Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:264
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0294_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BEI
(causa T‑294/19)
«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Personale della BEI – Riforma del sistema di retribuzione e di avanzamento retributivo della BEI – Strumento di simulazione della retribuzione – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Assenza di fatti nuovi e sostanziali – Danno morale – Insussistenza di nesso causale – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Decisione adottata in seguito al riesame di una decisione anteriore – Mancata deduzione di fatti nuovi e sostanziali nella domanda di riesame – Atto confermativo di una decisione non contestata nei termini – Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
(v. punti 32, 33, 39, 40)
2.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Termini – Requisito di un termine ragionevole – Ricorso proposto una volta esperita la procedura di conciliazione – Deposito della domanda di procedura di conciliazione con un ritardo ingiustificato di tredici mesi – Irricevibilità del ricorso
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti)
(v. punti 46, 47, 49-51, 58, 64)
3.
Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ricorrente che dispone del diritto di proporre ricorso contro l’atto oggetto dell’eccezione, ma che non se ne è avvalso – Impossibilità di dedurre l’illegittimità in via incidentale
(art. 277 TFUE)
(v. punto 60)
4.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 70)
5.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova
(art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 71, 72)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BEI del 31 gennaio 2019, con la quale quest’ultima ha confermato la decisione della commissione di conciliazione, la quale aveva constatato il fallimento della procedura di conciliazione relativa alle domande dei ricorrenti di mettere a disposizione un estratto stampato ufficiale dei risultati dello strumento di simulazione della retribuzione utilizzato per calcolare l’impatto delle riforme, nonché della composizione amichevole per compensare le perdite asseritamente subite in seguito alla riforma e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del preteso danno morale che i ricorrenti avrebbero subito a causa della citata decisione del 31 gennaio 2019.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza sono condannati alle spese.