CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo non tiene conto della prescrizione come disciplinata. In propos; to, si ricorda che, a seguito del DL 138/2011, la disciplina per questa tipologia di illociti è diversa da quella prevista in termini generali per tutti gli altri reati dagli aitt. 157 ss. c.p. In primo luogo, rispetto a quanto previsto nel codice penale, la prescrizione per gli illeciti fiscali è interrotta anche da atti non provenienti dall'autorità giurisd tonale ma dagli qffic dell'Erario e dall'Amministrazione finanziaria, venendo ricoro3ciuta r da. efficacia 444t-Fe€1.~ al verbale di constatazione — idoneo a interrompere I corso della prescrizione anche se non è stato notificato alla parte che ne è dest nataria (Cass. n. 37933/2012) — e all'atto di accertamento delle relative sanzioni. In secondo luogo, il comma 1-bis dell'art. 17 del DLgs. 74/2000 prevedE (:he "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 (...) sono eletati di un terzo". Per comprendere il significato di questa disposizione bisogna ricordare che sel:ondo la disciplina ordinaria il termine di prescrizione è pari al massimo della pena e( ittale stabilita dalla legge e comunque a un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione; tale termine poi può essere aumentato di un quarto (o in misura maggiore per determinati e gravissimi reati) in caso di intervento di una causa di interruzione della prescrizione. Esemplificar' io, in presenza di un reato punito con la pena massima di 5 anni di reclusione, la prescrizione ordinaria è pari a 6 anni e, in caso di interruzione della stesa, il termine diventa di 7 anni e mezzo. A seguito dell'entrata in vigore del predetto comma 1-bis dell'art. 17, nel nove -o dei reati tributari possono distinguersi due categorie di illeciti. Per i delitti di e i agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del DLgs. 74/2000, si applica la dis(iplina ordinaria e, quindi, si prescrivono in 6 anni (termine suscettibile di arrivare zi 7 anni e 6 mesi quando si verifichino atti interruttivi); gli altri (e più gravi) illeciti r)Nsenti nel DLgs. 74/2000 si prescrivono, invece, in 8 anni (termine a cui si giunge elevando di un terzo il termine base), che diventano 10 anni per effetto dell'interruzione. Va detto, tuttavia, che tali indicazioni non sono definitive, in quanto il tern ne di prescrizione del reato può essere ulteriormente prolungato se nel cors) del procedimento si verifica una causa di sospensione della prescrizione ovve -o se si verifica una condizione, tassativamente indicata dal legislatore, in presen;:a della quale, pur trascorrendo un periodo di tempo, lo stesso non viene calcolatc nl fine della decorrenza della prescrizione. Quanto al secondo motivo, il ricorso non si confronta con la sentenza che rillidisce le ragioni, argomentate, di cui alla prima sentenza e il ruolo di amministratere, di fatto, oltre che le ragioni, corrette, del calcolo di superamento della s:ii; lia di punibilità. Si oppone una rivalutazione personale e parziale del merito. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inannmissib R., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell:2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos