CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte dei difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio abbreviato e di rinvio della Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli emessa il 28 ottobre del 2009, fr rideterminava la pena inflitta ai ricorrenti in anni tre e mesi quattro di reclusione quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed in anni due, mesi due di reclusione quanto al [OSCURATO:PERSONA], entrambi ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti: 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per non avere la Corte di appello dato avviso ai difensori del rinvio dell'udienza camerale, originariamente fissata, seguendo il regime di cui all'art. 23 D.L. n. 149 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi postergata a quella del 22 dicembre successivo. Tanto, ad avviso del ricorrente, costituirebbe una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa generata dalla "mancata partecipazione, pur in forma telematica o scritta dell'imputato e del suo difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]"; 2) violazione dell'art. 63, comma quinto, cod.pen. per non avere la Corte diminuito di due terzi la pena base di anni venti di reclusione per effetto della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7, D.P.R. 309/90, determinando la pena in anni nove di reclusione anziché in anni sei e mesi otto di reclusione, pena sulla quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori diminuzioni ex art. 8 L. 203/91 ed ex art. 62-bis cod.pen.; 3) mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla entità delle riduzioni per le circostanze attenuanti ad effetto speciale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per non avere la Corte disposto il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante la richiesta della difesa motivata dalla circostanza di non aver ricevuto alcuna comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e per questo non presentando le proprie nel termine previsto, senza avere contezza neanche della circostanza che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata a quella del 23.12.2020; 2) violazione dell'art. 63, comma quinto, cod.pen. e vizio di motivazione per non avere la Corte diminuito di due terzi la pena base di anni dieci di reclusione per effetto della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7, D.P.R. 309/90, determinando la pena in anni quattro, mesi sei di reclusione, pena sulla quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori diminuzioni ex art. 8 L. 203/91 ed ex art. 62-bis cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1.Quanto al primo motivo, risulta dagli atti ed è lo stesso ricorrente a riconoscerlo, che egli aveva depositato le sue conclusioni scritte nel processo di appello, seguendo le regole di cui all'art. 23 D.L. n. 149 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante le conclusioni del Procuratore generale gli fossero state comunicate con ritardo rispetto al termine di cinque giorni previsto dalla norma. Il ricorrente ha, pertanto, potuto comunque esercitare il diritto di difesa depositando le sue conclusioni tramite le quali ha sanato la nullità che egli deduce essere sussistente, essendosi avvalso della facoltà al cui esercizio era preordinata la comunicazione delle conclusioni della parte pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. 1.2. E' infondato il secondo motivo. La Corte di appello, aderendo alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio in punto di determinazione della pena, ha diminuito, in primo luogo, la pena base fissata in anni venti di reclusione ad anni nove di reclusione, per effetto della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7, D.P.R. 309/90, per poi procedere alle ulteriori riduzioni. E' stata fatta corretta applicazione dell'art. 63, comma quinto, cod.pen. Tale norma, infatti, prevede che in caso di concorso di più circostanze attenuanti ad effetto speciale, "si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla". La Corte di appello ha individuato la più significativa circostanza attenuante ad effetto speciale in quella di cui all'art. 74, comma 7, D.P.R. 309/90 che prevede una diminuzione della pena "dalla metà a due terzi". Non è contestato - e corrisponde all'impulso dato dalla sentenza rescindente - il fatto che tale circostanza attenuante dovesse essere per prima considerata nel calcolo, posto che la diminuzione di pena prevista è maggiore di quella stabilita per la seconda circostanza attenuante ad effetto speciale siccome contestata nella specie e di cui all'art. 8 Legge 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1., comma terzo, cod.pen.) che prevede una diminuzione di pena "da un terzo alla metà". Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte non era obbligata ad effettuare una diminuzione della pena base nella misura di due terzi, corrispondente al massimo di quella prevista dall'art. 74, comma 7, D.P.R. 309/90. E tanto si desume, in diritto, dalla stessa sentenza di annullamento con rinvio, laddove la diminuzione operata dalla sentenza in allora annullata nella misura della metà non è stata considerata illegittima in sé dalla Corte di cassazione, ma soltanto censurata in quanto non era stata sufficientemente chiarito se tale diminuzione facesse riferimento all'una o all'altra circostanza ad effetto speciale. In altre parole, il giudice, nel concorso tra due circostanze attenuanti ad effetto speciale è obbligato a prendere a base del calcolo delle diminuzioni di pena la circostanza attenuante che prevede la diminuzione maggiore; fatto ciò, la determinazione concreta della diminuzione da operare deve essere affidata al suo libero convincimento. Così è avvenuto nella specie, come la Corte di cassazione aveva stabilito nella sentenza di annullamento con rinvio. La Corte di appello, dopo aver effettuato la prima diminuzione della pena base per effetto della circostanza attenuante più significativa di cui all'art. 74, comma 7, D.P.R. 309/90, sulla pena come diminuita (pari ad anni nove di reclusione), ha effettuato le ulteriori riduzioni per l'altra circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 8 L. 203 del 1991 e per le circostanze attenuanti generiche, rispettando, anche in questo caso, il disposto dell'art. 63, ultimo comma, cod.pen.. 3. E' infondato anche il terzo motivo. La Corte ha implicitamente ritenuto congrua la sanzione finale riconoscendo al ricorrente tutte le attenuanti possibili, anche quelle generiche, giungendo ad una pena finale di gran lunga inferiore alla media edittale, partendo da una pena base determinata nel minimo previsto dalla legge (venti anni di reclusione per Prestieri considerato il ruolo di promotore dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74, comma 1, D.P.R. 309/90). Va tenuto conto anche del fatto che la sentenza di appello oggetto di annullamento aveva motivato in punto di concessione delle circostanze attenuanti ad effetto speciale e tale motivazione non è stata oggetto di annullamento con rinvio, laddove alla Corte di merito era stato chiesto solo di chiarire i riferimenti delle diminuzioni all'una o all'altra attenuante ad effetto speciale. Per di più, negli atti di appello in allora proposti, si faceva chiara questione solo sulla applicazione delle diminuzioni di pena per il concorso delle circostanze attenuanti ad effetto speciale e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma non sulla entità delle diminuzioni. Per il che, sotto il profilo motivazionale la sentenza è immune da vizi rilevabili in questa sede. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Non risulta dagli atti - che la Corte ha potuto verificare stante la natura processuale della questione - che il ricorrente abbia adottato le sue conclusioni nel processo di appello e che avesse ricevuto comunicazione del rinvio dell'udienza del originariamente fissata per la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dettato dall'esigenza di rimetterlo in termini per poter depositare le conclusioni tenuto conto del fatto che la Corte di merito si. era avveduta della circostanza che le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate tardivamente al Pica. Ne consegue che sono state violate le regole del contraddittorio previste dall'art. 23, comma 2, D.L. 149/2020 e la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 2.2. Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pub