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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 21295/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 7/12/2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato l'affermazione di penale responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, escludendo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Enna, la recidiva ritenuta dal primo giudice.

Non ha provveduto alla rideterminazione della pena inflitta in primo grado, precisando che, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle residue aggravanti, l'esclusione della recidiva era ininfluente ai fini del ricalcolo della pena.

Ha infine rigettato la richiesta del difensore di concessione della sospensione condizionale della pena.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, a mezzo del difensore, formulando le seguenti doglianze (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

I) Violazione dell'art. 164 cod. pen.; difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Dopo avere ripercorso la vicenda che occupa e richiamato la motivazione espressa sul punto dalla Corte d'appello, evidenzia come le precedenti condanne annoverate dal ricorrente abbiano avuto ad oggetto fatti depenalizzati.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le condanne relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis non siano preclusive al riconoscimento del beneficio.

Il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti di legge e procedere al giudizio prognostico di cui al primo comma del citato articolo.

Ai fini di tale valutazione, avrebbe dovuto contestualizzare i fatti di cui alle precedenti condanne, collocandoli in un periodo (dal 1991 al 1997) di crisi dell'attività imprenditoriale svolta dall'imputato, che trovava il suo epilogo nella dichiarazione di fallimento (3/7/1997).

I reati, infatti, riguardavano l'emissione di assegni privi di provvista e la bancarotta fraudolenta (cfr. visura del casellario giudiziale).

L'unica c:ondanna estranea a detta attività era quella inflitta per il reato previsto e punito all'art. 612 cod. pen., commesso il 27/4/1999, per il quale l'imputato era stato condannato al pagamento di una multa.

La Corte di merito, inoltre, nell'operare la valutazione prognostica, avrebbe dovuto considerare anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dichiarato il 13/8/2004, nonché, l'assenza di ulteriori condanne nei periodi successivi.

In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto esplicitare il suo concreto e motivato apprezzamento in ordine al giudizio prognostico. 2.

Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

La Corte d'appello è incorsa nel vizio dell'omessa motivazione, astenendosi dall'offrire risposta alle doglianze difensive in punto di concessione dell'invocato beneficio.

Si è invero limitata a sostenere: "i precedenti penali ostano alla concessione di benefici".

Non si comprende dalla laconica risposta se le condizioni ostative al riconoscimento del beneficio siano riconducibili ai precedenti penali annoverati dall'imputato nel certificato penale [art. 164, comma 2, n. 1) e comma 4 cod. pen.] o al giudizio prognostico da effettuarsi ai sensi dell'art. 154, comma 1, cod. pen.

In relazione alla prima ipotesi, occorre rammentare come le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" non siano preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, Sentenza n. 16363 del 05/02/2008 Ud. (dep. 21/04/2008 ) Rv. 239555).

4. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il 19 maggio 2022 DEP.',19rTATO2CliCELLEillA Il Consigliere estensore es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7/12/2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato l'affermazione di penale responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, escludendo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Enna, la recidiva ritenuta dal primo giudice. Non ha provveduto alla rideterminazione della pena inflitta in primo grado, precisando che, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle residue aggravanti, l'esclusione della recidiva era ininfluente ai fini del ricalcolo della pena. Ha infine rigettato la richiesta del difensore di concessione della sospensione condizionale della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, a mezzo del difensore, formulando le seguenti doglianze (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Violazione dell'art. 164 cod. pen.; difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Dopo avere ripercorso la vicenda che occupa e richiamato la motivazione espressa sul punto dalla Corte d'appello, evidenzia come le precedenti condanne annoverate dal ricorrente abbiano avuto ad oggetto fatti depenalizzati. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le condanne relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis non siano preclusive al riconoscimento del beneficio. Il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti di legge e procedere al giudizio prognostico di cui al primo comma del citato articolo. Ai fini di tale valutazione, avrebbe dovuto contestualizzare i fatti di cui alle precedenti condanne, collocandoli in un periodo (dal 1991 al 1997) di crisi dell'attività imprenditoriale svolta dall'imputato, che trovava il suo epilogo nella dichiarazione di fallimento (3/7/1997). I reati, infatti, riguardavano l'emissione di assegni privi di provvista e la bancarotta fraudolenta (cfr. visura del casellario giudiziale). L'unica c:ondanna estranea a detta attività era quella inflitta per il reato previsto e punito all'art. 612 cod. pen., commesso il 27/4/1999, per il quale l'imputato era stato condannato al pagamento di una multa. La Corte di merito, inoltre, nell'operare la valutazione prognostica, avrebbe dovuto considerare anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dichiarato il 13/8/2004, nonché, l'assenza di ulteriori condanne nei periodi successivi. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto esplicitare il suo concreto e motivato apprezzamento in ordine al giudizio prognostico. 2. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. La Corte d'appello è incorsa nel vizio dell'omessa motivazione, astenendosi dall'offrire risposta alle doglianze difensive in punto di concessione dell'invocato beneficio. Si è invero limitata a sostenere: "i precedenti penali ostano alla concessione di benefici". Non si comprende dalla laconica risposta se le condizioni ostative al riconoscimento del beneficio siano riconducibili ai precedenti penali annoverati dall'imputato nel certificato penale [art. 164, comma 2, n. 1) e comma 4 cod. pen.] o al giudizio prognostico da effettuarsi ai sensi dell'art. 154, comma 1, cod. pen. In relazione alla prima ipotesi, occorre rammentare come le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per "abolitio criminis" non siano preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, Sentenza n. 16363 del 05/02/2008 Ud. (dep. 21/04/2008 ) Rv. 239555). 4. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 19 maggio 2022 DEP.',19rTATO2CliCELLEillA Il Consigliere estensore es
Sentenza Cassazione n. 21295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris