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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19206/2026

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rente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3051/2025depositata il 13/6/2025;Numero registro generale 1696/2026Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 19206/2026Data pubblicazione 11/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3051/2025depositata il 13/6/2025;Numero registro generale 1696/2026Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 19206/2026Data pubblicazione 11/06/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 19206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris