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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02576/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 30 aprile 2024 - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - in parte siano costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, e in parte siano manifestamente infondate.

Considerato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania con la sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalla parte, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto di violazione di misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n.159, di non lieve entità, considerato che il ricorrente ha goduto di una libertà incontrollata in circostanze spazio-temporali indefinite, visto che il suo allontanamento dall'abitazione è stato solo casualmente rilevato da una pattuglia intorno alle ore 5.00 del 2.2.2020.

Si rileva, inoltre, che Scrofani ha riportato condanna definitiva per analogo fatto-reato commesso pochi mesi dopo di quello di cui si discute, ad indice di una particolare propensione a disattendere le prescrizioni dell'Autorità, il che porta ad escludere che si tratti di condotta occasionale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sull'esiguità del pericolo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 30 aprile 2024 - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - in parte siano costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, e in parte siano manifestamente infondate. Considerato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalla parte, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto di violazione di misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, di non lieve entità, considerato che il ricorrente ha goduto di una libertà incontrollata in circostanze spazio-temporali indefinite, visto che il suo allontanamento dall'abitazione è stato solo casualmente rilevato da una pattuglia intorno alle ore 5.00 del 2.2.2020. Si rileva, inoltre, che Scrofani ha riportato condanna definitiva per analogo fatto-reato commesso pochi mesi dopo di quello di cui si discute, ad indice di una particolare propensione a disattendere le prescrizioni dell'Autorità, il che porta ad escludere che si tratti di condotta occasionale. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sull'esiguità del pericolo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre
Sentenza Cassazione n. 02576/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris