CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 12829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di concessione della semilibertà presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena complessiva di anni cinque e mesi quattro di reclusione, con fine pena fissato al 25/06/2029, osservando come il condannato non abbia ancora espiato la metà della pena irrogata (dovendo ancora espiare circa tre anni e otto mesi), nonché rilevando che tra i reati in espiazione vi è anche quello di estorsione aggravata, contemplato dall'art. 4-bis ord. pen. 2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riferimento all'art. 4-bis ord. pen. e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] si trova in espiazione delle pene inflitte per i reati di tentata estorsione aggravata e calunnia; ha quindi errato il Tribunale nel ritenere che egli fosse in espiazione di pena inflitta per reato rientrante nell'elenco di cui all'art. 4-bis ord. pen., dal momento che tale norma non contempla le fattispecie tentate salvo quelle in relazione alle quali è contestata l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia in merito all'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, espressamente avanzata attraverso una memoria difensiva del 9 ottobre 2025, e ribadita nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2025, precisando che il nuovo titolo in esecuzione riguarda condotte antecedenti rispetto alla concessione della semilibertà e che l'Uepe di Lecce si era espresso a favore della concessione di tale misura alternativa. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 50 comma 2, ult. parte, ord. pen.. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di semilibertà affermando che non era stata ancora espiata metà della pena, omettendo tuttavia di considerare il disposto di cui all'ultima parte del comma secondo della citata norma che consente la concessione della semilibertà anche in tale ipotesi se mancano i presupposti per l'affidamento in prova ai servizi sociali, se il reato non rientra tra quelli indicati al primo comma dell'art. 4-bis e se residua una pena da espiare per un tempo non superiore a quattro anni, situazione verificatasi nel caso in esame. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato, ed è assorbente, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ritualmente proposta con memoria difensiva del 9 ottobre 2025 e ribadita nel corso dell'udienza. Dall'esame dell'ordinanza impugnata emerge, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di semilibertà senza prendere in alcun modo in considerazione la distinta richiesta di affidamento in prova, sulla quale non risulta svolta alcuna valutazione, neppure implicita. Tale omissione determina l'illegittimità del provvedimento impugnato e ne impone l'annullamento con rinvio, affinché il Tribunale di sorveglianza si pronunci sulla predetta istanza. 2. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo, atteso che l'eventuale applicazione della semilibertà ai sensi dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 50 ord. pen. presuppone una preventiva valutazione circa la non concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, valutazione che il Tribunale non ha ancora svolto. 3. Parimenti assorbito resta il primo motivo di ricorso; tuttavia, sul punto, appare opportuno precisare che la censura solleva una questione giuridicamente fondata. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, infatti, il regime di preclusione previsto dall'art. 4-bis ord. pen. in materia di benefici penitenziari e misure alternative riguarda esclusivamente le ipotesi di reato consumato e non si estende alle corrispondenti fattispecie tentate, in considerazione sia dell'autonomia strutturale del tentativo rispetto al delitto consumato, sia del carattere eccezionale della disposizione, che introduce una deroga al principio generale di accesso al trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264 - 01). La questione va ulteriormente precisata nei termini chiariti da Sez. 1, Sentenza n. 11558 del 08/02/2024, Rv. 286011 - 01, secondo cui, in tema di misure alternative, il divieto di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati. La medesima3 Qpronuncia, sul solco di quanto autorevolmente affermato in motivazione da Sez. U, n. 40985 del 19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito che, quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato, mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati (Sez. 4, n. 5953 del 17/01/2020), con la conseguenza che il divieto di cui all'art. 4-bis ord. pen. opera per i delitti, consumati o tentati, connotati dal metodo o dalla finalità mafiosa, ma non si estende ai delitti ostativi individuati mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non è in grado di ricomprendere la corrispondente, autonoma, fattispecie tentata (Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228134; Sez. 1, n. 11781 del 11/02/2021). In base a tali principi, il delitto oggetto di condanna, tenuto conto della espressa individuazione del delitto "consumato" contenuta nel comma 1-ter dell'art. 4-bis ord. pen. ("629, secondo comma, del codice penale"), in quanto eseguito nella forma tentata e non aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non rientra tra quelli ostativi alla concessione della semilibertà; resta tuttavia ferma la necessità di verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, tra i quali è normalmente richiesta l'avvenuta espiazione di almeno la metà della pena, salva la deroga - invocata dal ricorrente - prevista dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 50 ord. pen., secondo cui, nei casi di cui all'articolo 47, qualora manchino i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione della metà della pena. 4. Gli accertati vizi motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. P.Q.M. P.Q.Msorveglianza di Lecce. .4: 51Così deciso il 04/03/2026 Il Consigliere estensore Mi S na [OSCURATO:PERSONA] 4