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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03273/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27192/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Agropoli (SA) e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte di cassazione –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: Tributi 10– 27192 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Sez. distaccata di Salerno, n. 8812/09/14,pronunciata il 28 maggio 2014e depositata il 16 ottobre 2014, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente era attinta da un avviso con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore delle rimanenze finali, ridotte da euro 804.123,00 ad euro 617.934,58 per l’anno d’imposta 2002, cui facevano seguito altri due avvisi con cui venivano accertati maggiori redditi in capo ai due soci in ragione delle rispettive quote. 2.Per l’anno d’imposta successivo (2003) l’Ufficio emetteva un ulteriore avviso di accertamento, oggetto del presente giudizio, con cui venivano rettificate le rimanenze iniziali, ricondotte alla minor somma di euro 617.934,58 rispetto a quella indicata in euro 810.248,00 Seguivano anche per l’anno 2003 atti impositivi verso i soci ai sensi dell’art. 39, co. 1, e 41 d.P.R. n. 600/1973. 3.La società e i soci impugnavano, per quanto di competenza, gli atti impositivi relativi all’anno d’imposta 2002.

Il contenzioso insorto si concludeva innanzi a questa Corte che, con la sentenza n. 1272/2014, accoglieva le istanze di parte privata. 4.La società e i soci impugnavano anche gli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2003, censurando l’operato dell’Ufficio che avevano erroneamente rideterminato le rimanenze iniziali senza tener conto dell’accertamento compiuto in relazione all’anno d’imposta precedente e ormai coperto da giudicato, tenuto conto che le rimanenze iniziali per l’anno 2003 erano costituite dalle rimanenze finali dell’anno 2002. 5.I ricorsi riuniti venivano rigettati tanto dal giudice di primo grado quanto dal Collegio d’appello.

Segnatamente la CTR riteneva infondato la tesi dei contribuenti,tenuto conto che le decisioni rese 10– 27192 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF in merito all’anno 2002 non menzionavano la somma di euro 810.248,53, bensì il minor importo di euro 6.124,75.

Soggiungeva poi plurime circostanze e connesse presunzioni idonee a supportare la rettifica operata dall’Ufficio quali, in primis, il fattoche a fronte di un notevole giro d’affarila società avesse alle sue dipendenze solo tre persone, una delle quali peraltroa part - time , senza che le parti ricorrenti nulla adducessero a prova contraria ( del lavoro in nero) , oltre all’assenza di documentazione a supporto delle tesi esposte e al fatto che i beni, cui erano riferite le spese, erano di proprietà di terzi. 6.Ricorrono per la cassazione della sentenza la società contribuente, ora in liquidazione, e il socio [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidano a due motivi di ricorso e cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la parte ricorrente avanza censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c.per la nullità della sentenza in relazione all’art.2909 c.c. nonché all’art. 324 c.p.c. a seguito della decisione della Suprema Corte di cassazione n. 1272/2014, nonché in rapporto agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. 1.1 In sintesi , afferma l’illegittimità della sentenza perché emessa dalla CTR in violazione del giudicato esterno formatosi in relazione alle rimanenze finali accertate per l’anno d’imposta 2002, tenuto conto che queste ultime dovevano costituire anche il valore iniziale per l’anno successivo, a nulla rilevando la difformità dei dati indicati dalla stessa ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 324 c.p.c. in relazione al giudicato formatosi a seguito della decisione della Suprema Corte di cassazione n. 1272/2014, dell’art. 111, co. 8, dell’art. 59 (vigente al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) TUIR e dell’art. 2423 bis c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 10– 27192 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF 2.2 In particolare afferma che la CTR avrebbe violato i precetti in rubrica indicati per aver falsamente interpretato la decisione oggetto di eccezione di giudicato esterno.

Segnatamente precisa che l’assunto secondo cui la decisione resa in merito all’anno 2002 non menzionavano la somma di euro 810.248,53, bensì il minor importo di euro 6.124,75 era erronea perché quest’ultima somma doveva “concorrere” a formare il maggior reddito dichiarato dalla contribuente e pari ad euro 804.123,12.

3. I due motivi, connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi. 3.1 Va ricordato che «In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti"in quanto suscettibili di variazione annuale (da ultimo Cass. 11 marzo 2015, n. 4832)» (cfr. Cass., V, 5201/2016). 3.2 Ne consegue che «l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo…[..]…Applicando tali principi alla presente fattispecie, non è difficile comprendere che il presupposto costituito dall’autonoma organizzazione non sia di per sé durevole nel tempo, ma appunto soggetto a modifiche, dipendendo dall’assetto aziendale e professionale predisposto dal contribuente in base alle proprie esigenze, per cui l’eventuale assenza di tali modifiche, e anzi la conferma dell’identità fattuale, è 10– 27192 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF presupposto indefettibile circa la fondatezza dell’eccezione» (cfr. Cass., V, n. 24233/2022).

4. Orbene, con i motivi di ricorso i ricorrenti invocano solo una coincidenza di “causa petendi” fra le sentenze relative alle due annualità, ma non deducono i presupposti che consentono di collegare l'effetto del giudicato.

Infatti, a parte la deduzione del precedente giudizio e il principio di continuità del valore di bilancio, i ricorrenti non hanno preso posizione sui diversi accertamenti e presunzioni relative alle due annualità (omessa dichiarazione IVA per l’anno 2002 e importante giro d’affari per l’anno 2003), né sulle diverse rimanenze accertate dall’ufficio alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (26.855,75, maggiorate del 10% al 31.12.2002) e specificatamente indicate in sentenza.

Del pari non risulta che parte ricorrente abbia fornito prova alcuna in ordine ai beni strumentali, cui vanno riferite le spese, e che non sarebbero nemmeno della società ma di soggetti terzi.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in €cinquemilaseicento , 00 , oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27192/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Agropoli (SA) e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte di cassazione –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: Tributi 10– 27192 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Sez. distaccata di Salerno, n. 8812/09/14,pronunciata il 28 maggio 2014e depositata il 16 ottobre 2014, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente era attinta da un avviso con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore delle rimanenze finali, ridotte da euro 804.123,00 ad euro 617.934,58 per l’anno d’imposta 2002, cui facevano seguito altri due avvisi con cui venivano accertati maggiori redditi in capo ai due soci in ragione delle rispettive quote. 2.Per l’anno d’imposta successivo (2003) l’Ufficio emetteva un ulteriore avviso di accertamento, oggetto del presente giudizio, con cui venivano rettificate le rimanenze iniziali, ricondotte alla minor somma di euro 617.934,58 rispetto a quella indicata in euro 810.248,00 Seguivano anche per l’anno 2003 atti impositivi verso i soci ai sensi dell’art. 39, co. 1, e 41 d.P.R. n. 600/1973. 3.La società e i soci impugnavano, per quanto di competenza, gli atti impositivi relativi all’anno d’imposta 2002. Il contenzioso insorto si concludeva innanzi a questa Corte che, con la sentenza n. 1272/2014, accoglieva le istanze di parte privata. 4.La società e i soci impugnavano anche gli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2003, censurando l’operato dell’Ufficio che avevano erroneamente rideterminato le rimanenze iniziali senza tener conto dell’accertamento compiuto in relazione all’anno d’imposta precedente e ormai coperto da giudicato, tenuto conto che le rimanenze iniziali per l’anno 2003 erano costituite dalle rimanenze finali dell’anno 2002. 5.I ricorsi riuniti venivano rigettati tanto dal giudice di primo grado quanto dal Collegio d’appello. Segnatamente la CTR riteneva infondato la tesi dei contribuenti,tenuto conto che le decisioni rese 10– 27192 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF in merito all’anno 2002 non menzionavano la somma di euro 810.248,53, bensì il minor importo di euro 6.124,75. Soggiungeva poi plurime circostanze e connesse presunzioni idonee a supportare la rettifica operata dall’Ufficio quali, in primis, il fattoche a fronte di un notevole giro d’affarila società avesse alle sue dipendenze solo tre persone, una delle quali peraltroa part - time , senza che le parti ricorrenti nulla adducessero a prova contraria ( del lavoro in nero) , oltre all’assenza di documentazione a supporto delle tesi esposte e al fatto che i beni, cui erano riferite le spese, erano di proprietà di terzi. 6.Ricorrono per la cassazione della sentenza la società contribuente, ora in liquidazione, e il socio [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidano a due motivi di ricorso e cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la parte ricorrente avanza censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c.per la nullità della sentenza in relazione all’art.2909 c.c. nonché all’art. 324 c.p.c. a seguito della decisione della Suprema Corte di cassazione n. 1272/2014, nonché in rapporto agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. 1.1 In sintesi , afferma l’illegittimità della sentenza perché emessa dalla CTR in violazione del giudicato esterno formatosi in relazione alle rimanenze finali accertate per l’anno d’imposta 2002, tenuto conto che queste ultime dovevano costituire anche il valore iniziale per l’anno successivo, a nulla rilevando la difformità dei dati indicati dalla stessa ricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 324 c.p.c. in relazione al giudicato formatosi a seguito della decisione della Suprema Corte di cassazione n. 1272/2014, dell’art. 111, co. 8, dell’art. 59 (vigente al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) TUIR e dell’art. 2423 bis c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 10– 27192 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF 2.2 In particolare afferma che la CTR avrebbe violato i precetti in rubrica indicati per aver falsamente interpretato la decisione oggetto di eccezione di giudicato esterno. Segnatamente precisa che l’assunto secondo cui la decisione resa in merito all’anno 2002 non menzionavano la somma di euro 810.248,53, bensì il minor importo di euro 6.124,75 era erronea perché quest’ultima somma doveva “concorrere” a formare il maggior reddito dichiarato dalla contribuente e pari ad euro 804.123,12. 3. I due motivi, connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi. 3.1 Va ricordato che «In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti"in quanto suscettibili di variazione annuale (da ultimo Cass. 11 marzo 2015, n. 4832)» (cfr. Cass., V, 5201/2016). 3.2 Ne consegue che «l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo…[..]…Applicando tali principi alla presente fattispecie, non è difficile comprendere che il presupposto costituito dall’autonoma organizzazione non sia di per sé durevole nel tempo, ma appunto soggetto a modifiche, dipendendo dall’assetto aziendale e professionale predisposto dal contribuente in base alle proprie esigenze, per cui l’eventuale assenza di tali modifiche, e anzi la conferma dell’identità fattuale, è 10– 27192 - 2015 – 21/12 / 2023 MMF presupposto indefettibile circa la fondatezza dell’eccezione» (cfr. Cass., V, n. 24233/2022). 4. Orbene, con i motivi di ricorso i ricorrenti invocano solo una coincidenza di “causa petendi” fra le sentenze relative alle due annualità, ma non deducono i presupposti che consentono di collegare l'effetto del giudicato. Infatti, a parte la deduzione del precedente giudizio e il principio di continuità del valore di bilancio, i ricorrenti non hanno preso posizione sui diversi accertamenti e presunzioni relative alle due annualità (omessa dichiarazione IVA per l’anno 2002 e importante giro d’affari per l’anno 2003), né sulle diverse rimanenze accertate dall’ufficio alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (26.855,75, maggiorate del 10% al 31.12.2002) e specificatamente indicate in sentenza. Del pari non risulta che parte ricorrente abbia fornito prova alcuna in ordine ai beni strumentali, cui vanno riferite le spese, e che non sarebbero nemmeno della società ma di soggetti terzi. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in €cinquemilaseicento , 00 , oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di con
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