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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1993

Cassazione n. 30608/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ripropone questioni già ampiamente esaminate e correttamente risolte dal giudice d'appello, essendosi ritenuto che la condotta di resistenza, realizzata con una fuga pericolosa, non presenta i requisiti della minima offensività richiesti dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che, tenuto conto anche della valutazione in termini di particolare gravità del fatto, la sintetica motivazione resa sulla quantificazione della pena è immune da censure in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ripropone questioni già ampiamente esaminate e correttamente risolte dal giudice d'appello, essendosi ritenuto che la condotta di resistenza, realizzata con una fuga pericolosa, non presenta i requisiti della minima offensività richiesti dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che, tenuto conto anche della valutazione in termini di particolare gravità del fatto, la sintetica motivazione resa sulla quantificazione della pena è immune da censure in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30608/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris