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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31533/2026

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veglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 21 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Torino,dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare aisensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., ha rigettato la richiesta diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova al servizio sociale in relazione allapena di anni due e mesi undici di reclusione, determinata con provvedimento dicumulo dell’8 novembre 2024.Il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento del diniego l’assenza diun’attività lavorativa idonea, inferendo da tale dato l’insussistenza di concretielementi rivelatori di una evoluzione in positivo della personalità del condannato,idonei a corroborare una prognosi favorevole sull’esito della prova.

Dato atto chePagliuca aveva esibito all’U.E.P.E. una lettera di assunzione a tempoindeterminato alle dipendenze dell’impresa individuale della compagna,“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, quale addetto ai servizi di pulizia di ufficied esercizi commerciali, il Giudice di merito ha ritenuto la prospettiva lavorativaevanescente, risultando dalla relazione dell’U.E.P.E. che la [OSCURATO:PERSONA] avesse unamera intenzione di avviare delle caffetterie all’interno di due istituti scolastici.2.

Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione tramite il difensore,Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tremotivi, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione.2.1 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbiaomesso di valutare che il ricorrente era già sottoposto all’affidamento in prova alservizio sociale al momento di proposizione della domanda, negando laprosecuzione del beneficio senza esplicitare sopravvenienze ostative eincentrando il diniego sull’assenza dell’attività lavorativa, che costituisce soltantouno degli elementi valutabili ai fini del giudizio prognostico.2.2 Con il secondo motivo si è doluto che i giudici della sorveglianza nonabbiano attivato i poteri istruttori officiosi per l’acquisizione di informazioni utili aifini della verifica della possibilità di attuare un programma trattamentale.2.3 Con il terzo motivo ha censurato la declaratoria di inammissibilitàdell’istanza di detenzione domiciliare, pronunciata in ragione del residuo di penasuperiore alla soglia prevista dal comma 1-bis dell’art. 47-ter Ord. pen.,omettendo di valutare la possibilità di accedere alla detenzione domiciliareprevista dal comma 1 dello stesso articolo per determinate categorie soggettive.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha concluso perl’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.4.

Con memoria del 20 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensoredi fiducia del condannato, ha insistito nel denunciato vizio di motivazione.

Hadedotto che [OSCURATO:PERSONA], già titolare di un bar caffetteria, avendo chiuso talepartita iva abbinata alla ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, attività diraccolta cassonetti e pulizie presso stabili.

Evidenziato che dette circostanzeerano state rappresentate nel corso dei colloqui con l’U.E.P.E., espressosifavorevolmente alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, haprodotto documentazione a supporto, tra cui visura camerale dalla quale risultache la menzionata ditta, avente sede presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA], esercital’attività principale nel settore delle pulizie, nonché il provvedimento con cui ilTribunale di sorveglianza il 22 febbraio 2026 ha sospeso l’esecutivitàdell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso chiariti.2.

Incontestato che il residuo di pena da scontare non consenta aMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] l’accesso alla cosiddetta detenzione domiciliare generica dicui al comma 1-bis dell’art. 47-ter Ord. pen. (lo stesso difensore del ricorrentenella memoria del 20 aprile 2026 ammette che l’affidamento in prova ai servizisociali è l’unica misura cui l’assistito può aspirare), le censure difensive, al di làdella non documentata fruizione di un pregresso affidamento in prova, si sonoconcentrate sulla rilevata assenza di un progetto risocializzante, che ha condottoal diniego della misura più ampia in ragione della ritenuta “natura evanescente”dell’impegno lavorativo prospettato dall’instante.Sul punto il ricorrente ha fondatamente lamentato che l’effettività dellaprospettiva lavorativa non sia stata adeguatamente esplorata dal giudice dimerito, ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato all’U.E.P.E. di esserestato regolarmente assunto a tempo indeterminato dal 20 novembre 2025, qualeaddetto ai servizi di pulizia, alle dipendenze dell’impresa individuale “CaffetteriaAmbra di [OSCURATO:PERSONA]”, che svolge come attività prevalente la pulizia diedifici.Lo stesso Tribunale di sorveglianza dà atto di tale risultanza nelprovvedimento con cui in data 26 febbraio 2026 ha sospeso l’esecuzionedell’ordinanza impugnata, ravvisando la sussistenza di margini per l’accoglimentodel ricorso per cassazione proposto dal condannato.3.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTribunale di sorveglianza di Torino.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
veglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 21 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Torino,dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare aisensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., ha rigettato la richiesta diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova al servizio sociale in relazione allapena di anni due e mesi undici di reclusione, determinata con provvedimento dicumulo dell’8 novembre 2024.Il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento del diniego l’assenza diun’attività lavorativa idonea, inferendo da tale dato l’insussistenza di concretielementi rivelatori di una evoluzione in positivo della personalità del condannato,idonei a corroborare una prognosi favorevole sull’esito della prova. Dato atto chePagliuca aveva esibito all’U.E.P.E. una lettera di assunzione a tempoindeterminato alle dipendenze dell’impresa individuale della compagna,“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, quale addetto ai servizi di pulizia di ufficied esercizi commerciali, il Giudice di merito ha ritenuto la prospettiva lavorativaevanescente, risultando dalla relazione dell’U.E.P.E. che la [OSCURATO:PERSONA] avesse unamera intenzione di avviare delle caffetterie all’interno di due istituti scolastici.2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione tramite il difensore,Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tremotivi, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione.2.1 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbiaomesso di valutare che il ricorrente era già sottoposto all’affidamento in prova alservizio sociale al momento di proposizione della domanda, negando laprosecuzione del beneficio senza esplicitare sopravvenienze ostative eincentrando il diniego sull’assenza dell’attività lavorativa, che costituisce soltantouno degli elementi valutabili ai fini del giudizio prognostico.2.2 Con il secondo motivo si è doluto che i giudici della sorveglianza nonabbiano attivato i poteri istruttori officiosi per l’acquisizione di informazioni utili aifini della verifica della possibilità di attuare un programma trattamentale.2.3 Con il terzo motivo ha censurato la declaratoria di inammissibilitàdell’istanza di detenzione domiciliare, pronunciata in ragione del residuo di penasuperiore alla soglia prevista dal comma 1-bis dell’art. 47-ter Ord. pen.,omettendo di valutare la possibilità di accedere alla detenzione domiciliareprevista dal comma 1 dello stesso articolo per determinate categorie soggettive.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha concluso perl’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.4. Con memoria del 20 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensoredi fiducia del condannato, ha insistito nel denunciato vizio di motivazione. Hadedotto che [OSCURATO:PERSONA], già titolare di un bar caffetteria, avendo chiuso talepartita iva abbinata alla ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, attività diraccolta cassonetti e pulizie presso stabili. Evidenziato che dette circostanzeerano state rappresentate nel corso dei colloqui con l’U.E.P.E., espressosifavorevolmente alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, haprodotto documentazione a supporto, tra cui visura camerale dalla quale risultache la menzionata ditta, avente sede presso l’abitazione della [OSCURATO:PERSONA], esercital’attività principale nel settore delle pulizie, nonché il provvedimento con cui ilTribunale di sorveglianza il 22 febbraio 2026 ha sospeso l’esecutivitàdell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso chiariti.2. Incontestato che il residuo di pena da scontare non consenta aMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] l’accesso alla cosiddetta detenzione domiciliare generica dicui al comma 1-bis dell’art. 47-ter Ord. pen. (lo stesso difensore del ricorrentenella memoria del 20 aprile 2026 ammette che l’affidamento in prova ai servizisociali è l’unica misura cui l’assistito può aspirare), le censure difensive, al di làdella non documentata fruizione di un pregresso affidamento in prova, si sonoconcentrate sulla rilevata assenza di un progetto risocializzante, che ha condottoal diniego della misura più ampia in ragione della ritenuta “natura evanescente”dell’impegno lavorativo prospettato dall’instante.Sul punto il ricorrente ha fondatamente lamentato che l’effettività dellaprospettiva lavorativa non sia stata adeguatamente esplorata dal giudice dimerito, ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato all’U.E.P.E. di esserestato regolarmente assunto a tempo indeterminato dal 20 novembre 2025, qualeaddetto ai servizi di pulizia, alle dipendenze dell’impresa individuale “CaffetteriaAmbra di [OSCURATO:PERSONA]”, che svolge come attività prevalente la pulizia diedifici.Lo stesso Tribunale di sorveglianza dà atto di tale risultanza nelprovvedimento con cui in data 26 febbraio 2026 ha sospeso l’esecuzionedell’ordinanza impugnata, ravvisando la sussistenza di margini per l’accoglimentodel ricorso per cassazione proposto dal condannato.3. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTribunale di sorveglianza di Torino.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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