CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che in accoglimento dei motivi di ricorso sia annullata l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 luglio 2021, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato della partecipazione ad un sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, deducendo: 1. con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90, e vizio della motivazione, con riguardo all'affermata esistenza di gravi indizi della partecipazione al sodalizio desunta unicamente dal contenuto di intercettazioni telefoniche erroneamente interpretate, atteso che dai dialoghi indicati emergeva unicamente il ripetuto acquisto di stupefacente per uso personale da parte del ricorrente, senza alcun elemento obiettivo idoneo a individuare il contributo al sodalizio; 2. con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90, e vizio della motivazione, per le medesime ragioni anche in relazione alla carenza di gravi indizi circa il necessario elemento psicologico della consapevole partecipazione all'associazione; 3. con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275, cod. proc. pen., e vizio della motivazione, mancando nella motivazione dell'ordinanza la valutazione circa l'adeguatezza della misura applicata rispetto alla personalità dell'indagato, soggetto che per un considerevole periodo di tempo successivo ai fatti non era stato raggiunto da altre denunce o misure cautelari; 4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90, e vizio della motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti oggetto di addebito quali ipotesi di concorso in singoli episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in punto manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno della gravità indiziaria per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). 1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, tutti fondati sulla contestazione della gravità indiziaria rispetto all'addebitato ruolo di partecipe al sodalizio che gestiva il traffico di stupefacenti nel territorio di Scilla, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fondano sostanzialmente sulla prospettata differente lettura del contenuto delle conversazioni intercettate, che l'ordinanza ha posto a base della valutazione della gravità indiziaria.I motivi colgono nel segno. Il chiaro testo delle dette conversazioni, infatti, non consente di ritenere certa (secondo la regola di giudizio scolpita al comma 1 dell'art. 273 cod. proc. pen.: qualificata probabilità di colpevolezza, valutata allo stato degli atti) l'intraneità del ricorrente nel sodalizio di settore, apparendo viceversa assai verosimile, dalla lettura asettica delle conversazioni, che il Cambareri fosse stabile acquirente (per quantitativi invero irrisori) di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale. Sul punto il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento che ammette la possibilità di dedurre un simile travisamento dell'indizio intercettivo, purché il giudice di merito abbia "letto" il contenuto di quelle conversazioni in modo difforme da quello che invece il testo rende, in misura decisiva, palese (cfr. Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Rv. 25951601). Il che è ciò che il ricorrente ha dimostrato, incorporando nel testo del ricorso i segmenti del "significante" travisati, cui il giudice del merito ha inteso attribuire un "significato" indiziante. Così è stato per le conversazioni nel corso delle quali il ricorrente chiede insistentemente di potersi rifornire di piccoli quantitativi di stupefacente, così pure appare laddove sembra manifestare una stabile affezione a quel determinato fornitore. Orbene, argomentare da questi dati la dimostrazione gravemente indiziaria di una stabile dedizione alla sodalità e non solo ad un determinato fornitore, o trarre argomento per ritenere che Cambareri fosse consapevole di contribuire con la sua condotta alla tenuta del vincolo associativo di settore appare francamente eccessivo. Ed è su tali argomenti che dovrà appuntarsi l'attenzione argomentativa del giudice del rinvio per offrire, attraverso l'esame degli elementi disponibili allo stato degli atti, franca ed univoca evidenza della contestata partecipazione associativa. 2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto poco sopra evidenziato. 2.1. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda alle comunicazioni previste dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]