CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 14632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del 25 maggio 2022 del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari, emessa in data 8 marzo 2021, che ha respinto la richiesta di dissequestro e restituzione di un'area sita nel Comune di Trebisacce - sottoposta a vincolo reale con decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 21 febbraio 2020 2. [OSCURATO:PERSONA]Ascola, nell'interesse della Saj s.r.I., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge sub specie di violazione del giudicato cautelare, a contenuto restitutorio, formatosi sull'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 21 maggio 2020 in ordine alla parte dell'area identificata con le particelle del catasto 1017 e 1018 (oggetto di richiesta). Ad avviso della ricorrente, il Tribunale di Cosenza non disponendo la restituzione dell'area richiesta avrebbe obliterato che già il Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame (nel disporre la restituzione dei beni in sequestro non interessati dai lavori di realizzazione dell'opera pubblica) e la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 36575 del 28 ottobre 2020, avevano affermato che non vi sarebbe alcuna violazione urbanistica o paesaggistica che interessi le particelle di cui si invoca la restituzione, peraltro non espressamente menzionate nel titolo cautelare genetico. Mantenendo il sequestro sui beni già dissequestrati, il Tribunale, dunque, avrebbe di fatto formulato una nuova ed abnorme imputazione di violazione urbanistico-paesaggistica nei confronti degli indagati, del tutto difforme da quella che aveva giustificato originariamente l'adozione della misura cautelare reale. L'assenza di ogni connessione tra le particelle n. 1017 e 1018 con i reati contestati ai capi 3) e 4) della rubrica emergerebbe, inoltre, dalla relazione tecnico-amministrativa del 19 gennaio 2021 (prot. n. 1288) predisposta dall'Area tecnica del Comune di Trebisacce (allegato n. 8 al ricorso), nonché all'ulteriore relazione di consulenza tecnica del 30 aprile 2020 redatta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (allegato n. 9 al ricorso). 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente del diniego del dissequestro, nella parte in cui il Tribunale ha evocato, in forma solo generica e apodittica, la sussistenza del periculum in mora, configurato anche nei confronti della società - terza interessata - sulla base della mera riconducibilità della stessa a [OSCURATO:PERSONA], indagato nel presente procedimento. Rileva, tuttavia, il difensore che la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora non può pregiudicare i diritti del terzo di buona fede; precisa, inoltre, la ricorrente che l'area della quale si invoca la restituzione non sarebbe mai stata interessata da concreti interventi di trasformazione urbanistica, che farebbero, invece, esclusivo riferimento ai lotti dei quali la difesa non ha mai richiesto la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, che il presente ricorso è stato trattato in forma orale, ancorché in data 14 dicembre 2022 il difensore abbia depositato una dichiarazione di rinuncia alla richiesta di trattazione orale depositata in precedenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01). La rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina, dunque, il mutamento del rito in quello cartolare, in quanto, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520-01). 3. Con il primo motivo il difensore censura la violazione del «giudicato cautelare restitutorio» formatosi sull'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 21 maggio 2020 sulla parte dell'area identificata con le particelle del catasto 1017 e 1018. 4. Il motivo è inammissibile in quanto esorbita i limiti del sindacato, ammesso solo per violazione di legge, che spetta alla Corte di Cassazione sulle ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio (ex plurimis: Sez. U, n. 25392 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).Il Tribunale di Cosenza, a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, ha rilevato che «contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non può essere valorizzato l'assunto secondo cui le particelle nn. 1017 e 1018 non sarebbero state attinte dal decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. poiché non espressamente indicate, essendo stato disposto il sequestro di tutta l'area di circa 4.400 mq. (contrassegnata dalle particelle di cui al [OSCURATO:PERSONA], foglio n. 33, part. n. 754, 755, 120 -rectius 1020), su cui insistono i fabbricati preesistenti contrassegnati dalle particelle nn. 1017 e 1018, oggetto di intervento e facenti parte dell'opera complessivamente intesa, 'poiché destinati a bagni pubblici». Il Tribunale, dunque, evidenziando come le particelle delle quali si invoca la restituzione costituiscano parte integrante dell'area sequestrata, ha specificamente motivato sull'eccezione della società ricorrente e tale valutazione compiutamente svolta è priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile in sede di legittimità. Le censure proposte dalla ricorrente si risolvono, del resto, in una sollecitazione alla Corte di Cassazione a procedere ad un approfondito esame di merito della vicenda, che, tuttavia, esula dai limiti propri del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali. Parimenti inammissibile, in quanto volto a sollecitare l'esame diretto di elementi di prova da parte della Corte di legittimità, per altro in materia cautelare reale, è il richiamo alle relazioni di consulenti privati allegate al ricorso. 5. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe argomentato, in forma solo generica e apodittica, la sussistenza del periculum in mora. 6. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale di Cosenza ha precisato a pag. 5 dell'ordinanza impugnata che l'opera abusivamente realizzata è corpo del reato e, dunque, conferirne la disponibilità a terzi si risolverebbe comunque nella protrazione o nel pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. La sussistenza del periculum in mora non è, dunque, stata argomentata in modo meramente apparente, bensì effettiva e congrua. Il richiamo alla tutela accordata al codice di rito al terzo di buona fede non è, peraltro, conferente nel caso di specie, in quanto la società ricorrente non è estranea al reato ritenuto sussistente nei limiti delibatori della cognizione cautelare. Il Tribunale, con motivazione effettiva e congrua, ha, infatti, rilevato che la società ricorrente è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta ad indagine nel presente procedimento e suo legale rappresentante. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La società ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che, in ragione dell'obiettiva complessità delle vicende scrutinate nel presente procedimento, nelle sue plurime articolazioni, vi è ragione di ritenere che il ricorsosiano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa 'di inammissibilità», non deve, dunque, disporsi che la società ricorrente versi una somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil