CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 24393-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa da sé stessa, con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 75 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Siracusa, depositato in data 13 agosto 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale avvocata, ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Siracusa, depositato il 13 agosto 2021, con cui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo proposta dalla F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24393/2021 Numero sezionale 4660/2022 Numero di raccolta generale 18501/2022 stessa Ambrogio contro il provvedimento del g.d. del Tribunale diData pubblicazione 08/06/2022 Siracusa che aveva accolto solo parzialmente la richiesta di ammissione al passivo del predetto professionista per la più limitata somma di euro 11.550 (anziché di euro 23.250, come richiesto), escludendo la somma di euro 5.000 per i compensi relativi alla presentazione del reclamo proposto nell’interesse della fallita e la richiesta prededuzione per i compensi spettanti per l’attività professionale svolta in sede concordataria; Il Tribunale ha, in primo luogo, rilevato che l’opposizione era destituita di fondamento già in relazione alla contestata esclusione del credito per le prestazioni professionali svolte in favore della società fallita in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, posto che le spese del predetto giudizio devono essere sopportate direttamente dal fallito ovvero tramite l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, ovvero differite nel pagamento all’atto della restitutio in bonis; ha inoltre osservato che dovesse essere esclusa la prededuzione in favore dei crediti professionali sorti per l’attività di redazione della domanda cd. in bianco, posto che risultava dirimente la circostanza della mancata apertura della procedura di concordato preventivo; che il fallimento, intimato, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.che con il primo ed unico motivo è stato dedotto il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e di difetto del presupposto normativo essenziale con conseguente nullità del decreto di rigetto per il mancato riconoscimento della richiesta prededuzione, sul rilievo che non sarebbe stata considerata la circostanza che con sentenza n. 317 del 13.2.2018 la Corte di appello di Catania aveva accolto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per aver ritenuto tempestiva la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo; 1.1 che il motivo è inammissibile per un duplice e concorrente ordine di ragioni; - che, sotto un primo profilo di riflessione, non può essere dimenticato che le F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24393/2021 Numero sezionale 4660/2022 Numero di raccolta generale 18501/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che “Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria” (Cass. S.U., sentenza n. 42093 del 31.12.2021); che pertanto l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato e censurata dalla parte ricorrente - secondo la quale per il riconoscimento della richiesta prededuzione al credito del professionista occorre, nella materia in esame, che la procedura negoziale sia stata comunque aperta - risulta corretta e non suscettibile di censura in sede di legittimità perché conforme ai principi affermati da questa Corte nell’arresto da ultimo ricordato; che, sotto altro profilo di riflessione, deve anche ritenersi che il fatto - di cui si lamenta con l’odierno ricorso per cassazione l’omesso esame da parte del tribunale - non riveste comunque profilo di decisività per la decisione resa in riferimento all’ammissione al passivo, posto che anche l’eventuale definitiva revoca del fallimento (dopo la decisione della Suprema Corte sulla impugnazione della dichiarazione di fallimento) avrebbe comunque l’effetto di determinare la caducazione dei provvedimenti ammissivi al passivo fallimentare, con la sola esclusione dell’effetto previsto dal quarto comma dell’art. 120 l. fall., e cioè della formazione della “prova scritta” per l’emissione del provvedimento monitorio che, nel caso in esame, neanche F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24393/2021 Numero sezionale 4660/2022 Numero di raccolta generale 18501/2022 tange l’oggetto della contesa giudiziale che è diversamente indirizzata solo Data pubblicazione 08/06/2022 all’esame del profilo del riconoscimento della richiesta prededuzione; che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principal