CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02006/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17093/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente – avverso la sentenza n. 390/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro (di seguito ACI) allegando di aver stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) un contratto di comodato d’uso, a titolo gratuito, di un’area sita in Copanello al fine di far realizzare da parte della comodataria, per l’intera durata del contratto,iniziative promozionali di associazionismo in favore dell’ ACI e che la [OSCURATO:SOCIETA], impegnatasi a procurare, a partire d all’anno 2015 , la produzione di 300 tessere ACI Club da utilizzare quale carta fidelity di accesso all’area per i nuovi soci, si era resa invece inadempiente all’impegno assunto, la convenne in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro per sentir dichiarare l’inadempimento della convenuta sia al contratto di comodato, sia all’obbligazione di procurare quote associative e per sentirla condannare al pagamento di somme corrispondenti alle 300 tessere ACI che si era impegnata a procurare annualmente; la [OSCURATO:SOCIETA] non si costituì e fu dichiarata contumace; istruita la causa il Tribunale adito ritenne che l’ACI avesse dimostrato il titolo per il quale aveva agito in giudizio, che la convenuta non avesse provato che l’inadempimento all’obbligazione di produrre tessere non fosse a sé imputabile, accolse la domanda e condannò la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nel mancato ricevimento delle quote annuali associative per € 35 cadauna, e mancato pagamento dei canoni idrici per un totale di € 20.560,00 oltre interessi legali; a seguito di appello della [OSCURATO:SOCIETA] la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 6/4/2021, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto ancora di interesse, inammissibile e comunque infondato il motivo di appello con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto che la sua obbligazione avesse ad oggetto tessere Driver del costo di € 10 cadauna e non anche tessere Club del costo di € 35 cadauna; avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi resiste l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro con controricorso; il ricorso è assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la controricorrente ha depositato in data 28/11/2022 atto di costituzione di nuovo difensore nella persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in luogo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] cui l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro ha revocato il mandato; Considerato che: con il primo motivo – violazione dell’art. 437 c.p.c stante la possibilità nel rito lavoro, applicato alla fattispecie, di produrre nuove prove se indispensabili e tali erano le tessere acquistate a dimostrazione che quelle per le quali vigeva l’obbligo contrattuale erano quelle Driver –euro 10-e non quelle Club euro 35; violazione e /o falsa applicazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti –la ricorrente lamenta che il giudice d’appello è incorso in violazione di legge ritenendo che l’allegazione sulla tipologia di tessere “Driver” costituisse un’allegazione tardiva perché formulata per la prima volta in appello, oltre i termini delle preclusioni assertive e in violazione del divieto di nuove prove; ed è altresì incorso in violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. avendo omesso di valutare il fatto decisivo costituito per l’appunto dalla obbligazione assunta di acquistare non tessere Club ma tessere Driver; il motivo è inammissibile;in relazione alla violazione della norma processuale si rileva che il giudice di appello, ancor prima di dichiarare inammissibili i documenti per violazione dell’art. 345 c.p.c. aveva dichiarato tardiva l’allegazione dell’impegno ad acquistare tessere Driver; non risultando impugnata la statuizione di tardività dell’eccezione (peraltro coerentemente all’art. 437, comma 2, cpc che vieta nuove eccezioni), non vi è materia per un giudizio di indispensabilità probatoria sui nuovi documenti non potendo fare ingresso in giudizio la relativa allegazione; il vizio motivazionale, pure dedotto con il primo motivo,è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cpc perché, in presenza di pronuncia cd. “ doppia conforme ”, la ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado fossero diverse da quelle poste alla base della sentenza di appello; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.e segnatamente la mancata valutazione da parte del giudice del comportamento illegittimo e contraddittorio, tenuto da [OSCURATO:PERSONA] durante tutto il giudizio; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - la ricorrente pretende allegare elementi di fatto afferenti alla condotta processuale di ACI che conducono il giudice ad impingere nel merito; il vizio motivazionale è inammissibile per quanto già detto a proposito del precedente motivo mentre la pretesa violazione di norme di diritto è inammissibile perché basata sulle circostanze di fatto delle quali la ricorrente, in modo inammissibile, pretende l’ingresso nel giudizio mediante la denuncia di vizio motivazionale; alle suestese considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore della controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 3.100 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art