ., per la nuova adunanza da fissare per la trattazione .

Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 19557 del ruolo generale dell’anno 201 4 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a , per procura speciale in atto pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio del primo difensore; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]: iva –detraibilità – operazioni esenti – pro rata –locazione di immobili Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - c ontroricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnatasi evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.a. (di seguito Eurolux) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2003, aveva disconosciuto il credito Iva richiesto a rimborso ed al recupero della differenza dovuta; avverso l’atto impositivo Eurolux aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio h a rigettato l’appello. Eurolux ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura , illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. Questa Corte, con ordinanza dell’8 febbraio 2021, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza; rilevato il venir meno di entrambi i difensori e l’avvenuta cessazione della stabile organizzazione in Italia della società avente sede all’estero , veniva fissata adunanza camerale per il 1° marzo 2024. Non andata a buon fine la notifica dell’avviso d’udienza, ne veniva disposto il rinnovo e la causa era fissata per l’adunanza del 13 giugno 2025. Ragioni della decisione Preliminarmente va dato atto che la rinnovata comunicazione dell’avviso d’udienza, operata presso la sede della società in Panama, non risulta andata a buon fine non essendo pervenuta la prova dell’avvenuta notificaeffettuata per via diplomatica. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo per l’ulteriore rinnovazione della notificazione, da effettuare, visti i ripetuti esiti non positivi e in assenza di convenzioni internazionali con lo Stato di Panama, ai sensi dell’art. 142, comma 1, cod. proc. civ., per la nuova adunanza da fissareper la trattazione. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione dell’avviso d’udienza , da effettuare ai sensi dell’art. 142, comma 1, cod. proc. civ., per la nuova adunanza da fissare per la trattazione . Manda alla Cancelleria per
Sentenza Cassazione n. 19509/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris