CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Asiago, 9 -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 70 -controricorrente- avverso la sentenzadella Corte di Appello di Milano n. 3449 /2019 del 11.7.2019, emess a nel giudizio r.g. n. 5075 /20 17, pubblica ta il 16.8.2019notificata il 10.9 .2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: cessione quote societarie [OSCURATO:PERSONA] Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Morena e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promittenti venditori, hanno stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. in qualitàdi promissaria acquirente, contratto preliminare di vendita del 100% delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. Detto contratto è stato risolto il 29.10.2012 e, contestualmente, Morena e [OSCURATO:PERSONA] hanno stipulato un contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA], lega le rappresentante della società Campodolcino, promissario acquirente della totalità delle quote sociali della società Verde, che, a sua volta, ex art. 1401 c.c. ha nominato parte contraente la società Campodolcino. Il 15.04.2013 le parti hanno stipulato il contratto definitivo di cessione del 49% del capitale sociale della società nonché una scrittura privata nella quale hanno dato attodi mantenere fermi gli accordi di cui al preliminare del 29.10.2012. Le parti hanno fissato il prezzo della cessione nella somma complessiva di € 2.150.000 da corrisponde rsi in due tranches: € 1.000.000 entro il 31.03.2014 ed € 1.150.000,00 entro il 31.03.2015. Prima del pagamento della prima tranche la [OSCURATO:SOCIETA]ha inviato ai contraenti una raccomandata con la quale ha rappresentato l’inefficacia della risoluzione del contratto preliminare stipulato con i sigg.ri Nigro, diffidando la società Campodolcino al pagamento delle somme dovute. Poiché la società si adeguava alla diffida, i ricorrenti ottenevano decreto ingiuntivo per la somma dovuta. La società Campodolcino spiegava opposizione. Il Tribunale di Milano accoglievaparzialmente l’opposizione decurtando la somma richiesta dell’importo dovuto dalla società Verde all’Erario per pendenze debitorie sulla base della pattuizione che prevedeva che eventuali sopravvenienze attive o passive ad esercizi precedenti la vendita erano a carico dei venditori. Gli attuali ricorrenti proponevano appello che veniva rigettato con la sentenza impugnata.La Corte riteneva corretta la decurtazione operata dal Tribunale perché conforme con la lettera e la ratio degli accordi intercorsi, finalizzati ad imporre ai venditori l’obbligo di trasferire alla società acquirente il 49% delle quote sociali previo assolvimento delle pendenze fiscali. Rigettava anche la domanda di lite temeraria poiché tale norma è applicabile soltanto in caso di totale soccombenza della parte temeraria. I sigg.ri Nigro ha nno presentato ricorso per cassazione con due motivied anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono: 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 633 ss. c.p.c. e 1362, 1363,1366, 1367 e 1369 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La Corte avrebbe violato i canoni e r meneutici degli artt. 1362 e 1366 ss. c.c. non raggiungendo “l’unica interpretazione possibile” in violazione dei principi interpretativi di questa Corte. 1.1 La censura è inammissibile, perchè non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendol'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ( Cass.,n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021).A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (ex multis Cass., n.30885/2022). Nella specie, la censura mira ad ottenere una interpretazione del contratto conforme alle aspettative dei ricorrenti. Il motivo non coglie neppure la ratio decidendi, secondo cui la clausola n. 7, sulla quale i ricorrenti fondano la loro tesi, è del tutto irrilevante, perché riguardante partiche amministrative non inerenti alla materia del contendere, essendo, invece, decisiva la clausola n. 9. La Corte, nel merito, evidenzia che i ricorrenti avevanoproceduto alla richiesta di ingiunzione per l’intero ammontare senza provvedere all’adempimento delle pendenze debitorie e superando o non attuando la divisione in tranches sulla quale oggi fondano la non corretta interpretazione del contratto. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 96, commi 1 e 3, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché error in procedendoex art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014.La Corte avrebbe disatteso le richieste di liquidazione delle spese giudiziali inserite nella nota spese con le maggiorazioni del 33% previste per l’attesa fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, e avrebbe rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. 2.1La censura è infondat a , quanto al rigetto della domanda ex art.96 c.p.c. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (Cass. 24158/2017; Cass.7409/2016). Quanto alla compensazione delle spese, va osservato che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502/2017; Cass., n.8421/2017; Cass.,n.23877/2021).La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende -anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (Cass., n.27364/2021). Ed infine , l a parte, la quale intenda impugnare per cassazion e la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere ‒ a pena di inammissibilità della censura ‒ di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. 18584/2021). A tanto non hanno ottemperato i ricorrenti. 3. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 5.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 13 aprile2023. [OSCURATO:PERSONA]