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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28419/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Cerignola (Fg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1356/21 del Tribunale di Bari del 24/02/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in accoglirnento dell'appello del Pubblico Ministero proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha disposto il rispristino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 353-bis (capo 1), 323 (capo 2) e 353, 353-bis (capo 4) cod. pen., della misura coercitiva degli arresti domiciliari, che il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva revocato con ordinanza del 23 dicembre 2021.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la nomina di [OSCURATO:PERSONA], amico della famiglia Pucillo e lui stesso imprenditore nel settore, a supporto tecnico del [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento abbia dato concretezza e attualità al pericolo che i titolari della [OSCURATO:SOCIETA] (di cui il [OSCURATO:PERSONA] è dominus effettivo, al di là recente nomina ad Amministratore unico di un ex generale dell'Arma dei carabinieri) possano condizionare la stesura del bando di gara di elisoccorso ordinario bandita dalla ASL di Foggia.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce violazione di legge e vizi di motivazione limitatamente al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari - sostenendo che non residuano esigenze attuali e concrete sia in ragione del fatto che non sussiste indizio alcuno di una avvenuta interlocuzione con il supporto del RUP, Ambrosone sia in ragione della nomina ad amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] del gen.

M. Franzè - nonché dell'adeguatezza della misura detentiva domiciliare, che reputa eccessiva rispetto al presunto pericolo di recidiva, eventualmente fronteggiabile con l'adozione di misure interdittive.

3. Con memorie trasmesse via PEC, il difensore del ricorrente ha, infine, evidenziato che la gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso ordinario della ASL di Foggia è ormai pervenuta alla fase di pubblicazione del bando, da cui la venuta meno della specifica occasione di reiterazione delle condotte oggetto di provvisoria contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento

2. La difesa del ricorrente ha non solo allegato, ma concretamente dimostrato, mediante produzione documentale, che la gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso ordinario della ASL di Foggia è ormai pervenuta alla fase di pubblicazione del bando.

Risultano, infatti, allegati al ricorso tanto il bando di gara quanto il disciplinare della "gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di elisoccorso (HEMS-HHO-HAA), integrato nel servizio di emergenza sanitaria 118 per l'intero ambito territoriale della [OSCURATO:PERSONA]".

I documenti prodotti appaiono oltre modo rilevanti, in quanto la stessa ordinanza impugnata evidenzia che la misura cautelare applicata si giustifica in quanto, condivisa la prospettazione del PM appellante, risulta "attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato, ossia che [OSCURATO:PERSONA] e la figlia possano condizionare la nuova gara di elisoccorso ordinario" (pag. 7), sicché che "la possibilità di un condizionamento illecito della procedura di gara è (...) chiaramente apprezzabile" (pag. 9).

Trattasi di documenti che legittimamente questa Corte di legittimità può prendere in considerazione in quanto allegati all'impugnazione, secondo il principio già affermato dalla sua giurisprudenza secondo cui il nuovo testo dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel fare riferimento ad "altri atti del processo" che devono essere "specificamente indicati" dal ricorrente, ha dettato una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui i motivi d'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere d'inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l'allegazione degli stessi atti (Sez. 6, n. 20059 del 16/0112008, PM in proc.

Magri, Rv. 240056).

2. L'ordinanza impugnata va di conseguenza annullata in ordine all'effettiva sussistenza di attuali esigenze cautelari; valuterà, infatti, il Tribunale di Bari, cui gli atti vanno rimessi per nuovo giudizio, la perdurante necessità di applicare la misura, la cui ragione di esistenza è stata espressamente indicata in funzione della possibilità per gli indagati di influire sulla predisposizione di un atto amministrativo ormai adottato.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a I Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Cerignola (Fg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1356/21 del Tribunale di Bari del 24/02/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in accoglirnento dell'appello del Pubblico Ministero proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha disposto il rispristino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 353-bis (capo 1), 323 (capo 2) e 353, 353-bis (capo 4) cod. pen., della misura coercitiva degli arresti domiciliari, che il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva revocato con ordinanza del 23 dicembre 2021. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la nomina di [OSCURATO:PERSONA], amico della famiglia Pucillo e lui stesso imprenditore nel settore, a supporto tecnico del [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento abbia dato concretezza e attualità al pericolo che i titolari della [OSCURATO:SOCIETA] (di cui il [OSCURATO:PERSONA] è dominus effettivo, al di là recente nomina ad Amministratore unico di un ex generale dell'Arma dei carabinieri) possano condizionare la stesura del bando di gara di elisoccorso ordinario bandita dalla ASL di Foggia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce violazione di legge e vizi di motivazione limitatamente al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari - sostenendo che non residuano esigenze attuali e concrete sia in ragione del fatto che non sussiste indizio alcuno di una avvenuta interlocuzione con il supporto del RUP, Ambrosone sia in ragione della nomina ad amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] del gen. M. Franzè - nonché dell'adeguatezza della misura detentiva domiciliare, che reputa eccessiva rispetto al presunto pericolo di recidiva, eventualmente fronteggiabile con l'adozione di misure interdittive. 3. Con memorie trasmesse via PEC, il difensore del ricorrente ha, infine, evidenziato che la gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso ordinario della ASL di Foggia è ormai pervenuta alla fase di pubblicazione del bando, da cui la venuta meno della specifica occasione di reiterazione delle condotte oggetto di provvisoria contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento 2. La difesa del ricorrente ha non solo allegato, ma concretamente dimostrato, mediante produzione documentale, che la gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso ordinario della ASL di Foggia è ormai pervenuta alla fase di pubblicazione del bando. Risultano, infatti, allegati al ricorso tanto il bando di gara quanto il disciplinare della "gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di elisoccorso (HEMS-HHO-HAA), integrato nel servizio di emergenza sanitaria 118 per l'intero ambito territoriale della [OSCURATO:PERSONA]". I documenti prodotti appaiono oltre modo rilevanti, in quanto la stessa ordinanza impugnata evidenzia che la misura cautelare applicata si giustifica in quanto, condivisa la prospettazione del PM appellante, risulta "attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato, ossia che [OSCURATO:PERSONA] e la figlia possano condizionare la nuova gara di elisoccorso ordinario" (pag. 7), sicché che "la possibilità di un condizionamento illecito della procedura di gara è (...) chiaramente apprezzabile" (pag. 9). Trattasi di documenti che legittimamente questa Corte di legittimità può prendere in considerazione in quanto allegati all'impugnazione, secondo il principio già affermato dalla sua giurisprudenza secondo cui il nuovo testo dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel fare riferimento ad "altri atti del processo" che devono essere "specificamente indicati" dal ricorrente, ha dettato una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui i motivi d'impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere d'inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l'allegazione degli stessi atti (Sez. 6, n. 20059 del 16/0112008, PM in proc. Magri, Rv. 240056). 2. L'ordinanza impugnata va di conseguenza annullata in ordine all'effettiva sussistenza di attuali esigenze cautelari; valuterà, infatti, il Tribunale di Bari, cui gli atti vanno rimessi per nuovo giudizio, la perdurante necessità di applicare la misura, la cui ragione di esistenza è stata espressamente indicata in funzione della possibilità per gli indagati di influire sulla predisposizione di un atto amministrativo ormai adottato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a I Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309,
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