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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 35424/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20562/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 31 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ,rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza nr. 2352/2018 della Corte di Appello di Milano depositato il 11/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO:

1. che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] c on la quale , in accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Varese, è stata dichiara t a l’inefficacia ex art. 167, comma 2, l.fall. del suo atto di acquist o dello stabilimento industriale della società poi fallita;

2. che il Fallimento ha resistito con controricorso;

3. che, in data 2/10/2023, è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia al ricorso per c assazione, sottoscritto dal legale della società ricorrente, munito di procura speciale a rinunciare; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

4. che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020,, 3971/2015 e 17187/2014) .

5. che sussistono tuttavia ragioni meritevoli di apprezzamento per compensare tra le parti le spese di giudizio , essendo emerso dall’atto di rinuncia che le stesse hanno definito in via stragiudiziale le loro posizioni.

6. che l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20562/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 31 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ,rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza nr. 2352/2018 della Corte di Appello di Milano depositato il 11/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO: 1. che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] c on la quale , in accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Varese, è stata dichiara t a l’inefficacia ex art. 167, comma 2, l.fall. del suo atto di acquist o dello stabilimento industriale della società poi fallita; 2. che il Fallimento ha resistito con controricorso; 3. che, in data 2/10/2023, è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia al ricorso per c assazione, sottoscritto dal legale della società ricorrente, munito di procura speciale a rinunciare; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. 4. che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020,, 3971/2015 e 17187/2014) . 5. che sussistono tuttavia ragioni meritevoli di apprezzamento per compensare tra le parti le spese di giudizio , essendo emerso dall’atto di rinuncia che le stesse hanno definito in via stragiudiziale le loro posizioni. 6. che l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così de
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