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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06277/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Forli' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Gip del Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’istituto sostituire la pena pecuniaria di euro 425,00 inflitta con il decreto penale di condanna n. 634/2025, emesso il 28 maggio 2025, irrevocabile il 5 giugno 2025, con il lavoro di pubblica utilità; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività della richiesta evidenziando che questa, seppure avvenuta oltre il termine dei cui all’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere proposta in esecuzione ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l’art. 186, comma 9- bis cod. strada non prevede che il lavoro di pubblica utilità possa essere disposto dal giudice dell’esecuzione quanto, piuttosto, espressamente stabilisce che questo può essere disposto “anche con il decreto penale di condanna” e attribuisce al giudice dell’esecuzione solo la competenza di revocare la pena sostitutiva in caso di violazione; Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato ha fornito corretta risposta all’istanza proposta e che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/01/2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Forli' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Gip del Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’istituto sostituire la pena pecuniaria di euro 425,00 inflitta con il decreto penale di condanna n. 634/2025, emesso il 28 maggio 2025, irrevocabile il 5 giugno 2025, con il lavoro di pubblica utilità; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività della richiesta evidenziando che questa, seppure avvenuta oltre il termine dei cui all’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere proposta in esecuzione ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto l’art. 186, comma 9- bis cod. strada non prevede che il lavoro di pubblica utilità possa essere disposto dal giudice dell’esecuzione quanto, piuttosto, espressamente stabilisce che questo può essere disposto “anche con il decreto penale di condanna” e attribuisce al giudice dell’esecuzione solo la competenza di revocare la pena sostitutiva in caso di violazione; Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato ha fornito corretta risposta all’istanza proposta e che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il
Decreto Cassazione n. 06277/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris