CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 99, comma 4, 56, 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Rilevato che il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/