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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14685/2026

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ta e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Piermartiri;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore;- intimati -Numero registro generale 2544/2025Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 14685/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1677/2024depositata il 26/11/2034;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a due decreti ingiuntivi,emessi dal Tribunale di Fermo su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. per ilpagamento del corrispettivo di appalto eseguito su committenzadell’ingiunto.

Chiedeva l’opponente la risoluzione del contratto perinadempimento e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti,chiamando in causa quale corresponsabile anche il direttore dei lavoriSandro [OSCURATO:PERSONA] il quale, costituendosi, chiamava in manleva lacompagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il Tribunale adìto revocava i due decreti ingiuntivi; dichiarava larisoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente, integratocon scrittura privata del 01.09.2015; condannava parte opposta allarestituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del cantiere nonchédell’immobile.2. [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello innanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA].

Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello incidentale.La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1677/2024, rigettaval’appello principale e, in parziale accoglimento dell’incidentale,condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione in favore dellacontroparte dell’importo di €. 42.585,45, oltre interessi con decorrenzadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, affidandolo a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 2544/2025Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 14685/2026Data pubblicazione 18/05/20264.

A seguito di proposta di definizione accelerata a cura delConsigliere Delegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente hadepositato istanza di decisione.5.

Parte ricorrente, in prossimità dell’adunanza, ha depositatorituale atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione dellacontroparte, evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e dinon avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta dicompensazione delle spese di lite.L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390,comma 2, c.p.c., al pari di quello della contestuale accettazione, sicché,a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. sussistono le condizioni perdichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.6.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.7.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio ecompensa le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Piermartiri;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore;- intimati -Numero registro generale 2544/2025Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 14685/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1677/2024depositata il 26/11/2034;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a due decreti ingiuntivi,emessi dal Tribunale di Fermo su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. per ilpagamento del corrispettivo di appalto eseguito su committenzadell’ingiunto. Chiedeva l’opponente la risoluzione del contratto perinadempimento e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti,chiamando in causa quale corresponsabile anche il direttore dei lavoriSandro [OSCURATO:PERSONA] il quale, costituendosi, chiamava in manleva lacompagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il Tribunale adìto revocava i due decreti ingiuntivi; dichiarava larisoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente, integratocon scrittura privata del 01.09.2015; condannava parte opposta allarestituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del cantiere nonchédell’immobile.2. [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello innanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA]. Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello incidentale.La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1677/2024, rigettaval’appello principale e, in parziale accoglimento dell’incidentale,condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione in favore dellacontroparte dell’importo di €. 42.585,45, oltre interessi con decorrenzadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, affidandolo a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 2544/2025Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 14685/2026Data pubblicazione 18/05/20264. A seguito di proposta di definizione accelerata a cura delConsigliere Delegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente hadepositato istanza di decisione.5. Parte ricorrente, in prossimità dell’adunanza, ha depositatorituale atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione dellacontroparte, evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e dinon avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta dicompensazione delle spese di lite.L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390,comma 2, c.p.c., al pari di quello della contestuale accettazione, sicché,a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. sussistono le condizioni perdichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.6. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve esseredichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.7. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile diinterpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio ecompensa le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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