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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 37381/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso -- relativo alla mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità, a fronte della precisa motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato e i precedenti penali dello stesso (pag. 3).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso -- relativo alla mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità, a fronte della precisa motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato e i precedenti penali dello stesso (pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente
Sentenza Cassazione n. 37381/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris