Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23729/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2402-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controdcorrente - avverso la sentenza n. 2290/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 02402 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- RG. 2402/20 Agenzia delle entrate ci [OSCURATO:PERSONA] tn-I A Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla ripresa di IRPEF, IVA e Irap per l'anno 2005 in relazione all'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, avendo peraltro la contribuente dimostrato la non pretestuosità della censura in relazione agli elementi che l'Ufficio avrebbe dovuto esaminare (quali: il minore apporto all'attività aziendale della titolare per motivi di salute; l'intervenuto licenziamento di una collaboratrice; la stipulazione di un mutuo per fare fronte alla gestione corrente dell'anno di imposta); elementi che la contribuente aveva potuto allegare solo con l'atto introduttivo del giudizio.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 12 c.7 I.n.212/2000, in combinato disposto con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dell'art. 6 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 218/1997, non avendo la CTR considerato che il contraddittorio endoprocedimentale era stato garantito dalla procedura di accertamento con adesione, potendo in quella sede il contribuente dedurre gli elementi rilevanti, consentendo il pieno rispetto del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.

2. Il primo motivo è infondato.

La tesi posta a base della censura della ricorrente muove da una indebita rivisitazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.24823/2015 che hanno scolpito, per gli accertamenti compiuti senza accesso nei locali del contribuente, l'obbligo di contraddittorio preventivo con riguardo ai tributi armonizzati, nascente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, facendone discendere l'invalidità dell'accertamento nel solo caso in cui il contribuente non abbia fornito, sempre in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, la c.d. prova di resistenza, concernente gli elementi che il contribuente medesimo avrebbe potuto prospettare prima dell'accertamento emesso a suo carico e che avrebbero potuto indurre l'amministrazione ad un diverso avviso. 3.1.0ra, a tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, affermando che la parte contribuente aveva pienamente documentato gli elementi che avrebbero potuto incidere sulla ripresa a tassazione dell'IVA, fondata su un accertamento induttivo correlato alla ritenuta conduzione antieconomica dell'impresa. 3.2.Deve pertanto recisamente respingersi l'idea che il contraddittorio endoprocedimentale e l'esigenza primaria ad essa sottesa, correlata al diritto di essere ascoltati da parte dell"Amministrazione possa essere realizzata con un succedaneo rappresentato dall'istituto dell'accertamento con adesione - che persegue intenti totalmente diversi, essenzialmente collegati ad esigenze di natura deflattiva del contenzioso- per di più correlate ad istanze che muovono o dal contribuente -art.6 D.Lgs. n.218/97 -o dalla stessa Amministrazione -art. 4 D.Lgs. n.218/97.

Ciò che rende incompatibile detto istituto con le finalità perseguite dal riconoscimento del diritto al contraddittorio endoproc:edimentale nel modo che esso è stato fin qui declinato dal diritto vivente.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.12 c.7 I.n.212/2000, in una con gli artt. 41 e 52 par. 2 Carta dei diritti Fondamentali dell'UE, nella misura in cui l'annullamento è stato esteso anche a Irpef e Irap, in quanto la CTR avrebbe così esteso il vizio di invalidità dell'accertamento ai tributi non armonizzati pure oggetto di ripresa con le forme di accertamento senza accesso presso i locali della parte contribuente, ma sulla base di documentazione acquisita per il tramite di questionari.

4. Il motivo è fondato. 4.1.Le Sezioni unite di questa Corte, nella ricordata pronunzia n.24823/2015, hanno affermato il principio per cuF In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endopncedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd.

"a tavolino". 4.2.A tale principio non si è uniformata la ,CTR che ha dichiarato l'invalidità dell'accertamento compiuto senza accesso nei locali del contribuente anche con riferimento ai tributi non armonizzati. 5.5;ulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] anche per la liquidazione delle spese del giudizio di leg itti m ità .

PQM Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza im,.-.,ugrata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] anche per la liquidazione delle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2402-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controdcorrente - avverso la sentenza n. 2290/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 02402 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- RG. 2402/20 Agenzia delle entrate ci [OSCURATO:PERSONA] tn-I A Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla ripresa di IRPEF, IVA e Irap per l'anno 2005 in relazione all'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, avendo peraltro la contribuente dimostrato la non pretestuosità della censura in relazione agli elementi che l'Ufficio avrebbe dovuto esaminare (quali: il minore apporto all'attività aziendale della titolare per motivi di salute; l'intervenuto licenziamento di una collaboratrice; la stipulazione di un mutuo per fare fronte alla gestione corrente dell'anno di imposta); elementi che la contribuente aveva potuto allegare solo con l'atto introduttivo del giudizio. La parte intimata si è costituita con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 12 c.7 I.n.212/2000, in combinato disposto con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dell'art. 6 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 218/1997, non avendo la CTR considerato che il contraddittorio endoprocedimentale era stato garantito dalla procedura di accertamento con adesione, potendo in quella sede il contribuente dedurre gli elementi rilevanti, consentendo il pieno rispetto del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. 2. Il primo motivo è infondato. La tesi posta a base della censura della ricorrente muove da una indebita rivisitazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.24823/2015 che hanno scolpito, per gli accertamenti compiuti senza accesso nei locali del contribuente, l'obbligo di contraddittorio preventivo con riguardo ai tributi armonizzati, nascente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, facendone discendere l'invalidità dell'accertamento nel solo caso in cui il contribuente non abbia fornito, sempre in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, la c.d. prova di resistenza, concernente gli elementi che il contribuente medesimo avrebbe potuto prospettare prima dell'accertamento emesso a suo carico e che avrebbero potuto indurre l'amministrazione ad un diverso avviso. 3.1.0ra, a tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, affermando che la parte contribuente aveva pienamente documentato gli elementi che avrebbero potuto incidere sulla ripresa a tassazione dell'IVA, fondata su un accertamento induttivo correlato alla ritenuta conduzione antieconomica dell'impresa. 3.2.Deve pertanto recisamente respingersi l'idea che il contraddittorio endoprocedimentale e l'esigenza primaria ad essa sottesa, correlata al diritto di essere ascoltati da parte dell"Amministrazione possa essere realizzata con un succedaneo rappresentato dall'istituto dell'accertamento con adesione - che persegue intenti totalmente diversi, essenzialmente collegati ad esigenze di natura deflattiva del contenzioso- per di più correlate ad istanze che muovono o dal contribuente -art.6 D.Lgs. n.218/97 -o dalla stessa Amministrazione -art. 4 D.Lgs. n.218/97. Ciò che rende incompatibile detto istituto con le finalità perseguite dal riconoscimento del diritto al contraddittorio endoproc:edimentale nel modo che esso è stato fin qui declinato dal diritto vivente. 3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.12 c.7 I.n.212/2000, in una con gli artt. 41 e 52 par. 2 Carta dei diritti Fondamentali dell'UE, nella misura in cui l'annullamento è stato esteso anche a Irpef e Irap, in quanto la CTR avrebbe così esteso il vizio di invalidità dell'accertamento ai tributi non armonizzati pure oggetto di ripresa con le forme di accertamento senza accesso presso i locali della parte contribuente, ma sulla base di documentazione acquisita per il tramite di questionari. 4. Il motivo è fondato. 4.1.Le Sezioni unite di questa Corte, nella ricordata pronunzia n.24823/2015, hanno affermato il principio per cuF In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endopncedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino". 4.2.A tale principio non si è uniformata la ,CTR che ha dichiarato l'invalidità dell'accertamento compiuto senza accesso nei locali del contribuente anche con riferimento ai tributi non armonizzati. 5.5;ulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] anche per la liquidazione delle spese del giudizio di leg itti m ità . PQM Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza im,.-.,ugrata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] anche per la liquidazione delle spese de
Sentenza Cassazione n. 23729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris