CassazionedecretoSezione 4Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2012 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli, in funzione monocratica, lo ha condannato alla pena di giustizia perché, alla guida dell'autovettura Smart tg DD036MD, senza la patente perché mai conseguita ( art. 116 comma 1 e 13 Dlgs 30.04.1992 n.285). Fatto accertato in Giugliano il 14.04.2008. 2.Con unico motivo deduce la violazione di legge in quanto il reato è stato depenalizzato con il decreto legislativo n.8/16 e la imputazione non prevedeva la contestazione di recidive. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio. 4. Il ricorso è fondato. 4.1.0ccorre premettere che l'art. 1comma 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, ha previsto la depenalizzazione, con contestuale trasformazione in illecito amministrativo, di una serie di fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria tra le quali rientra anche l'ipotesi contravvenzionale di guida senza patente prevista dall'art. 116, co. 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il comma 2 del richiamato art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016 prevede, tuttavia, che la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. Non ricade, pertanto, nella depenalizzazione l'ipotesi di recidiva nel biennio in relazione alla quale l'art. 116 comma 15, seconda parte, del codice della strada dispone l'applicazione, in aggiunta alla pena pecuniaria, della pena dell'arresto fino ad un anno e che quindi deve ritenersi fattispecie autonoma di reato. 4.2. Su tali premesse, deve ritenersi che il fatto per cui si procede commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, 5, non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma 2 cod. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'art. 8 del citato decreto legislativo, 5 gennaio 2016 n. 8 ha, infatti, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. I, legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo che le disposizioni come quella sopra citata che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. 4.3. Come previsto espressamente dall'art.9 del medesimo decreto, il giudice ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo. Copia della presente sentenza va, pertanto, trasmesse alla Prefettura di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è uDiw r .--r previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Napoli. Così deciso il 25.05.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente , natella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]